Cittadini garanti del risparmio energetico con le nuove etichettature

Ridefinire il concetto di consumo in termini sociali. Il contributo dell'etichettatura energetica.

La direttiva 3 del 19 maggio 21 del Consiglio e del Parlamento europeo (concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti) sostituisce l’attuale regime normativo (1) delle etichettature energetiche, introdotto dall’allora Comunità  economica europea nel 1992, allo scopo di fornire ai consumatori informazioni inerenti al consumo di apparecchi domestici tassativamente indicati quali frigoriferi, lavastoviglie e lavatrici. Il sistema, la cui struttura di fondo non verrà  modificata dalle nuove norme, è incentrato sulla classificazione dei dispositivi in base ad una scala che individua nei prodotti di classe A quelli più ” virtuosi ” , scendendo progressivamente fino alla classe G per quelli il cui impiego si riveli più dispendioso sotto il profilo energetico. La classe è chiaramente riportata in una scheda apposta sugli apparecchi nella quale ad ogni livello d’efficienza, oltre alla lettera, è attribuito un colore che va dal verde scuro per la classe A fino al rosso per la G.

Il meccanismo previsto dalla direttiva 3 del 21 prende atto del successo ottenuto da questa politica, volta ad una più oculata gestione del consumo energetico dovuto all’impiego di apparecchiature di uso comune, e del progresso intercorso in ambito tecnologico: sempre più consumatori hanno orientato le proprie scelte verso prodotti in grado di assicurare un minore dispendio energetico (2), in un gioco dialettico che ha visto, dall’altro lato, il mercato reagire con la commercializzazione di dispositivi sempre più efficienti.

Le novità 

Tra le innovazioni dovute alla direttiva del 19 maggio 21 che, contestualmente, abroga, modificandole, le precedenti norme generali in tema di etichettatura energetica, vi è l’estensione a ” qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo di energia durante l’uso ” della nuova disciplina. Questa continuerà  ad essere fondata su una classificazione articolata in sette livelli (anche in futuro identificabili in base ad una corrispondente configurazione cromatica), dalla A alla G, con la possibilità , per i settori in cui gli sviluppi tecnologici lo impongano, dell’introduzione di tre classi addizionali: A+, A++, A+++. In tale ultima eventualità , resta invariato il principio dei sette livelli di efficienza energetica (che andrebbero da A+++ a D), con la possibilità  di derogarvi laddove apparecchi più onerosi in termini di consumo energetico siano ancora presenti sul mercato. Al consumatore spetta, pertanto, il compito di evitare che a tale ” clausola di flessibilità  ” sia data applicazione, privilegiando l’acquisto di apparecchi appartenenti alle classi ” virtuose ” .Tempi di applicazione e prodotti interessati

La direttiva 3 del 21 prevede l’entrata in vigore delle norme di recepimento nazionali entro il 2 giugno 211, con applicazione a partire dal 2 luglio dello stesso anno. Nel frattempo, tuttavia, la nuova disciplina sull’etichettatura energetica ha già  iniziato ad arricchirsi con l’adozione, il 28 settembre 21, da parte della Commissione europea, di quattro regolamenti delegati (3) contenenti norme di dettaglio (che, a loro volta, sostituiscono la normativa pregressa nelle rispettive materie) su lavastoviglie, apparecchi di refrigerazione, lavatrici e televisori. Questi ultimi rappresentano l’ulteriore novità , dal momento che, per la prima volta, dal 3 novembre 211 (termine valido anche per i frigoriferi), risulterà  obbligatorio anche per questo genere di apparecchi riportare l’etichettatura energetica. Il nuovo regime concernente lavatrici e lavastoviglie sarà , invece, applicato dal 2 dicembre 211. Le norme di attuazione della direttiva 3 del 21 prevedono l’introduzione delle nuove classi A+, A++ ed A+++  (in molti casi già  introdotte sul mercato da parte di svariati produttori) per lavastoviglie, lavatrici e frigoriferi (4), mentre per i televisori è prevista la classificazione tradizionale dalla A alla G.


Il ruolo dei produttori e della pubblica amministrazione…

In coerenza con il proprio impianto generale, volto ad incrementare il grado di trasparenza delle indicazioni inerenti ai prodotti, la nuova normativa prevede anche un dovere di informazione, consistente nell’indicazione della classe di appartenenza, in capo al fornitore che intenda pubblicizzare uno degli apparecchi disciplinati in modo specifico dai regolamenti delegati, sebbene da questi venga disposto, in modo vagamente tautologico, che l’obbligo sorga soltanto laddove la pubblicità  contenga informazioni concernenti l’energia o indicazioni di prezzo. Tale aspetto andrebbe senza dubbio approfondito, poiché solo un consumatore consapevole che, in modo lungimirante, faccia di un’attività  quotidiana come l’acquisto di beni uno strumento funzionale al conseguimento dell’interesse generale (in tal caso rappresentato dalla riduzione del dispendio energetico, cui è strettamente legato il rispetto del bene comune ambiente) può rappresentare una risorsa sociale.

Si noti, inoltre, come la direttiva 3 del 21, nell’ambito di un generale concorso di consumatori, produttori, distributori e pubblica amministrazione al conseguimento del comune obiettivo di riduzione del consumo energetico e, più in generale, di tutela del bene comune ambiente, disciplini, all’articolo 9, alcuni aspetti connessi alle fattispecie degli appalti (5) e degli incentivi pubblici . Nel primo caso si prevede che le amministrazioni aggiudicatrici si adoperino per l’acquisto di prodotti conformi ai criteri di massimizzazione delle prestazioni e di appartenenza alla classe energetica più elevata; nel secondo caso si dispone che siano i medesimi criteri ad orientare l’attività  degli Stati membri laddove questi prevedano incentivi per determinati prodotti (6). L’applicazione di queste disposizioni potrà  costituire un ottimo stimolo nei confronti dei privati (consumatori, fornitori e distributori), inducendoli a privilegiare la domanda e l’offerta di dispositivi maggiormente efficienti sotto il profilo energetico e favorendo un loro attivo contributo alla limitazione del consumo di energia e, di conseguenza, alla riduzione del suo impatto sull’ambiente.

…e quello dei cittadini

La nuova disciplina sull’etichettatura energetica è parte integrante di un processo che, nelle intenzioni del Consiglio europeo, dovrebbe portare l’Unione a ridurre, entro il 22, il proprio consumo energetico del 2 percento. In tal senso, le norme qui in discussione andrebbero lette in combinato disposto con quelle della direttiva europea 125 del 21 ottobre 29, che già  poneva le basi per l’elaborazione di un quadro comune di regole volte ad incrementare la presenza nel mercato di prodotti sempre più efficienti dal punto di vista energetico. In un simile contesto, il vero attore di questo cammino verso un utilizzo più accorto delle risorse energetiche è il cittadino, il quale ha la possibilità  di orientare la propria scelta intorno a prodotti appartenenti alle classi più elevate. Il maggior costo di apparecchi più efficienti – che, a detta dei produttori, sarà  comunque contenuto – verrà  compensato da significative riduzioni dei consumi, ben visibili nelle bollette delle famiglie europee. La minimizzazione dei costi dovuti all’impiego dell’energia dipenderà  molto anche da un uso razionale ed efficiente delle apparecchiature domestiche, come non mancano di sottolineare le associazioni dei consumatori quali Codacons ed Altroconsumo.

 

Consumo consapevole: una risorsa per il bene comune


 

Dalla lettura della direttiva 3 del 21 si evince come una condotta consapevole degli utilizzatori finali, ma anche dei produttori, rappresenti una risorsa ineguagliabile nonché un insostituibile ausilio verso un approccio più coscienzioso rispetto a questioni di rilevanza generale come, nel nostro caso, un utilizzo sregolato dell’energia. Su questa linea, l’Unione europea assume qui un ruolo fondamentale nel favorire il coinvolgimento attivo dei privati, quali protagonisti di una sussidiarietà  declinata negli aspetti quotidiani delle proprie esistenze, nel perseguimento dell’interesse generale, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche. A queste sarà  dato sorvegliare sull’applicazione delle norme esaminate in questa sede e operare i controlli previsti sulla conformità  dei prodotti, favorendo cosìla circolazione di quelli più efficienti; ai cittadini, forti di una rinnovata consapevolezza sulle conseguenze dei propri gesti, trasformare il momento dell’acquisto, da mero atto di interazione bilaterale tra attori del mercato volto alla compravendita di beni, in strumento di promozione e tutela del patrimonio comune. Ciò indurrà  i produttori ad investire in un progresso tecnologico che sia sempre più animato da una visione panoramica che, in quanto tale, non sia refrattaria alle esigenze ambientali.

 

(1) L’attuale disciplina è riconducibile alla direttiva 75 del 1992 dell’allora Consiglio delle Comunità  europee, recepita nel nostro ordinamento dal decreto del presidente della Repubblica 17 del 1998 ed alle relative direttive di applicazione.

(2) Si vedano, in proposito, i più recenti dati relativi all’Italia forniti dall’Enea.

(3) Si tratta, rispettivamente, dei regolamenti delegati della Commissione europea 159, 16, 161 e 162 del 28 settembre 21.
(4) Quest’ultima categoria di prodotti è caratterizzata da un triplice sistema di etichettature: un modello per gli apparecchi che rientrino nelle classi dalla A+++ alla C, uno per quelli rientranti nelle classi dalla D ala G e, infine, uno per i frigoriferi cantina (le cui classi vanno dalla A+++ alla G).
(5) Tali norme, rintracciabili nelle disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 9 della direttiva 3 del 21, non si applicano ai settori esclusi ad opera degli articoli da 12 a 18 della direttiva 18 del 31 marzo 24 della Comunità  europea, né, ai sensi del secondo comma dell’articolo 9 della direttiva 3 del 21, agli appalti il cui importo non sia pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 7 della già  citata direttiva 18 del 24.
(6) In entrambi i casi, gli Stati saranno tenuti all’applicazione delle disposizioni in questione solo laddove i prodotti acquistati contestualmente a procedure di appalto pubblico o interessati da incentivi statali siano stati oggetto di una specifica disciplina ad opera di atti delegati (come è avvenuto nel caso di lavastoviglie, lavatrici, refrigeratori e televisori).