Si vorrebbe un\\\'applicazione del principio di sussidiarietà  come combinazione di risorse pubbliche e risorse private, fondata effettivamente su un approccio dal basso che consenta la soluzione di problemi concreti della comunità 

Per giungere a descrivere e capire il profilo innovativo di tale relazione, l’analisi della Dott.ssa Tamè parte dal principio di sussidiarietà, dalle sue origini e dalle sue formulazioni normative, per soffermarsi quindi sulla particolare fattispecie di sussidiarietà orizzontale proposta dall’articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, sui suoi elementi costitutivi e qualificanti nonché sui connessi aspetti problematici.

Alla luce di ciò, appare quindi possibile proporre una nuova combinazione di risorse, la quale di fatto richiede una nuova procedura che, per far salvi tutti i requisiti che promanano direttamente dal principio stesso, si deve porre non in termini di selezione o di promozione della cooperazione verso un prestabilito interesse pubblico, ma di mero coordinamento. Questo appare essere il vero problema dell’applicazione del principio di sussidiarietà, questo appare essere, coerentemente e di conseguenza, l’obiettivo delle regole di un accordo di interesse generale.

Di più, sottolineando la valenza “generale” dell’interesse, di per sé non riducibile a sinonimo di interesse pubblico e senza con ciò escludere che lo possa essere, appare possibile ragionare non in merito all’interesse generale o ai suoi criteri identificativi, bensì in merito a problemi concreti di rilevanza non solo individuale; problemi che si vogliono proposti (ovvero identificati e quindi progettati nel connesso profilo risolutivo) dai cittadini e da questi concretamente risolti insieme alla pubblica amministrazione.

In altri termini, è possibile immaginare una procedura semplice (e non un procedimento semplificativo o sostitutivo) che trovi origine in un progetto direttamente ancorato alla realtà delle cose per dedurre da queste una soluzione di fatto adeguata, ragionevole e proporzionata, una soluzione che sarà quindi l’oggetto dell’accordo di interesse generale. Accordo che si qualificherà in tali termini rivalutando il principio di sussidiarietà meglio declinato nei suoi profili di reciprocità ed adeguatezza del risultato quali elementi causali dell’accordo stesso. E questo per ribadire come l’applicazione del principio di sussidiarietà non vale in primo luogo come ricerca di efficienza nell’azione amministrativa, ossia nella gestione delle risorse pubbliche, ma che d’altra parte richiede e rivaluta il rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità di cui all’articolo 97 della Costituzione.

Parole chiave appaiono quindi essere la funzione di comunicazione, la valorizzazione piena della progettualità dei cittadini ed un connesso e conseguentemente dinamico contributo pubblico, nonché una motivazione “strategica” quale parte integrante dell’accordo e manifestazione di un consenso reale ed effettivo. Per arrivare così a una soluzione efficace, ovvero rispondente all’obiettivo prefissato e concordato nonché, naturalmente, rispettosa del diritto e non lesiva delle sfere giuridiche dei terzi.

Così, semplificando, si vorrebbe una applicazione del principio di sussidiarietà come combinazione di risorse pubbliche, genericamente intese, e risorse private, la quale vanti effettivamente un approccio dal basso, ovvero che consista nella soluzione di piccoli problemi reali partendo dalle risorse liberamente ed autonomamente proposte dal cittadino, anche singolo.



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