Articolo 7
Funzioni della Provincia
1. La Provincia è titolare, secondo il principio di sussidiarietà, delle funzioni proprie attribuite dalla vigente normativa e di quelle conferite dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e/o della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione. Tali funzioni possono essere esercitate utilizzando la sussidiarietà verticale (Unione Europea, Stato, Regione, Provincia e Comune) e quella orizzontale (Provincia, Associazioni, singoli cittadini).
2. Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale nei seguenti settori:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell’ambiente e prevenzione delle calamità;
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilità e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l’edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
3. La Provincia, in collaborazione con i Comuni, con le Comunità Montane, altri Enti ed Aziende e sulle base di programmi, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo. Svolge, altresì, un ruolo di prevenzione e di intervento in materia di protezione civile secondo quanto stabilito dalla legislazione di settore.
4. La Provincia collabora inoltre con i Comuni al fine di favorirne le attività di programmazione.