Scopi sociali e determinazione dei canoni per l ' uso di beni pubblici

Per soddisfare scopi sociali i comuni possono derogare ai criteri economici per la gestione di un impianto sportivo

La decisione in commento riguarda l’affidamento in concessione di un impianto sportivo (e dei locali annessi) di proprietà  comunale ad un comitato di gestione: il corrispettivo di tale affidamento non era stato però quantificato sulla base dei valori di mercato in particolare, sulla base dei prezzi correnti per le locazioni , ma si sostanziava in una cifra puramente simbolica (peraltro mai riscossa).
Secondo la Procura della Corte dei conti tutto ciò avrebbe causato un ingente ed ingiusto danno economico alle finanze comunali, soprattutto in relazione al mancato introito del maggior canone esigibile sulla base dei prezzi di mercato. Di questo danno, sempre secondo la Procura, avrebbero dovuto rispondere gli amministratori e i funzionari del Comune che avevano dato corso all’affidamento in concessione dei beni.
Secondo la difesa degli interessati, invece, il canone per beni utilizzati per finalità  sociali non poteva essere calcolato con i parametri proprii delle locazioni di locali commerciali: a sostegno di questa tesi essi avevano portato la giurisprudenza contabile e la normativa in materia (cfr. l’art. 32, comma 8, l. 23 dicembre 1994, n. 724, in base al quale ” i canoni annui per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei Comuni sono, in deroga alle disposizioni di legge in vigore, determinati dai comuni in rapporto alle caratteristiche dei beni, ad un valore comunque non inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali ” ).

La decisione della Corte dei conti

La questione fondamentale esaminata dalla Corte riguarda la configurabilità  di un danno per le casse pubbliche calcolato sul ” differenziale tra il canone teorico ed il canone effettivo che l’ente comunale avrebbe dovuto esigere (e percepire) ” . Nel percorso argomentativo la sezione regionale toscana della Corte dei conti parte dalla constatazione che è esclusa la sindacabilità  nel merito delle scelte discrezionali dell’amministrazione (art. 1, comma 1, l. 14 gennaio 1994 n. 2, siccome novellato dall’art. 3 d.l. 23 ottobre 1996 n. 543, conv. in l. 2 dicembre 1996 n. 639): infatti, ” il legislatore ha voluto evitare che il magistrato, attraverso una valutazione delle scelte discrezionali, realizzi una valutazione nel merito e si trasformi in ‘giusto amministratore’ ” .
Il confine concreto fra sindacabilità  e insindacabilità  delle scelte è ” assai sottile ” , però resta fermo che ” il giudice contabile può e deve verificare la compatibilità  delle scelte amministrative con i fini pubblici dell’ente; ma una volta accertata tale compatibilità , l’articolazione concreta e minuta dell’iniziativa intrapresa dall’amministratore rientra nell’ambito di quelle scelte discrezionali per le quali il legislatore ha stabilito l’insindacabilità  ” (Cass., sez. un., 29 gennaio 21, n. 33). Da ciò la Corte dei conti desume la conclusione che la scelta discrezionale degli amministratori pubblici di favorire un’iniziativa a sfondo sociale non è censurabile. Nel caso di specie, la scelta di perseguire l’interesse della ” collettività  di essere stimolata ed aiutata nei suoi momenti e nelle sue esigenze volte alla promozione culturale-ricreativa ed alla necessità  di aggregazione ” rappresenta appunto un legittimo fine dell’azione comunale, come tale non censurabile dalla Corte dei conti.
In definitiva, perciò, l’ammontare del canone non deve essere necessariamente quantificato sulla base di criteri economici, ben potendo l’amministrazione comunale, al fine del migliore soddisfacimento del pubblico interesse, derogare a tali criteri al ricorrere di circostanze peculiari. Il discostamento dai criteri economici di calcolo riguarda però solo la cessione (anche solo in concessione) dei beni o dei servizi per finalità  sociali. Non può riguardare invece l’acquisto da parte dell’amministrazione di beni o servizi: in quest’ultimo caso, infatti, ” l’ente non opera alcuna valutazione di opportunità , ma fa solo applicazione dei criteri tecnici ” e perciò la congruità  dei prezzi dei beni acquistati è sindacabile in sede contabile (Corte conti, sez. I, 2 settembre 24, n. 333; sez. I, 5 novembre 22, n. 381).

Considerazioni finali

La decisione in commento si fonda su un precedente conforme (Corte conti, sez. II, 24 novembre 1993, n. 291), risalente ad epoca molto antecedente rispetto alla riforma del Titolo V Cost. e all’affermazione nella Carta costituzionale del principio di sussidiarietà  c.d. orizzontale. Alla luce di tale principio, si può ritenere che la decisione di escludere la responsabilità  degli amministratori comunali sia ancor più fondata, poiché è ormai espressamente previsto che i pubblici poteri ” favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini ” ; è tuttavia previsto pure che queste iniziative debbano riguardare attività  di ” interesse generale ” (art. 118 Cost.).
Ne discende perciò che l’amministrazione non può liberamente favorire un certo soggetto privato, facendolo accedere a beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato: infatti, una simile scelta è legittima e non comporta la responsabilità  di chi la compie solo se risponde appunto ad un ” interesse generale ” (cioè di un interesse dell’intera collettività  amministrata). Ed è proprio sulla verifica (anche rigorosa) di questo aspetto, come si desume anche dalla sentenza in commento, che si può incentrare il giudizio di responsabilità , senza sconfinare indebitamente nel merito delle valutazioni politiche.



ALLEGATI (1):