Norme in materia di beni e attività  culturali

Si disciplina il settore e si valorizza il volontariato culturale

Per programmare la sua politica culturale la Regione Marche si dota cosìdi vari strumenti: il piano regionale strategico, il programma operativo annuale,le intese e gli accordi stipulati con soggetti pubblici o privati per l’attuazione degli interventi previsti dalla legge stessa. Ancora, riorganizza tutto l’ampio settore dei beni culturali istituendo un Osservatorio regionale con compiti di monitoraggio delle spese e un ‘Distretto culturale delle Marche’, da intendersi come un sistema territoriale di relazioni tra soggetti pubblici e privati utile a favorire il governo integrato delle dinamiche del settore.

All’articolo 14 della legge, si afferma poi che ” la Regione promuove e incentiva lo sviluppo del volontariato che persegue finalità  di carattere culturale, favorendone l’apporto originale e complementare all’intervento pubblico ” . In questa direzione, le Marche hanno successivamente siglato un Protocollo di intesa con il dipartimento per le Politiche integrate di sicurezza e per la Protezione civile, il ministero per i Beni e attività  culturali e Legambiente. Si è costituita cosìuna ‘squadra speciale’ di volontari di Protezione civile per la salvaguardia dei beni culturali regionali. Ovvero una task-force che potrà  occuparsi dell’eventuale messa in sicurezza di beni colpiti da eventi calamitosi oppure del monitoraggio, della mappatura e della pianificazione di piani di emergenza e prevenzione, ma che soprattutto potrà  contribuire a un miglior funzionamento dei luoghi di interesse culturale, ambientale e storico del territorio, come musei, biblioteche, parchi…

Con la l.r. 4/21, la Regione Marche valorizza dunque  il volontariato e l’associazionismo per  tutelare quel patrimonio culturale ” fattore di crescita civile, sociale ed economica della Collettività  ” . Importante come risorsa economica e occupazionale, ma soprattutto come strumento di crescita e arricchimento della comunità .

  
  

Ecco gli articoli più importanti della l.r. 4/21:





Articolo 1 – Oggetto e finalità 

1. Ai fini di cui all’articolo 5, comma 3, dello Statuto, la presente legge detta norme in materia di beni e attività  culturali ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 24, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 6 luglio 22, n. 137), di seguito nominato Codice.

2. La Regione e gli enti locali promuovono la valorizzazione del patrimonio culturale marchigiano e lo sviluppo delle attività  culturali nel proprio territorio, quale fattore di crescita civile, sociale ed economica della collettività . In particolare, la Regione:

a) promuove la qualificazione di musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali di cui all’articolo 11 del Codice, nonché la loro funzione educativa e sociale;

b) incentiva e sostiene la progettualità  integrata a livello territoriale, all’interno di processi che valorizzano la corresponsabilità  anche finanziaria dei soggetti coinvolti;

c) promuove le forme di aggregazione, anche tra soggetti diversi e integrazione tra beni e attività  culturali, finalizzate alla sostenibilità  economica delle gestioni e alla qualità  dei servizi;

d) promuove la realizzazione di progetti e azioni favorendone il radicamento nelle aree meno servite, al fine di una equilibrata distribuzione nel territorio regionale;

e) sostiene le espressioni della creatività  e del talento, in particolare delle nuove generazioni;

f) favorisce il concorso dell’associazionismo e del volontariato culturale;

g) sostiene lo sviluppo dell’imprenditoria culturale;

h) promuove lo sviluppo della multiculturalità  e del dialogo tra culture;

i) promuove il coordinamento e l’integrazione delle politiche di governo del territorio e di tutela del paesaggio con le iniziative e gli interventi sui beni culturali.

3. La Regione riconosce particolare rilevanza ai beni culturali di interesse religioso di cui all’articolo 9 del Codice, promuovendo apposite intese con i soggetti ivi indicati per la valorizzazione dei medesimi beni.  



Articolo 2 – Valorizzazione dei beni culturali

1. La Regione promuove ai sensi dell’articolo 6 del Codice la valorizzazione dei beni culturali favorendo in particolare:

a) la conoscenza e la fruizione pubblica dei beni culturali;

b) l’attività  di catalogazione, riproduzioni e pubblicazioni;

c) la realizzazione di convegni, seminari, ricerche, studi e ogni altra iniziativa scientifica, culturale, informativa e di approfondimento;

d) l’attuazione di iniziative volte a caratterizzare gli istituti e i luoghi della cultura, indicati all’articolo 11 del Codice, come centri di azione culturale e sociale, anche al fine di valorizzare la memoria e di rafforzare l’identità , la coesione civile, la creatività  e le produzioni culturali;

e) lo sviluppo della fruibilità  degli istituti e luoghi della cultura, promuovendone il più ampio accesso al patrimonio esposto e non esposto, l’utilizzo prioritario per lo svolgimento di attività  culturali, l’accessibilità  da parte di tutti gli utenti, con particolare attenzione allepersone diversamente abili;

f) la promozione degli ecomusei;

g) la diffusione della conoscenza dei beni culturali nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con le Università , le Accademie di belle arti, i Conservatori di musica, gli Istituti di ricerca, studio e documentazione operanti in ambito regionale o extraregionale;

h) la realizzazione di attività  divulgative e didattiche, nonché di attività  formative rivolte al personale;

i) l’organizzazione di mostre e di eventi culturali connessi a beni o a interventi sugli stessi, accompagnati dall’uso di adeguati strumenti esplicativi e informativi;

j) l’organizzazione di itinerari culturali e turistici, che promuovano valori ed identità  dei territori in cui il bene o l’istituto si colloca, con particolare attenzione all’artigianato artistico ed alle produzioni di qualità ;

k) il miglioramento delle condizioni conservative dei beni e del loro contesto, incluso l’adeguamento alle norme di sicurezza ed accessibilità .  



Articolo 3 – Promozione delle attività  culturali

1. La Regione promuove le attività  e le iniziative rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell’arte, finalizzate in particolare:

a) a sostenere la creatività  nelle sue varie forme;

b) alla conoscenza e alla promozione dell’arte e dell’architettura anche contemporanee;

c) a creare o potenziare servizi di informazione e documentazione che favoriscano il libero accesso alla conoscenza e alla cultura;

d) alla promozione dell’immagine delle Marche anche tramite strumenti informativi, progetti di innovazione tecnologica, strategie di marketing culturale e attività  di formazione;

e) alla rievocazione della tradizione e del costume marchigiani e alla valorizzazione della storia, dell’identità  della Regione, con particolare attenzione alle ricorrenze e ai personaggi illustri;

f) alla creazione e incentivazione di centri ed associazioni culturali, favorendone la più ampia diffusione nel territorio regionale e la loro collaborazione;

g) al sostegno di iniziative editoriali;

h) a organizzare mostre, convegni, seminari, attività  informative e didattiche, festival multidisciplinari, itinerari di visita dei siti celebri e dei luoghi dell’arte, della storia e della letteratura;

i) a sostenere le attività  di sviluppo della pubblica lettura svolte da biblioteche e mediateche.  



Articolo 6 – Strumenti della programmazione

1. Sono strumenti della programmazione nel settore delle attività  e dei beni culturali:

a) il piano regionale per i beni e le attività  culturali di cui all’articolo 7;

b) il programma operativo annuale di cui all’articolo 8;

c) le intese e gli accordi con soggetti pubblici o privati di cui all’articolo 1.

2. I piani e i programmi generali o settoriali regionali diversi da quelli indicati al comma 1 individuano, per quanto di competenza, gli interventi attuativi della presente legge.  



Articolo 7 – Piano regionale per i beni e le attività  culturali

1. Il piano regionale per i beni e le attività  culturali definisce, in coerenza con le finalità  indicate dal capo I, le linee strategiche della politica culturale regionale.

2. Il piano contiene in particolare:

a) il quadro conoscitivo, l’analisi del fabbisogno, dei punti di forza e delle eventuali criticità ;

b) gli obiettivi di politica culturale e le relative strategie generali di intervento;

c) le linee di intervento inerenti l’esercizio delle funzioni assegnate alla competenza regionale da norme statali e regionali;

d) gli indirizzi per i progetti di interesse regionale di cui all’articolo 11 da realizzare nel triennio di validità  del piano stesso;

e) gli indirizzi per la presentazione delle proposte dei progetti di cui all’articolo 11;

f) gli indicatori per le verifiche di efficienza, efficacia delle politiche e degli interventi;

g) i criteri, i tempi e le modalità  per la presentazione dei progetti di cui all’articolo 11;

h) gli indirizzi per lo sviluppo del sistema unitario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura di cui al capo IV, nonché del distretto culturale di cui al capo V.

3. Il piano ha validità  triennale ed è approvato dall’Assemblea legislativa regionale con le modalità  della legge di programmazione regionale. Il piano resta in ogni caso in vigore fino all’approvazione del nuovo.

4. Il piano può essere aggiornato dall’Assemblea legislativa regionale in tutto o in parte anche prima della scadenza, ove si renda necessario sulla base dell’evolversi delle esigenze di settore.

5. La Giunta regionale presenta annualmente all’Assemblea un rapporto sullo stato di attuazione del piano, anche avvalendosi dell’Osservatorio di cui all’articolo 9 e sulla base dei dati forniti dal sistema informativo regionale della cultura di cui all’articolo 2.  



Articolo 8 – Programma operativo

1. Il programma operativo annuale individua le priorità  e le azioni attuative degli obiettivi del piano di cui all’articolo 7, tenendo conto della pianificazione regionale indicata al comma 2 dell’articolo 6 e delle intese stipulate ai sensi dell’articolo 1.2. Il programma operativo contiene in particolare:

a) il riparto delle risorse da destinare:1) alla Regione per le funzioni di sua competenza e per i progetti di cui all’articolo 11;2) alle Province per i progetti locali di cui all’articolo 11;

b) la misura percentuale minima relativa al concorso finanziario degli enti locali e degli altri soggetti beneficiari, pubblici e privati, coinvolti nella realizzazione dei progetti e degli interventi;

c) i criteri e le modalità  per la valutazione dei progetti, nonché per l’erogazione alle Province delle risorse spettanti.

3. Il programma operativo annuale determina la misura percentuale minima del fondo unico per la cultura da destinare alle funzioni di tutela di cui all’articolo 4, al raggiungimento degli standard di cui all’articolo 18, al sistema unitario di valorizzazione di cui all’articolo 16 e agli interventi di cui al capo III.

4. Il programma operativo annuale è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio.  



Articolo 9 – Osservatorio regionale per la cultura

1. E’ istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l’Osservatorio regionale per la cultura avente in particolare i seguenti compiti:

a) monitorare la spesa destinata alla cultura dei soggetti pubblici e privati;

b) svolgere rilevazioni, ricerche e analisi di settore;

c) valutare gli effetti delle politiche culturali con particolare attenzione a documentarne l’impatto economico ed occupazionale;

d) collaborare alla formazione del piano regionale di cui all’articolo 7 e alla programmazione delle attività  della Regione.

2. Per l’espletamento dei propri compiti l’Osservatorio si avvale del sistema informativo regionale di cui all’articolo 2.

3. La Giunta regionale può istituire borse di studio e borse lavoro per le attività  dell’osservatorio al fine di facilitare la collaborazione con università  e centri di ricerca, nonché la formazione di giovani laureati nei settori di competenza.

4. La Giunta regionale determina, sentita la competente commissione assembleare, la composizione e le modalità  di funzionamento dell’Osservatorio, comprensive dell’eventuale gettone di presenza omnicomprensivo da corrispondere ad eventuali esperti esterni di comprovata e riconosciuta esperienza e professionalità .  



Articolo 1 – Cooperazione istituzionale e forme di consultazione

1. La Giunta regionale può stipulare intese o accordi con soggetti pubblici o privati per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge anche in esecuzione della pianificazione di cui all’articolo 7.

2. Dell’avvio delle procedure relative agli accordi di programma quadro e intese interistituzionali di programma è data tempestiva comunicazione all’Assemblea legislativa regionale, se non indicate nel piano regionale per la cultura e nel programma operativo annuale.

3. Inoltre, la Giunta regionale:

a) promuove forme di consultazione e coordinamento con lo Stato, le istituzioni universitarie, di ricerca e di cultura, la direzione scolastica regionale e le autonomie scolastiche anche al fine di individuare gli ambiti di collaborazione, i progetti di comune interesse, di armonizzare gli interventi e di ottimizzare l’uso delle risorse;

b) promuove forme permanenti di concertazione con le fondazioni bancarie di cui all’articolo 121 del Codice al fine di raccordare ed ottimizzare la programmazione delle risorse.

4. In relazione ai beni culturali di interesse religioso di cui all’articolo 9 del Codice e per la promozione delle attività  culturali ad essi connesse, la Regione coopera con la Conferenza episcopale marchigiana, nonché con le autorità  delle altre confessioni religiose, ricorrendo a specifiche intese finalizzate ad individuare adeguate forme di valorizzazione, nel rispettodella peculiare funzione di tali beni, anche attraverso l’istituzione di commissioni paritetiche per la definizione dei relativi programmi e progetti.  



Articolo 14 – Sostegno al volontariato culturale

1. Nell’ambito dei principi di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e ai sensi della normativa regionale vigente, la Regione promuove e incentiva lo sviluppo del volontariato che persegue finalità  di carattere culturale, favorendone l’apporto originale e complementare all’intervento pubblico.

2. La Regione e gli enti locali possono stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla l.r. 13 aprile 1995, n. 48 (Disciplina del volontariato) finalizzate anche allo sviluppo della cittadinanza attiva delle persone anziane, fatto salvo il mantenimento in capo al personale degli istituti culturali dei compiti e delle funzioni tecnico-professionali.

  

Articolo 21 – Distretto culturale delle Marche

1. E’ istituito il Distretto culturale delle Marche, quale sistema territoriale di relazioni tra soggetti pubblici e privati, volto a sviluppare le potenzialità  del territorio regionale in ambito culturale, a garantire il governo integrato delle dinamiche del settore e a sostenere programmi di sviluppo locali.

2. Il Distretto culturale comprende l’intero territorio regionale.

3. Possono aderire al Distretto culturale:

a) le imprese operanti in ambito culturale o ad esso connesso;

b) gli istituti e i luoghi della cultura di cui all’articolo 11 del Codice;

c) gli enti e le organizzazioni, pubbliche e private, che erogano servizi culturali e alla cultura;

d) il sistema dell’alta formazione universitaria riconducibile al settore dei beni culturali e della cultura in genere.

4. Il Distretto culturale è finalizzato a:

a) dare visibilità  all’intero comparto cultura, promuovendolo anche a livello internazionale;

b) sostenere la crescita economica del settore, lo sviluppo delle professionalità , della qualità  dei servizi, di nuovi segmenti di offerta culturale e turistica;

c) promuovere le forme di aggregazione anche tra soggetti diversi, tra beni e attività  produttive e culturali;

d) sostenere l’indotto, la costituzione di filiere orizzontali e verticali;

e) favorire l’integrazione tra pubblico e privato, tra la ricerca, la formazione e il mondo del lavoro;

f) sostenere la libera aggregazione tra i soggetti per favorirne la competitività .

5. L’adesione al Distretto culturale è a carattere volontario, ed è attuata secondo criteri, modalità  e procedure individuate dalla Giunta Regionale.