ARTICOLO 1
Principi
1. La partecipazione alla elaborazione e alla formazione delle politiche regionali e locali è un diritto; la presente legge promuove forme e strumenti di partecipazione democratica che rendano effettivo questo diritto.

2. La presente legge si pone in attuazione, in particolare, delle seguenti disposizioni dello Statuto:

a) articolo 3, comma 4, in quanto predispone gli strumenti per garantire la partecipazione dei residenti e dei toscani all’estero alle scelte politiche regionali;

b) articolo 4, lettera m), in quanto, promuovendo soluzioni condivise sulle politiche di gestione del territorio, contribuisce alla sostenibilità e alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico regionale;

c) articolo 4, lettera z), in quanto fornisce strumenti per realizzare buona amministrazione secondo imparzialità, trasparenza, equità;

d) articoli 58 e 59, sulla sussidiarietà sociale, in quanto favorisce l’iniziativa autonoma degli abitanti e dei soggetti sociali organizzati sia nei processi partecipativi che nella valorizzazione delle competenze diffuse nella comunità regionale;

e) articolo 62, sulla sussidiarietà istituzionale, in quanto prevede per gli enti locali sostegni e incentivi allo svolgimento di processi partecipativi per le loro politiche nonché la possibilità della gestione di processi partecipativi rilevanti per le politiche regionali da parte dei medesimi enti;

f) articolo 72, in quanto promuove la partecipazione all’elaborazione delle politiche regionali.

3. La presente legge persegue altresì gli obiettivi di:
a) contribuire a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni integrandola con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa;

b) promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;

c) rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;

d) creare e favorire nuove forme di scambio e di comunicazione tra le istituzioni e la società;

e) contribuire ad una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione di una cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico;

f) contribuire alla parità di genere;
g) favorire l’inclusione dei soggetti deboli e l’emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati;

h) sollecitare e attivare l’impegno e la partecipazione di tutti alle scelte e alla vita delle comunità locali e regionale;

i) valorizzare i saperi, le competenze e l’impegno diffusi nella società;

j) promuovere la diffusione delle migliori pratiche di partecipazione e dei relativi modelli;

k) valorizzare le esperienze partecipative in atto.
4. Le disposizioni della presente legge non possono essere interpretate in senso limitativo delle forme di partecipazione non previste nella legge stessa né come limitazione della più ampia inclusività di tutti i processi partecipativi.

5. Nella definizione dei programmi regionali delle opere pubbliche, a parità di criterio di priorità, la Giunta privilegia quelle opere per le quali è previsto o si è svolto un dibattito pubblico ai sensi del capo II.

ARTICOLO 2
Titolari del diritto di partecipazione
1. Possono intervenire nei processi partecipativi:
a) i cittadini residenti e gli stranieri o apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato da processi partecipativi;

b) le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio interessato;

c) i toscani residenti all’estero quando si trovano in Toscana;

d) altre persone, anche su loro richiesta, che hanno interesse rispetto al territorio in questione o all’oggetto del processo partecipativo e che il responsabile del dibattito ritenga utile far intervenire nel processo partecipativo stesso.

Sezione II
Autorità regionale per la partecipazione

ARTICOLO 3
Istituzione e requisiti
1. È istituita l’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, di seguito denominata Autorità.

2. L’Autorità è organo monocratico il cui titolare è individuato in persona competente nell’ambito del diritto pubblico e delle scienze politiche o di comprovata esperienza nelle metodologie e nelle pratiche partecipative, anche di cittadinanza non italiana.

ARTICOLO 4
Nomina e durata in carica
1. L’Autorità è nominata dal Consiglio regionale e dura in carica fino alla scadenza di cui all’articolo 26, comma 1.

2. All’Autorità si applicano i requisiti di ineleggibilità, incompatibilità e conflitti di interesse stabiliti dalla legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione.

3. Il presidente del Consiglio regionale, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, emana avviso pubblico per la presentazione delle candidature.

4. La commissione consiliare competente, verificato il possesso dei requisiti, effettua l’audizione dei candidati e propone con voto unanime al Consiglio la nomina del candidato ritenuto più idoneo a ricoprire l’incarico.

5. In caso di mancanza di unanimità, la commissione trasmette l’elenco dei candidati idonei all’Ufficio di presidenza del Consiglio il quale, entro trenta giorni, propone al Consiglio un massimo di tre candidati per la nomina.

ARTICOLO 5
Compiti
1. L’Autorità:
a) valuta e ammette le proposte di dibattito pubblico sui grandi interventi del capo II e ne cura lo svolgimento;

b) valuta e ammette al sostegno regionale i progetti partecipativi del capo IV;

c) elabora orientamenti per la gestione dei processi partecipativi del capo IV;

d) definisce i criteri e le tipologie dell’attuazione delle forme di sostegno di cui all’articolo 14, comma 6;

e) valuta il rendimento e gli effetti dei processi partecipativi;

f) cura il rapporto annuale sulla propria attività e lo trasmette al Consiglio regionale che ne assicura adeguata pubblicità; il rapporto annuale riferisce, tra l’altro, sul rispetto e sul grado di attuazione degli esiti dei processi partecipativi ammessi a sostegno regionale;

g) assicura,anche in via telematica, la diffusione della documentazione e della conoscenza sui progetti presentati e sulle esperienze svolte, compresi i rapporti finali dei processi partecipativi;

h) esercita gli ulteriori compiti previsti dalla presente legge.

2. L’Autorità trasmette i propri atti al Consiglio regionale ed ai consigli degli enti locali interessati.

3. La diffusione della documentazione e della conoscenza delle esperienze svolte contribuisce alla costruzione di un archivio e di una rete di conoscenza a supporto di tutte le attività di partecipazione.

ARTICOLO 6
Sede, strutture, indennità
1. L’Autorità ha sede presso il Consiglio regionale, che le assicura, anche tramite intese con la Giunta regionale, la dotazione di mezzi e personale per lo svolgimento delle sue funzioni.

2. L’Autorità definisce le opportune intese con la Giunta regionale, nonché con le Agenzie e con gli enti strumentali della Regione, nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali, per attivare le necessarie forme di collaborazione tra gli uffici, ivi compresa l’utilizzazione dei dati documentali e statistici.

3. L’autorità riceve una indennità di funzione determinata con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con riferimento all’indennità di carica spettante ai consiglieri regionali. Alla determinazione dell’indennità non concorre l’importo corrispondente alle ritenute previdenziali obbligatorie di cui alla legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 (Norme sulla previdenza, l’assicurazione infortuni e l’indennità di fine mandato dei consiglieri della Regione Toscana) e successive modificazioni.

Capo II
Dibattito pubblico sui grandi interventi

ARTICOLO 7
Grandi interventi
1. Per i grandi interventi con possibili rilevanti impatti di natura ambientale, territoriale, sociale ed economica, l’Autorità può organizzare un dibattito pubblico sugli obiettivi e le caratteristiche dei progetti nella fase antecedente a qualsiasi atto amministrativo inerente il progetto preliminare.

2. Il dibattito pubblico può essere organizzato anche nelle fasi successive a quella di cui al comma 1 soltanto su richiesta del soggetto pubblico cui compete la realizzazione del grande intervento.

3. Nei casi di interventi con impatto ambientale e territoriale, l’Autorità promuove le opportune intese con il garante regionale della comunicazione di cui all’articolo 19 della legge regionale 3 gennaio 25, n. 1 (Norme per il governo del territorio), al fine di assicurare la reciproca informazione ed il coordinamento tra lo svolgimento del dibattito pubblico e l’esercizio delle funzioni del suddetto garante.

ARTICOLO 8
Domanda e ammissione
1. La domanda di organizzare un dibattito pubblico può essere avanzata da:

a) il soggetto proponente il grande intervento, pubblico o privato;

b) il soggetto che contribuisce alla realizzazione dell’intervento;

c) gli enti locali territorialmente coinvolti;
d) almeno lo ,5 per cento dei cittadini, degli stranieri o degli apolidi che hanno compiuto sedici anni, regolarmente residenti nella Regione, anche su iniziativa di associazioni e comitati.

2. Nel caso di cui alla lettera d), la domanda contiene anche l’indicazione di un massimo di sette delegati dei proponenti.

3. L’Autorità provvede con atto motivato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, dopo aver acquisito il parere degli enti pubblici interessati e dei delegati dei proponenti; la mancata espressione del parere entro il termine previsto non impedisce la decisione dell’Autorità.

4. L’Autorità può chiedere ai proponenti approfondimenti e documentazione di carattere tecnico sul progetto sul quale si intende attivare il processo partecipativo.

5. Ai fini dell’accoglimento della domanda, l’Autorità valuta se l’impatto dell’intervento è rilevante e verifica che non sia stato adottato alcun atto amministrativo inerente il progetto preliminare.

ARTICOLO 9
Svolgimento del dibattito pubblico
1. Con lo stesso atto che accoglie la domanda di dibattito pubblico, l’Autorità ne dispone l’apertura e:

a) stabilisce la durata del dibattito, non superiore a sei mesi, salvo proroghe motivate per non oltre tre mesi;

b) stabilisce le fasi del dibattito in modo da garantire la massima informazione tra gli abitanti coinvolti e promuovere la partecipazione ed assicurare l’imparzialità della conduzione, la piena parità di espressione di tutti i punti di vista e di eguaglianza nell’accesso ai luoghi e ai momenti di dibattito.

c) nomina il responsabile del dibattito pubblico individuandolo fra soggetti esperti nelle metodologie e nelle pratiche partecipative, definendone gli specifici compiti.

2. L’atto di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) e comunicato alla competente commissione consiliare.

3. L’apertura del dibattito pubblico sospende l’adozione o l’attuazione degli atti amministrativi di competenza regionale connessi all’intervento oggetto del dibattito pubblico.

4. Per gli atti amministrativi di competenza di enti locali, la sospensione di cui al comma 1 opera nel caso in cui l’ente interessato abbia sottoscritto il protocollo di cui all’articolo 18 o comunque qualora l’ente decida in tal senso. La sospensione è relativa agli atti la cui adozione o attuazione può prefigurare una decisione che anticipi o pregiudichi l’esito del dibattito pubblico.

5. L’Autorità indica gli atti amministrativi che è necessario sospendere ai sensi dei commi 3 e 4.

6. Nel caso in cui il dibattito pubblico intervenga in una fase successiva all’adozione di atti inerenti il progetto preliminare, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, la sospensione non concerne gli atti regionali o locali da adottarsi entro termini perentori previsti da leggi statali ovvero derivanti da obblighi comunitari.

ARTICOLO 1
Conclusione del dibattito pubblico
1. Al termine del dibattito pubblico il responsabile del dibattito consegna all’Autorità un rapporto che riferisce del processo adottato e degli argomenti che sono stati sollevati nel corso del dibattito e delle proposte conclusive cui ha dato luogo.

2. L’Autorità verifica il corretto svolgimento del processo partecipativo, prende atto del rapporto e lo rende pubblico.

3. Entro tre mesi dalla pubblicazione del rapporto, il soggetto proponente dichiara pubblicamente se intende:

a) rinunciare al progetto o presentarne uno alternativo;
b) proporre modifiche al progetto, indicando quelle che intende realizzare;

c) continuare a sostenere il medesimo progetto sul quale si è svolto il dibattito pubblico, argomentando motivatamente le ragioni di tale scelta.

4. L’Autorità assicura, anche mediante la pubblicazione sul BURT, adeguata pubblicità al rapporto del dibattito pubblico e alle dichiarazioni del comma 3, che vengono portati a conoscenza anche dei consigli elettivi interessati.

5. La pubblicazione della dichiarazione di cui al comma 3 fa venire meno la sospensione degli adempimenti amministrativi regionali o locali relativi al progetto.

Capo III
Strumenti

Sezione I
Comunicazione

ARTICOLO 11
Informazione
1. Al fine di rendere effettivo il diritto alla partecipazione, l’Autorità assicura la diffusione tempestiva di tutta la documentazione relativa all’ iniziativa, progetto o intervento oggetto di processo partecipativo predisposta dai soggetti coinvolti in tale processo.

2. L’informazione al pubblico si realizza attraverso strumenti telematici, avvisi pubblici, pubblicazioni, uffici di relazione con il pubblico ed ogni altro adeguato strumento di comunicazione.

ARTICOLO 12
Modifiche alla l.r. 22/22
1. Nell’articolo 3, comma 1 della legge regionale 25 giugno 22, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni.) è aggiunta la seguente lettera g bis): “g bis) fornire collaborazione ai processi partecipativi promossi ai sensi della legge regionale………….. (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali).”.

Sezione II
Attività di formazione

ARTICOLO 13
Formazione
1. Sentita l’Autorità, la Giunta regionale delibera a cadenza periodica le attività di formazione a supporto dei processi partecipativi che si articolano in:

a) corsi di formazione;
b) materiali di studio, ricerca e documentazione
c) metodologica, disponibili anche in via telematica;
d) progetti specifici;
e) previsione di protocolli o convenzioni con università per attività formative.

2. Nel rispetto delle procedure di contrattazione collettiva nazionale e decentrata, l’amministrazione regionale programma per i propri dipendenti obiettivi e iniziative formative in tema di metodologie partecipative:

a) nell’ambito delle linee per la formazione e lo sviluppo professionale del personale regionale;

b) coordinate ed integrate con gli interventi previsti nei piani e programmi di formazione.

3. Le attività di formazione sono finalizzate alla promozione:

a) della cultura civica e della partecipazione specialmente tra le nuove generazioni;

b) della cultura della partecipazione all’interno dell’amministrazione regionale e locale e la diffusione della conoscenza delle tecniche partecipative.

4. Le attività formative sono dirette agli amministratori pubblici e i dipendenti degli enti locali.

5. Le attività formative riservano particolare attenzione ai giovani e sono dirette a:

a) associazioni, esperti ed operatori locali;
b) dirigenti scolastici e insegnanti;
c)studenti.
6. Le attività formative possono prevedere iniziative o progetti specifici concordati con il Parlamento regionale degli studenti.

Capo IV
Sostegno regionale ai processi di partecipazione

Sezione I
Soggetti e tipologie di sostegno

ARTICOLO 14
Soggetti e tipologie di sostegno
1. Possono presentare domanda di sostegno a propri progetti partecipativi diversi dal dibattito pubblico sui grandi interventi del capo II:

a) le seguenti percentuali minime di residenti in ambiti territoriali di uno o più Province, Comuni, circoscrizioni comunali, entro i quali è proposto di svolgere il progetto partecipativo, raccolte anche su iniziativa di associazioni e comitati:

1) il 5 per cento fino a mille abitanti;
2) il 3 per cento fino a cinquemila abitanti;
3) il 2 per cento fino a quindicimila abitanti;
4) l’1 per cento fino a trentamila abitanti;
5) lo ,5 oltre trentamila abitanti.
b) enti locali, singoli e associati, anche con il supporto di cittadini, residenti e associazioni;

c) istituti scolastici, singoli o associati, a seguito di deliberazione degli organi collegiali. anche con il supporto di cui alla lettera a).

2. Le domande sono presentate entro:
a) il 31 marzo per i progetti che hanno inizio dal 1 maggio;

b) il 31 luglio per i progetti che hanno inizio dal 1 ottobre;

c) il 3 novembre per i progetti che hanno inizio dal 1 gennaio.

3. Nei soggetti di cui al comma 1 sono ricompresi i cittadini, gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti che hanno compiuto sedici anni.

4. Un’impresa può presentare domanda di sostegno ad un processo partecipativo solo su proprie progettazioni o interventi che presentino un rilevante impatto di natura ambientale, sociale od economica nel territorio interessato e con il supporto dei soggetti di cui al comma 1, lettera a).

5. I cittadini, stranieri o apolidi di cui al comma 1, lettera a) possono presentare domanda di sostegno regionale anche per progetti partecipativi su iniziative e progetti concernenti aspetti e fasi di determinate politiche pubbliche sulle quali lo Stato, la Regione o l’ente locale non hanno assunto alcun atto.

6. Il sostegno dei progetti ammessi dall’Autorità può comprendere anche uno soltanto dei seguenti interventi, come definiti ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera d):

a) sostegno finanziario;
b) supporto metodologico;
c) assistenza nella comunicazione, anche mediante supporti informatici.

Sezione II
Requisiti di ammissione e criteri di priorità

ARTICOLO 15
Requisiti per l’ammissione
1. L’Autorità ammette i progetti partecipativi che presentano i seguenti requisiti:

a) l’oggetto del processo partecipativo è definito in modo preciso;

b) indicazione della fase del processo decisionale relativo all’oggetto del processo partecipativo;

c) tempi certi di svolgimento, con una durata complessiva non superiore a sei mesi, con possibilità di proroga per casi motivati ammessi dall’Autorità e per non oltre tre mesi;

d) strumenti e metodologie partecipative congruenti con le finalità del processo e del contesto in cui si svolge;

e) gestione del processo affidata a un soggetto neutrale e imparziale o comunque modalità di gestione del processo partecipativo che assicurano neutralità e imparzialità;

f) inclusività delle procedure con particolare attenzione alle condizioni che assicurano la piena parità di espressione di tutti i punti di vista e di eguaglianza nell’accesso ai luoghi e ai momenti di dibattito;

g) inclusione di gruppi sociali o culturali diversi;
h) azioni specifiche per diffondere il massimo delle informazioni anche tecniche tra tutti i cittadini sia prima dell’inizio del processo partecipativo, sia durante e sia dopo;

i) una previsione delle spese del processo partecipativo proposto;

l) indicazione della persona fisica responsabile degli adempimenti di cui all’articolo 17, comma 3, lettera b).

2. Nel caso di progetti partecipativi la cui natura e finalità richiedono lo svolgimento su tempi superiori a quanto indicato nel comma 1, lettera c), costituisce condizione di ammissione l’indicazione precisa dei tempi e delle fasi di articolazione del processo proposto.

3. Le domande dei cittadini e residenti, istituti scolastici, e imprese sono ammesse se prevedono, oltre alle condizioni elencate nel comma 1, la messa a disposizione del processo di risorse proprie, anche solo di natura organizzativa.

4. Le domande degli enti locali sono ammesse se presentano, oltre ai requisiti elencati nel comma 1, le seguenti ulteriori requisiti:

a) dichiarazione con cui l’ente si impegna a tenere conto dei risultati dei processi partecipativi o comunque a motivarne il mancato o parziale accoglimento;

b) adesione al protocollo Regione-enti locali di cui all’articolo 18;

c) accessibilità di tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo;

d) messa a disposizione del processo di risorse proprie, finanziarie e organizzative;

e) quando si tratta di strumenti di pianificazione territoriale e di atti di governo del territorio, il parere del garante locale della comunicazione, istituito ai sensi dell’articolo 19 della 1/25.

ARTICOLO 16
Criteri di priorità
1. Tra le domande ammesse sulla base dei requisiti indicati all’articolo 15, l’Autorità valuta come prioritari i progetti che:

a) prevedono il coinvolgimento di soggetti deboli o svantaggiati, compresi i diversamente abili;

b) hanno svolgimento su territori che presentano particolari situazioni di disagio sociale o territoriale;

c) hanno per oggetto opere o interventi che presentano un rilevante impatto potenziale sul paesaggio o sull’ambiente.

d) si fanno carico di agevolare, attraverso spazi, tempi e luoghi idonei, la partecipazione paritaria di genere;

e) presentano un migliore rapporto tra i costi complessivi del processo e le risorse proprie;

f) adottano forme innovative di comunicazione e di interazione con gli abitanti che consentono a questi ultimi di interloquire attivamente nelle diverse fasi del processo;

g) sono sostenuti da un numero consistente di richiedenti, oltre la soglia minima dell’articolo 14, comma 1, lettera a).

2. Quando la domanda è presentata da enti locali, l’Autorità valuta come prioritari i progetti che, oltre a quanto stabilito dal comma 1:

a) si propongono di dare continuità, stabilità e trasparenza ai processi di partecipazione nelle pratiche dell’ente locale o che, con i medesimi scopi, costituiscono applicazione del regolamento locale sulla partecipazione;

b) presentano una dimensione integrata e intersettoriale;
c) sono presentati in forma associata da parte di più enti locali;

d) utilizzano la rete telematica toscana di cui alla legge regionale 26 gennaio 24, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana") anche mediante i punti di accesso assistito in essa previsti ed eventuali forme di interattività telematica con i partecipanti;

e) rendono disponibile in via telematica tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo, comprese versioni sintetiche e divulgative;

f) offrono forme di comunicazione, anche in via telematica, gratuita e periodica delle attività dell’ente locale e sui processi partecipativi in corso;

g) si propongono di contribuire ad uno sviluppo locale equo e rispettoso dell’ambiente, anche proponendo un piano di azione locale definito nell’ambito di un processo di Agenda 21.

Sezione III
Ammissione e modalità di sostegno


ARTICOLO 17

Ammissione e modalità di sostegno
1. L’Autorità provvede con atto motivato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda e ha facoltà di:

a) condizionare l’accoglimento della domanda a modifiche del progetto, finalizzate a renderlo più compiutamente rispondente ai requisiti di ammissione ed ai criteri di priorità;

b) indicare modalità di svolgimento integrative anche riguardo al territorio e agli abitanti da coinvolgere, con eventuale necessità di integrare il numero delle firme;

c) richiedere il coordinamento di progetti simili o analoghi indicandone le modalità;

d) differenziare o combinare le diverse tipologie di sostegno regionale, tenendo conto delle richieste.

2. Quando esamina progetti proposti da cittadini, residenti, istituti scolastici, imprese ovvero da enti locali nel caso in cui i risultati del processo partecipativo concernono competenze di altri enti, l’Autorità tiene conto del parere dell’amministrazione competente e ne accerta la disponibilità a considerare i risultati dei processi partecipativi o, in alternativa, a motivarne il mancato o parziale accoglimento.

3. Il sostegno ai progetti ammessi è:
a) rateizzato, anche con una quota di anticipo;
b) subordinato alla presentazione:
1) dei rapporti periodici e finali del processo partecipativo;

2) della documentazione analitica dei costi;
c) sospeso, sino alla avvenuta regolarizzazione, nei modi e termini definiti in sede di ammissione, dei requisiti e degli elementi costitutivi dei criteri di priorità.

d) soggetto a decadenza e ripetizione in caso di inosservanza insanabile delle condizioni di ammissione.

Capo V
Protocollo tra Regione ed enti locali

ARTICOLO 18
Protocollo tra Regione ed enti locali
1. La Giunta regionale promuove un protocollo di intesa tra enti locali e Regione, aperto a sottoscrizioni anche successive.

2. La sottoscrizione del protocollo comporta per gli enti aderenti la condivisione dei principi della presente legge, l’accettazione volontaria delle procedure in essa previste, la sospensione dell’adozione o dell’attuazione degli atti amministrativi di propria competenza la cui adozione o attuazione può prefigurare una decisione che anticipi o pregiudichi l’esito del dibattito pubblico o degli altri processi di partecipazione.

3. Il protocollo può prevedere forme di sostegno regionale anche al di fuori di processi specifici di partecipazione ammessi a sostegno regionale, per ciò che concerne logistica, tecnologie dell’informazione e formazione professionale, privilegiando quegli enti che danno stabilità alle pratiche partecipative; l’adozione di un regolamento sulla partecipazione è indice di tale stabilità.

Capo VI
Partecipazione all’attività normativa della Giunta e alla programmazione regionale

Sezione I
Partecipazione all’attività normativa della Giunta regionale

ARTICOLO 19
Partecipazione all’attività normativa della Giunta regionale
1. La Giunta regionale, attraverso le modalità e gli strumenti di cui all’articolo 11 e per acquisire ogni utile contributo della società toscana, favorisce la più ampia conoscenza:

a) dei propri atti di programmazione normativa;
b) del quadro conoscitivo di fatto e di diritto inerente le proposte di legge di propria iniziativa e i regolamenti di propria competenza.

Sezione II
Partecipazione alle attività di programmazione regionale

ARTICOLO 2
Modifica alla l.r. 49/1999
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), è inserito il seguente comma 2 bis: “2 bis. I piani e programmi regionali specificano la quota delle risorse disponibili destinata allo svolgimento dei processi partecipativi determinata in misura adeguata a garantire il loro efficace svolgimento”; la partecipazione sui piani e programmi regionali è promossa esclusivamente dalla Giunta regionale.”.

2. Nel comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 49/1999 dopo le parola «ambiente» sono aggiunte le seguenti parole: “e della legge regionale ………… (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali).”.

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 bis della l.r. 49/1999 è aggiunto il seguente comma 1 bis: “1 bis. Il NURV valida le procedure di partecipazione promosse esclusivamente dalla Giunta regionale, anche sulla base delle condizioni e dei criteri di cui agli articoli 15 e 16 della l.r…………”.

Capo VII
Coordinamento e modifiche a leggi regionali

ARTICOLO 21
Coordinamento con la l.r. 1/25 in materia di territorio
1. La partecipazione alla formazione, alla valutazione e alla messa in opera degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di cui agli articoli 9 e 1 della l.r. 1/25 avviene secondo i principi e mediante gli istituti e le modalità previsti dalla medesima l.r. 1/25 e dei relativi regolamenti attuativi.

2. Gli enti locali possono promuovere le forme partecipative di cui alla presente legge nella fase di elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio e precedentemente alla loro adozione, in riferimento sia ai profili statutari sia strategici.

3. Nell’attuazione del piano di indirizzo territoriale di cui all’articolo 48 della l.r. 1/25, il garante della comunicazione istituito dalla Regione assume iniziative per promuovere e assicurare la più efficace attuazione delle modalità partecipative previste dalla normativa regionale per il governo del territorio e la verifica periodica della loro funzionalità.

ARTICOLO 22
Modifiche alla l.r. 4/25 In materia di sanità
1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 25, n. 4 (Disciplina del servizio sanitario regionale), da ultimo modificata dalla l.r. 22 dicembre 26, n. 64, è aggiunta la seguente lettera f bis): “f bis) intervento mediante processi partecipativi ai sensi della legge regionale………… (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali).”.

ARTICOLO 23
Modifiche alla l.r. 41/25 in materia sociale
1. Nella lettera i) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 25, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: “anche mediante processi partecipativi ai sensi della legge regionale………… (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali)”.

ARTICOLO 24
Modifiche alla l.r. 25/1998 in materia di rifiuti
1. Nel comma 4 dell’articolo 1 della legge 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), da ultimo modificata dalla legge regionale 22 novembre 27, n. 61, dopo le parole “gestione dei rifiuti” sono aggiunte le seguenti parole: “e la sostiene la anche mediante processi partecipativi ai sensi della legge regionale………… (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali).

ARTICOLO 25
Modifiche alla l.r. 1/24 in materia di rete telematica
1. Nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r 1/24 sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: “e partecipativa.” .

2. Nell’articolo 16, comma 1 della l.r. 1/24, dopo la parola “regionale” sono aggiunte le seguenti parole: “e promuovere la partecipazione di cittadini”.

3. Nell’articolo 16, dopo il comma 2 dell’articolo 16 è inserito il seguente comma 2 bis: “2 bis). Il Comitato strategico individua a far parte dell’Osservatorio anche un esperto di riconosciuta competenza nell’uso della rete a fini partecipativi”.

4. Nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 1/24, sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: “, dell’uso della rete a fini partecipativi.”.

Capo VIII
Norme finali

ARTICOLO 26
Durata della legge
1. La presente legge è abrogata il 31 dicembre 212, fatta salva la conclusione dei processi partecipativi già iniziati a quella data.

2. Nei primi tre mesi del 212, la Giunta regionale promuove e svolge insieme al Consiglio regionale percorsi partecipativi per valutare:

a) l’efficacia, la diffusione e il rendimento dei processi partecipativi promossi ai sensi della presente legge;

b) l’opportunità di conferma o di modifica della presente legge.

ARTICOLO 27
Dibattito pubblico sui grandi interventi e referendum consultivo

1. L’indizione del referendum consultivo su un grande intervento, ai sensi della legge regionale 23 novembre 27, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto) determina l’inammissibilità del dibattito pubblico sullo stesso oggetto, fermo restando quanto disposto dall’ articolo 46, comma 1, lettera c) della stessa legge.

ARTICOLO 28
Processi partecipativi ed elezioni
1. Il dibattito pubblico di cui al capo II non può svolgersi nei sei mesi antecedenti lo scioglimento del Consiglio regionale. In caso di scioglimento anticipato il divieto opera dal giorno del decreto di scioglimento, con sospensione delle procedure in corso.

2. Nei tre mesi antecedenti le elezioni degli enti locali interessati dai processi partecipativi di cui al capo IV, non sono ammessi nuovi progetti partecipativi.

ARTICOLO 29
Norma transitoria
1. Negli anni 28 e 29 il dibattito pubblico previsto dal capo II può essere organizzato anche per progetti di grandi interventi non più in fase di progettazione preliminare, ad esclusione degli interventi di cui sia stato già approvato il progetto definitivo.

2. L’apertura del dibattito pubblico di cui al comma 1 non sospende alcun adempimento amministrativo.

3. Le procedure previste dalla presente legge si applicano ai piani e programmi il cui procedimento di elaborazione ai sensi dell’articolo 1 della l.r.49/1999 sia avviato alla data di entrata in vigore della presente legge e che non abbiano ancora svolto i processi partecipativi previsti dalla l.r. 49/1999.

ARTICOLO 3
Norma finanziaria
1. Ai fini del finanziamento della presente legge è autorizzata la spesa di euro 1.. per ciascuno degli anni 28 e 29 cui si fa fronte, quanto agli adempimenti di cui all’articolo 13, mediante gli stanziamenti della UPB 131 “attività di carattere istituzionale-spese correnti” e quanto ai restanti adempimenti mediante gli stanziamenti della UPB…..”(consiglio regionale)” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 27-29, annualità 28 e 29.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio pluriennale 27-29, annualità 28 e 29, è apportata la seguente variazione, per sola competenza:

1) anno 28:
a) in diminuizione UPB 741 “fondi-spese correnti” euro 1..;

b) in aumento UPB 131 “attività di carattere istituzionale-spese correnti” euro 3.;

c) in aumento UPB…..”(consiglio regionale)” euro 7.
2) anno 29:
a) in diminuizione UPB 741 “fondi-spese correnti” euro 1..;

b) in aumento UPB 131 “attività di carattere istituzionale-spese correnti” euro 3.;

c) in aumento UPB…..”(consiglio regionale)” euro 7.

MARTINI
27 Dicembre 27