La voce dell`Enciclopedia giuridica Treccani dedicata alla sussidiarie

"Un ' organizzazione di governo, è tenuta a intervenire con la sua azione, in ausilio, o in favore, di un ' altra, dotata di minore capacità  di governo".

Come spiega il noto amministrativista Vincenzo Cerulli Irelli, "Il principio di sussidiarietà, nella sua accezione originaria e a prescindere dalle diverse applicazioni positive, esprime due concetti, l’uno palese, dal significato stesso dell’espressione letterale, e l’altro dal primo presupposto.

Un’organizzazione di governo, è legittimata, e nello stesso tempo tenuta, a intervenire con la sua azione, in ausilio, o in favore, di un’altra, evidentemente dotata di minore capacità di governo, in generale ovvero con riferimento a circostanze contingenti, in quanto non sufficientemente dotata di mezzi o di dimensione organizzativa; pur in settori di attività che sarebbero di competenza di quest’ultima".

Secondo Cerulli, "il principio così formulato presuppone che l’ente, l’organizzazione di governo inferiore (subsidiata) abbia una vasta sfera di azione, in principio estesa a far fronte ad ogni esigenza della propria comunità di riferimento, restando confinata, appunto, l’azione dell’ente superiore al subsidio di essa, laddove necessario.

Insomma, il principio di sussidiarietà trova la sua ragione di essere in una concezione della società in quanto tale e del suo sistema di governo, intesa a valorizzare al massimo, le autonome capacità di governo delle articolazioni organizzative della società stessa, operanti sul territorio e nella vita di relazione, di fronte allo Stato, o comunque alle organizzazioni superiori di governo".

"Due significati dunque contiene nella sua accezione originaria il principio di sussidiarietà", continua l`autore, "un significato negativo, nella parte in cui limita l’azione delle organizzazioni di governo maggiori, di livello superiore, e segnatamente dello Stato, nei confronti delle organizzazioni minori e delle stesse autonome organizzazioni sociali. E un significato positivo, laddove consente e in qualche misura impone, alle organizzazioni di governo di livello superiore di intervenire con la propria azione in favore e a sostegno delle organizzazioni minori".

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