Articolo 3
(Principi e finalità)
1 – La Provincia rappresenta, cura e valorizza gli interessi della propria collettività,
promuovendone e coordinandone lo sviluppo a livello sovraccomunale e con riguardo all’intero territorio.
2 – La Provincia contribuisce a garantire il rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo,
sviluppando i legami di solidarietà tra le persone ed affermandone i diritti e gli interessi, sia come singoli che nelle formazioni sociali attraverso le quali essi si esprimono.
3 – La Provincia, nel rispetto delle leggi vigenti, favorisce la formazione e l’occupazione femminile come condizione di realizzazione dell’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne, anche mediante l’adozione di misure ed azioni positive idonee a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il conseguimento di pari opportunità ed il godimento dei medesimi diritti.
4 – La Provincia ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5 – La Provincia adotta propri regolamenti, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.
6 – La Provincia esercita le funzioni proprie e quelle conferite con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà.
Articolo 13
Attività amministrativa e funzioni sussidiarie
1 – La Provincia, in osservanza del principio di sussidiarietà, provvede all’esercizio di funzioni, anche avvalendosi dell’autonoma iniziativa di cittadini o di organismi o formazioni o associazioni locali, rappresentativi della comunità o dell’utenza, previo accertamento ed individuazione, secondo criteri generali definiti preventivamente dal Consiglio Provinciale, delle valenze sociali e delle convenienze economiche in ordine all’attribuzione delle relative funzioni.