Con la presente legge la regione Piemonte descrive le modalità per la conservazione della biodiversità e per la gestione dei territori della rete ecologica regionale, tutelando l’ambiente naturale in quanto valore universale. Con la suddetta legge, viene regolamentato il territorio regionale: evidenzia e classifica le aree protette tenendo conto delle differenti tipologie, individuandone le corrette modalità di gestione. La Regione si impegna inoltre, ad istituire una rete ecologica regionale e la carta della natura. L’articolo 7 definisce le finalità delle aree protette invitando i gestori ad impegnarsi nella tutela delle risorse naturali attraverso la promozione della fruizione sociale e sostenibile, favorendo la didattica a tutti i livelli in materia di educazione ambientale e sulla sostenibilità. Il ruolo della didattica richiama il principio dello sviluppo sostenibile perché dovere nei confronti delle future generazioni per la tutela ambientale. Alla lettera “e” del primo comma, viene ricordata l’importanza della partecipazione dei cittadini, garantita attraverso forme associative a sostegno delle azioni volte al raggiungimento delle finalità dell’area protetta. Il principio di sussidiarietà non viene mai esplicitato in nessun articolo della legge lombarda, che però evidenzia e sollecita la partecipazione da parte di cittadini singoli e associati.

Titolo II. AREE PROTETTE
Capo I. CLASSIFICAZIONE E NORME DI TUTELA
Art. 6. (Aree contigue)
1. La Regione, d’intesa con i soggetti gestori delle aree protette e con gli enti locali interessati, con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, delimita aree contigue finalizzate a garantire un’adeguata tutela ambientale ai confini delle aree protette medesime, per le quali predispone idonei piani e programmi, da redigere d’intesa con gli enti locali interessati e con i soggetti gestori, per la gestione della caccia e della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell’ambiente e della biodiversità.
2. All’interno delle aree contigue, ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della l. 394/1991, la Regione può disciplinare l’esercizio della caccia sotto forma di caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell’area protetta e dell’area contigua.
Art. 7. (Finalità delle aree protette)
1. I soggetti gestori delle aree protette perseguono le seguenti finalità di carattere generale:
a) tutelare le risorse naturali del territorio attraverso strategie di gestione sostenibile concertate tra le istituzioni;
b) promuovere la fruizione sociale e sostenibile e la diffusione della cultura e
dell’educazione ambientale;
c) favorire la fruizione didattica ed il supporto alle scuole di ogni ordine e grado ed alle università sulle tematiche dell’ambiente e dell’educazione alla sostenibilità;
d) integrare le competenze istituzionali dei soggetti gestori con gli obiettivi e le strategie generali della rete ecologica regionale;
e) favorire la partecipazione dei cittadini attraverso forme associative a sostegno delle azioni volte al raggiungimento delle finalità dell’area protetta.

Capo III.
GESTIONE
Art. 11. (Disposizioni generali)
1. Le aree protette a gestione regionale sono gestite da enti strumentali della Regione di diritto pubblico, di seguito denominati enti di gestione.
2. Agli enti di gestione si applica la normativa statale e regionale riferita alla Regione.
3. Le aree protette a gestione provinciale e locale sono gestite, a titolo di trasferimento, dalle province, dai comuni o dalle comunità montane interessati territorialmente, che stabiliscono autonomamente la forma di gestione.
4. I comuni a cui è trasferita la gestione di una stessa area protetta individuano un soggetto capofila per i rapporti con la Regione.

Capo IX.
COMPETENZE REGIONALI
Art. 29. (Indirizzo, coordinamento e vigilanza)
1. La Regione definisce gli obiettivi e le linee strategiche prioritarie per il sistema regionale delle aree protette con provvedimenti di indirizzo coerenti con le linee guida dell’Unione europea e nazionali.
2. La Regione coordina le iniziative dei soggetti gestori e fornisce il supporto tecnico e amministrativo necessario a garantire l’unitarietà della politica di settore, dell’immagine e della comunicazione istituzionale.
3. Al fine di garantire l’attuazione degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, la Regione attua, anche a mezzo di specifiche direttive, la vigilanza giuridica, finanziaria e strategica sugli atti di cui al comma 5 e valuta i risultati dell’attività degli enti di gestione in relazione alle finalità ed agli obiettivi generali e specifici.
4. Per l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo la Regione in particolare svolge le seguenti attività:
a) interviene con verifiche amministrative;
b) in attuazione dell’articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) istituisce una commissione di valutazione per i dirigenti degli enti di gestione delle aree protette, con il compito di definire criteri omogenei da adottare per il sistema valutativo dei dirigenti degli enti ed esprimere pareri sui risultati e sulla correttezza delle procedure di valutazione;
c) realizza e gestisce un sistema informativo centrale articolato su banche dati tematiche funzionali all’attività di coordinamento del sistema ed alla rappresentazione all’utenza;
d) promuove la conoscenza e la diffusione a fini didattici, scientifici e culturali del
patrimonio tutelato attraverso:
1) l’informazione e la comunicazione istituzionale sulle aree protette e la biodiversità;
2) la documentazione di sistema dei materiali bibliografici prodotti dai soggetti gestori;
3) la raccolta, la classificazione e la gestione di testi, strumenti di pianificazione e documenti in materia di aree protette e tematiche connesse mediante l’istituzione di apposita biblioteca specialistica;
4) la predisposizione di collane di pubblicazioni scientifiche, didattiche e informative;
5) la promozione di forme di attività didattiche, scientifiche e culturali delle aree
protette.
Art. 31. (Strumenti di supporto)
1. Al fine di supportare le funzioni di cui all’articolo 29 la Giunta regionale:
a) istituisce la conferenza dei presidenti e la conferenza dei direttori delle aree protette e ne disciplina le relative attribuzioni consultive e propositive e le modalità di funzionamento;
b) può attivare collaborazioni istituzionali con università, nonché con enti operanti nel campo della tutela ambientale ovvero con enti specializzati in possesso di particolari competenze tecniche, volte a garantire l’interscambio di conoscenze ed esperienze;
c) può bandire concorsi pubblici per borse di studio o di specializzazione riservate a laureati e diplomati, non cumulabili con analoghe provvidenze disposte dallo Stato o da strutture pubbliche, né con stipendi o retribuzioni derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato;
d) può partecipare ad associazioni, enti od organismi riconosciuti che perseguono istituzionalmente finalità di tutela e valorizzazione dell’ambiente naturale.
2. Per l’esercizio delle funzioni ad essi attribuite i soggetti gestori delle aree protette possono attivare le collaborazioni istituzionali o bandire le borse di studio di cui al comma 1, lettere b) e c), partecipare ad associazioni, enti od organismi riconosciuti che perseguono istituzionalmente finalità di tutela e valorizzazione dell’ambiente naturale, nonché avvalersi dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA), degli enti strumentali regionali e delle società a partecipazione regionale in gestione diretta (house providing).

Capo X. ATTIVITÀ, CONTRIBUTI, COLLABORAZIONI E RISARCIMENTI
Art. 35. (Contratti di sponsorizzazione, collaborazioni e convenzioni)
1. In applicazione dell’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) i soggetti gestori possono stipulare contratti di sponsorizzazione, collaborazioni e convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire una migliore qualità dei servizi prestati.
Art. 45. (Esigenze di rilevante interesse pubblico)
1. Per gli interventi, i progetti, i piani ed i programmi oggetto di valutazione di incidenza negativa che debbano essere approvati per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, incluso quello di natura sociale o economica, in mancanza di soluzioni alternative, le autorità competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per la loro realizzazione che garantisca la coerenza globale con la rete Natura 2. Di tali misure l’autorità competente dà comunicazione alla Regione che provvede ad informare il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Se nei siti interessati sono presenti habitat naturali e specie prioritari di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/49/CEE, l’intervento, il progetto, il piano o il programma del quale è stata valutata l’incidenza negativa sulle aree della rete Natura 2 e sui siti di importanza comunitaria proposti, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell’uomo ed alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l’ambiente oppure, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
3. I motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi i motivi di natura sociale o economica, si riferiscono a situazioni in cui i piani o i progetti previsti risultano essere indispensabili:
a) nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini, quali la salute o la sicurezza ambientale;
b) nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
c) nel quadro della realizzazione di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico.