Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale

Nel riordino, l ' azione del servizio sanitario è ispirata al principio della sussidiarietà  solidale e della complementarietà  tra gli erogatori dei servizi.

Articolo 2
Principi
3. Il Servizio sanitario regionale:
a) ispira la propria azione al principio della sussidiarietà solidale e della complementarietà tra gli erogatori dei servizi;
b) pone a proprio fondamento la centralità e la partecipazione del cittadino in quanto titolare del diritto alla salute e soggetto attivo del percorso assistenziale;
c) assicura la universalità e la parità di accesso ai servizi sanitari nel rispetto del diritto di libera scelta dei cittadini nell’ambito dei soggetti pubblici e privati accreditati entro i limiti fissati dal successivo articolo 25;
d) garantisce attraverso le Aziende sanitarie provinciali, le Aziende ospedaliere e le Aziende ospedaliere universitarie, nonché le strutture pubbliche e private accreditate, i Livelli essenziali di assistenza previsti negli atti di programmazione tendenti ad assicurare l’autosufficienza su base provinciale;
e) rimuove le cause strutturali di inadeguatezza al fine di garantire che l’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza sia uniforme, efficace, appropriata ed omogenea in tutto il territorio regionale;
f) rende effettiva l’integrazione socio-sanitaria, ai sensi della legge 8 novembre 2, n. 328 e dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 21
Articolo 4
Partecipazione alla programmazione sanitaria regionale
3. Le associazioni di categoria del settore sanitario maggiormente rappresentative, le associazioni di volontariato e quelle di tutela dei diritti dell’utenza maggiormente rappresentative concorrono, nell’ambito delle loro competenze e con gli strumenti di cui alla vigente normativa, alla realizzazione delle finalità del Servizio sanitario regionale e alle attività di assistenza sociale.
Articolo 25
Erogazione di attività da parte di strutture private
3. L’Assessore regionale per la sanità, ai sensi degli articoli 8quater e 8quinquies del decreto legislativo 3 dicembre 1992, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, previo confronto con le rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative, determina annualmente, in base alle risorse disponibili ed al fabbisogno rilevato sulla base dei dati epidemiologici dell’anno precedente, il tetto di spesa regionale per la spedalità privata e per la specialistica ambulatoriale, nonché per le prestazioni di nefrologia ed emodialisi. 4. Stimato il fabbisogno provinciale l’Assessore regionale per la sanità, entro il mese di febbraio di ciascun anno, stabilisce, previo confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, i tetti di spesa provinciali per la spedalità privata accreditata e per ciascuna branca specialistica, nonché d’intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative i criteri in base ai quali determinare i budget delle singole strutture private accreditate, tenuto specificamente conto dell’esigenza di assicurare, nei limiti massimi dei tetti di spesa provinciali, la libertà di scelta dell’utente nel rispetto dei budget individuali delle singole strutture contrattualizzate e fermo restando quanto previsto dall’articolo 8quinquies, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 dicembre 1992, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni.
Nota all’articolo 25, commi 3 e 4:
h) prevedere forme di partecipazione dei cittadini e degli utilizzatori dei servizi alla verifica dell’attività svolta e alla formulazione di proposte rispetto all’accessibilità dei servizi offerti, nonché l’adozione e l’utilizzazione sistematica della carta dei servizi per la comunicazione con i cittadini, inclusa la diffusione degli esiti dei programmi di valutazione di cui alle lettere e) ed f);