In alcune letture estreme della sussidiarietà , e non nel principio in sé, si annida il rischio di compressione della libertà  dei privati

Se da un lato le norme che contengono questo principio consentono lo svolgimento da parte dei privati di attività di interesse generale, d’altro canto invocare la sussidiarietà orizzontale per difendere la libertà dei cittadini di perseguire interessi generali, rischia di essere pericolosa.

La questione preliminare, dunque, concerne il rapporto tra sussidiarietà orizzontale e posizione dei privati in relazione alle attività volte al perseguimento di interessi generali. Non è in dubbio, commenta l’Autore, che i privati, singoli o associati, dal ’48 hanno sempre avuto la libertà di operare con i propri mezzi per tutti gli interessi generali che non siano affidati in via esclusiva ai pubblici poteri.
Questo, è quanto accade ad esempio per l’assistenza, finalità di interesse generale attribuita sia alle istituzioni pubbliche che alla sfera di libertà del privato, che in un caso concerne un interesse pubblico perché portato in astratto e individuato in concreto dalle istituzioni a ciò legittimate e, nell’altro, un interesse privato in quanto il suo perseguimento si esaurisce nella sfera di volontà e libertà del privato stesso.

Da questo punto di vista, la sussidiarietà orizzontale non aggiunge nulla di nuovo al dato costituzionale vigente prima della riforma del titolo V in quanto una relazione costruttiva fra libertà private dei privati e attività di interesse generale, appartiene al tessuto ordinario della costituzione sin dalle origini; il vero problema, precisa l’autore, sorge quando vengono in rilievo interessi non solo generali, ma anche pubblici. In questo contesto, infatti, si apre uno spazio per il privato che non potrà essere caratterizzato da una condizione di libertà pari a quella che gli è garantita in ordine agli interessi generali rientranti nell’ambito della sua sfera di signoria giuridica.

A questo proposito, l’Autore richiama una versione estrema di sussidiarietà secondo la quale il soggetto sussidiario è un organismo estraneo alle istituzioni politiche e amministrative che purtuttavia assume il perseguimento di interessi pubblici, con il rischio che se diventa pubblico esso stesso, configurandosi come una normale componente del sistema pubblico alla pari delle istituzioni politiche e amministrative, potrà contendere loro spazio e ruolo con maggior forza. In questo senso, la sussidiarietà orizzontale è manifestazione di un principio che cambia la natura della nostra democrazia fondandola sulla primazia della libertà e dell’autonomia della società civile.

L’Autore sottolinea che se si conferisce in testa a soggetti non riconducibili delle istituzioni pubbliche, un potere di individuazione dell’interesse pubblico che trasforma il privato in un soggetto legittimato ad esprimere politiche pubbliche e ad impiegare le relative risorse e, tale sostituzione, contraddice i principi basilari del nostro ordinamento.

Non si tratta infatti di perseguire finalità di interesse generale con mezzi propri, il che è del tutto legittimo e auspicabile, quanto di stabilire in luogo delle istituzioni pubbliche a ciò legittimate, il reperimento e l’utilizzazione di risorse pubbliche.
Il mantenimento della separazione fra pubblico e privato dunque, è secondo l’Autore un’indispensabile condizione di garanzia costituzionale per entrambi in quanto evita il rischio dell’inquinamento privatistico delle istituzioni pubbliche e quello dell’ingerenza pubblicistica sulle libertà private. L’unica versione della sussidiarietà coerente con i principi della Costituzione allora, è quella che ammette l’intervento del privato solo quando questo non pregiudichi i risultati che le istituzioni pubbliche ritengano che si debbano conseguire. Ne deriva che l’autonomia del privato diventa un elemento di quella valutazione politica che si deve fare per decidere in concreto se avvalersi di un sussidiario e non un precostituito limite esterno al potere delle istituzioni pubbliche. Solo in tal modo, conclude l’Autore, si tutela la libertà di tutti.

MARZUOLI C., Sussidiarietà e libertà., in Rivista di diritto privato, 25 fasc. 1, pp. 71.