In un suo recente lavoro monografico (Beni extra mercato, Milano, Giuffré, 24) il prof. Alberto Gambino, ordinario di Diritto privato nell’Università di Napoli Parthenope, ha affrontato il tema della natura giuridica dei beni essenziali per l’approvvigionamento dei bisogni umani.

Il libro muove da una riflessione sui modelli che hanno disegnato nel corso dei secoli la circolazione giuridica dell’acqua (nonché dell’energia elettrica e del gas).
In una certa fase storica l´attribuzione ex lege alla mano pubblica si è misurata con il postulato che l’acqua fosse un bene che, ove lasciato al libero incedere dei modelli circolatori dello ius privatum (i.e. del mercato), non fosse fruibile dal maggior numero dei consociati.

La riserva dell´attività produttiva e gestionale in "mano pubblica" o, come si dice, il "monopolio naturale", avrebbe garantito equamente i bisogni vitali della collettività.
Oggi – osserva l´autore – l’ordinamento giuridico ha previsto, con la privatizzazione, la dismissione delle attribuzioni alle articolazioni dello Stato nella titolarità e nella gestione.

La caduta del monopolio pubblico con il suo statuto protezionistico (si pensi all´art. 2597 cod. civ.) e l’odierno imperativo comunitario della "apertura alla concorrenza" induce allora a tracciare nel sistema attuale i nuovi modelli di tutela del fruitore; ma impone altresì di verificare se esista continuità con il sistema precedente.
Si osserva così che nel settore idrico l’apertura alla concorrenza va letta alla luce della scarsità dell’acqua e quindi richiede la salvaguardia dei "diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale" (art. 1, comma 3, l. n. 36/94).

Il legislatore pare dunque essersi reso conto di una specificità del bene secondo il suo grado di rilevanza per i bisogni della collettività, determinando alcuni limiti alla sua circolazione.

Tutto ciò consente di delineare l’emergere di una categoria a se stante relativamente al bene-acqua?
Secondo il prof. Gambino scarsità e preziosità sembrano esserne induttivamente gli elementi qualificanti. La scarsità segna il limite alla disponibilità del bene; la preziosità ne indica la misura fruibile.

Si può allora affermare che la circolazione dei beni suscettibili di corrispondere ad interessi – vitali – dei consociati (qui sta la loro preziosità) segue sì modelli erogativi propri del diritto privato, ma la derivazione di questi beni da risorse limitate (qui sta la loro scarsità), implica una loro importanza strategica tale da consigliare al legislatore di disegnare forme circolatorie che disattendono gli schemi tipici del libero mercato; quest’ultimo, nella sua accezione di luogo dell’ordinario e regolare mercanteggiare, vi rimane estraneo.

Dunque res extra mercatum: fuori da diritto pubblico ma neanche merce speciale; piuttosto, cosa scarsa e, quindi, preziosa, da preservare, non per l’accumulo, ma affinché ciascuno ne goda.

L’analisi normativa dà corpo ad alcune soluzioni stringenti come l’inapplicabilità dell’art. 156 cod. civ; la non configurabilità di una somministrazione a piacere; la scissione della somministrazione, nei due segmenti logico-giuridici della messa a disposizione (prestazione di facere) e della fase della dazione del bene (prestazione di dare); la correlativa obbligatorietà della prestazione di facere; la circolazione iure privatorum della mera disponiblità al godimento.
In conclusione può affermarsi che l’acqua, come bene universale, nella sua coloritura di "bene extra mercato", contempli una vicenda giuridica speciale ed autonoma.

E’ sempre possibile che il legislatore disattenda la percezione di una maggiore importanza (strategica) dei beni "vitali" per i bisogni dei consociati.

Ma, allo stato dell’arte, ciò non è all´ordine del giorno, specie se si considera che, anche alla luce dei frequenti limiti "strutturali" del sistema delle erogazioni di beni di pubblica utilità (si pensi alle recenti crisi energetiche che a macchia di leopardo hanno attraversato proprio i Paesi c.d. "più industrializzati"), il percorso più lungimirante si segnala nel progressivo ripiegarsi dello scenario concorrenziale sulle proprie reali ragioni di essere, così da recuperare radicalmente la centralità del fattore dell’approvvigionamento diffuso delle popolazioni, specie con riferimento ai beni che assolvono alla soddisfazione di bisogni vitali.

Alberto Gambino, docente di Diritto privato nell’Università degli studi di Napoli "Parthenope", facoltà di Economia.

Alberto Gambino, Beni extra mercato, Milano, Giuffré, 24.