Linee guida dei servizi sociosanitari lombardi.

Unicità  del sistema sanitario lombardo, unico pienamente sociosanitario

La legge concerne il “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario” e prosegue il lavoro iniziato con la LR 328/: è con queste due leggi che il sistema sanitario lombardo si può considerare l’unico in Italia pienamente sociosanitario.

In tema di welfare e diritti della persona, il sistema sanitario costituisce senza dubbio un campo importantissimo di discussione e sperimentazione di nuovi assetti normativi, probabilmente il più importante giacché salute e possibilità di curarsi bene costituiscono la precondizione di un concreto esercizio della cittadinanza. Ma essere curati bene non basta, la LR 3/8 sottolinea come debba esserci un processo di “umanizzazione dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria”, in un’accezione che considera il cittadino-cliente come persona a 36 gradi. Come essere complesso, citando il sociologo Morin.

Le finalità della LR 3/8 rimandano alla trasparenza, efficacia, qualità, esigibilità (della cura), all’accesso alle informazioni e alla partecipazione. A questo scopo le aziende sanitarie sono tenute ad istituire un ufficio di pubblica tutela (UPT) e un proprio URP. Appare evidente come la norma sia figlia dell’iter di riforma della pubblica amministrazione iniziato negli anni 9, oltre che della riforma del Titolo V della Costituzione. Ma essa va anche oltre proponendo istanze di sussidiarietà orizzontale.

I principi e obiettivi di questa disciplina sono enunciati nella dispozione di cui all’art.2 e riguardano la dignità della persona, l’universalità del servizio sanitario, la libertà di scelta, la personalizzazione delle prestazioni, la sussidiarietà verticale e orizzontale, la valorizzazione della famiglia, la solidarietà e l’efficacia delle prestazioni.

Questi principi devono essere applicati al servizio sanitario nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale (Capo IV) e, dunque, in un’ottica di leale collaborazione tra Regione ed enti locali. Ma anche nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 2) e, quindi, promuovendo forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati, in particolare appartenenti al terzo settore. Ma non solo.

Tra i soggetti che concorrono alla progettazione e alla realizzazione dell’offerta sociosanitaria regionale oltre comuni, province, ASL e ASP, troviamo persone fisiche, famiglie, gruppi informali di solidarietà, i soggetti del terzo settore, organizzazioni sindacali, gli enti riconosciuti delle confessioni religiose.

La gestione associata, il ruolo dei singoli, dell’associazionismo e dei nuclei familiari (già espresso nelle LR 23/99), il terzo settore, sono le risorse su cui puntare per questa concreta “umanizzazione” del servizio sanitario, rendendolo così sociosanitario. Un bel passo in avanti verso la sussidiarietà orizzontale e verso efficacia e accesso.