Il finanziamento del volontariato della Unione europea

"le attività  di volontariato aggiungono valore alla società "

Obiettivi

Il Consiglio stabilisce che obiettivo generale per l’Anno europeo 211 è quello di “incoraggiare e sostenere — in particolare attraverso lo scambio di esperienze e di buone pratiche — gli sforzi della Comunità, degli Stati membri, delle autorità locali e regionali per creare per la società civile condizioni favorevoli al volontariato nell’Unione europea e per aumentare la visibilità delle attività di volontariato nell’UE”(art.2). La precisazione di quali siano gli strumenti da fornire agli organizzatori di attività di volontariato per favorire la creazione di nuove attività e la libera collaborazione tra i diversi settori della società civile, la previsione di incentivi per i privati, le imprese e le organizzazioni che formano e sostengono i volontari, sono tutti elementi che concorrono al raggiungimento dell’obiettivo considerato. La necessità di migliorare le capacità e le competenze degli operatori nell’ambito delle diverse attività contribuisce al miglioramento della qualità delle attività di volontariato.

La sensibilizzazione dell’opinione pubblica, in questo contesto, diviene obiettivo fondamentale in relazione alla presa di coscienza collettiva, in quanto espressione di partecipazione civica che contribuisce alla soluzione di problemi comuni, dei cittadini e della comunità intera. Il Consiglio, nella decisione, predispone una serie di iniziative per la realizzazione di questi obiettivi.

Iniziative

Le misure da adottare per conseguire gli obiettivi si articolano su diversi livelli: comunitario, nazionale, regionale o locale. Lo scambio di esperienze, la realizzazione di studi sull’andamento delle attività e la relativa diffusione dei risultati, campagne di informazione e promozione, ricevono il finanziamento comunitario elargito in base a programmi comunitari esistenti ( vedi allegato alla decisione "Particolari delle misure di cui all’articolo 3"). Si stabilisce inoltre un tetto del 25% del bilancio totale dell’Anno per iniziative concrete, da parte degli Stati membri, volte a promuovere gli obiettivi.

Cooperazione, Coordinamento, Complementarità

La previsione per ogni Stato membro di designare un “organismo nazionale di coordinamento” risponde alla necessità di armonizzare il programma nazionale con quelli comunitari, oltre che consultare le parti interessate dal programma al fine di garantire lo svolgimento effettivo dello stesso. Gli organismi nazionali devono cooperare durante le attività dell’Anno europeo, scambiandosi informazioni sui rispettivi programmi nazionali. La Commissione convoca le riunioni dei vari organismi nazionali ed eventualmente incontra le associazioni o i rappresentanti di organismi europei attivi nel campo del volontariato, al fine di ricevere assistenza nell’attuazione del programma.La dotazione finanziaria per l’attuazione della decisione del Consiglio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 211 e il 31 dicembre 211 è di 8milioni di euro. Le misure di portata comunitaria danno luogo a un appalto pubblico e alla concessione di sovvenzioni finanziarie del bilancio generale delle Comunità europee.La cooperazione della Commissione con gli Stati membri è garanzia della coerenza tra le azioni della decisione del Consiglio con gli altri programmi e iniziative comunitarie, nazionali e regionali in un clima di complementarità.