L'art. 118 ultimo comma analizzato parola per parola alla luce dell'esperienza di un decennio

Festeggiamo i primi 100 numeri della nostra newsletter intrecciando riflessioni sui vari aspetti della sussidiarietà 

E Labsus è stato uno dei motori principali di questa riflessione, come dimostra fra l’altro il traguardo odierno di ben 1 numeri della nostra newsletter NeparlaLabsus.

Quando l’8 gennaio iniziammo la pubblicazione di NeparlaLabsus non era affatto sicuro che saremmo riusciti a tenere il ritmo di un quindicinale, essendo com’è noto tutta la redazione composta da volontari che ovviamente hanno altri impegni di studio e lavoro. Eppure eccoci qui, quattro anni dopo, senza aver “bucato” un solo numero, nemmeno a metà  agosto!

E vale ancora, anzi di più, quanto dicevo il 12 gennaio 21 in occasione dell’uscita del n. 5 della NL: “Il merito di questo risultato, cosìcome degli altri traguardi raggiunti da Labsus in questi anni, è principalmente delle ragazze e dei ragazzi che fanno parte della redazione, del loro entusiasmo e della serietà  e professionalità  con cui aggiornano quotidianamente i contenuti del sito. Senza di loro Labsus non esisterebbe e quindi meritano un apprezzamento pubblico, tutti, sia quelli che sono con noi adesso sia quelli che lo sono stati in passato”. Del resto basta guardare questo n. 1 di NeparlaLabsus per capire quanto sia prezioso il loro contributo!

Nelle varie sezioni di questa newsletter speciale ci sono riflessioni riguardanti ciascuna delle tematiche di riferimento delle sezioni stesse, ma con continui richiami e riferimenti trasversali che disegnano un intreccio molto ricco, in cui la sussidiarietà  mostra tutte le sue sfaccettature, alcune evidenti, altre inedite.

Qui vorremmo invece sviluppare una riflessione più generale sui cambiamenti intervenuti in questi primi dieci anni nel modo stesso di considerare la sussidiarietà , adottando come griglia per l’analisi il testo dell’art. 118, ultimo comma, scomposto nei suoi elementi essenziali: “Stato, regioni, città  metropolitane, province e comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività  di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà “.

Quali soggetti pubblici?

 

Una prima riflessione riguarda la tipologia dei soggetti pubblici chiamati dalla Costituzione a “favorire” le iniziative dei cittadini per l’interesse generale. L’elenco dei soggetti pubblici che apre il quarto comma dell’art. 118 riproduce, in ordine inverso, quello del primo comma dell’art. 114, in cui si afferma che la Repubblica “è costituita dai comuni, dalle province, dalle città  metropolitane, dalle regioni e dallo stato”. In pratica, è come se l’art. 118 ultimo comma disponesse che “La Repubblica favorisce le autonome iniziative dei cittadini per lo svolgimento di attività  di interesse generale” (l’assonanza con gli artt. 2 e 5 della Costituzione non è casuale, naturalmente).

Il ruolo delle leggi regionali è fondamentale per “riempire”, per cosìdire, il vuoto normativo fra il principio costituzionale e l’implementazione sul campo. Però in generale le regioni non hanno mostrato di essere molto consapevoli del ruolo che spetta loro nell’attuazione di un principio costituzionale di questa portata.

Comunque l’esperienza di questo decennio mostra con chiarezza che sono soprattutto i comuni quelli che con maggiore efficacia possono favorire i cittadini attivi. Questi ultimi si mobilitano per la cura dei beni comuni del territorio in cui vivono e dunque hanno come primo interlocutore il proprio comune, ente esponenziale della comunità  di cui essi fanno parte.

Sotto questo profilo la sussidiarietà  verticale e quella orizzontale si integrano, rafforzandosi a vicenda, perché quanto più i comuni sono dotati di competenze tanto più possono favorire e sostenere i cittadini attivi nel loro impegno per la cura dei beni comuni.

Sul piano operativo questo significa che bisogna fare un grande lavoro soprattutto nei comuni, per adeguarne la cultura amministrativa al nuovo modello dell’amministrazione condivisa, fondato sulla sussidiarietà .

Bisogna intervenire sulla formazione dei dirigenti e dei dipendenti, affinché comprendano che oggi si deve amministrare non soltanto “per conto” dei cittadini, ma anche “insieme con” i cittadini stessi.

Sull’organizzazione, per creare all’interno della struttura comunale un punto di riferimento cui i cittadini possano accedere facilmente quando si mobilitano, senza costringerli a defatiganti ricerche dell’interlocutore competente.

Sulla comunicazione, interna ed esterna all’amministrazione, per convincere dipendenti e cittadini che l’amministrazione condivisa non è un ripiego per tempi di crisi ma un modo nuovo di amministrare, che integra e rafforza quello tradizionale. E cosìvia, intervenendo su tutti gli aspetti delle funzioni, delle procedure e dell’organizzazione dei comuni.

Favoriscono

 

Ci sono comuni, come Reggio Emilia e Piacenza che hanno preso l’iniziativa stimolando i cittadini ad attivarsi. Ma la maggior parte dei comuni interpreta letteralmente la norma costituzionale e attende che i cittadini autonomamente si attivino per prendersi cura dei beni comuni e, quando ciò accade, li sostengono in vari modi.

Spesso i comuni mettono a disposizione dei cittadini gli strumenti per lo svolgimento della loro attività : attrezzi, materiali, piante, vernici, etc.. E a volte anche il personale pubblico, per coadiuvare l’opera dei cittadini, rimuovere i materiali di risulta o istruirli nell’uso degli attrezzi, come nel caso del comune di Trento.

Ma sul “favoriscono” c’è ancora molto da riflettere, per capire meglio fino a che punto e con quali strumenti un soggetto pubblico può spingersi nel sostegno alle iniziative dei cittadini. Un profilo è emerso in questi anni come particolarmente problematico, quello della responsabilità  del soggetto pubblico per le eventuali conseguenze dannose derivanti dalle attività  dei cittadini attivi per i cittadini medesimi, i terzi o i beni pubblici, che può almeno in parte essere affrontata assicurando coloro che si prendono cura dei beni comuni.

Quali cittadini?

 

I soggetti della sussidiarietà , coloro che fanno vivere il principio costituzionale, sono i cittadini, singoli e associati. E in effetti i casi raccolti da Labsus mostrano un fervore di iniziative ovunque, in città  e piccoli borghi, al sud cosìcome al nord. Migliaia di persone che, senza nulla sapere della sussidiarietà , si rimboccano le maniche per prendersi cura dei beni comuni materiali e immateriali del proprio territorio. In genere non fanno notizia ma, quando invece arrivano sulle pagine dei giornali locali, vengono considerati come qualcosa di anomalo, perché sembra strano che dei cittadini qualsiasi possano attivarsi nell’interesse generale al di fuori delle organizzazioni di volontariato.

Alla luce dell’esperienza di questi primi anni si può affermare che, contrariamente a quanto molti potrebbero pensare, il problema principale non riguarda la disponibilità  dei cittadini a prendersi autonomamente cura dei beni comuni. Fortunatamente la cultura dell’individualismo proprietario dominante negli ultimi venti anni non ha spazzato via del tutto il senso di appartenenza alla comunità , la disponibilità  verso gli altri e la solidarietà .

Semmai, il problema sta nel fatto che tutte queste micro-iniziative non formano affatto una rete. In chi si prende cura dei beni comuni del proprio territorio non c’è consapevolezza del ruolo potenzialmente strutturale, strategico, che tali interventi potrebbero avere se inseriti in un progetto più ampio (anche soltanto sovracomunale o regionale) per la produzione, cura e sviluppo dei beni comuni.

I singoli gruppi di cittadini attivi non si conoscono fra loro, non sanno che magari a pochi chilometri di distanza altri hanno già  percorso la loro stessa strada, non c’è trasferimento di esperienze né di competenze. E quindi si sprecano energie, si commettono errori, si perde tempo. Bisognerà  lavorare molto per cercare di mettere in rete le tante, belle iniziative di cittadinanza attiva che si realizzano nel nostro Paese, per farne una forza di cambiamento e di tutela più efficace dei beni comuni.

Autonome iniziative

 

I cittadini attivi sono ovunque e si occupano di tutto, per cui è impossibile indicare in sintesi in cosa consistano le loro “autonome iniziative per lo svolgimento di attività  di interesse generale”, anche se sembra esserci una prevalenza di interventi riguardanti gli spazi pubblici urbani, il verde pubblico, il decoro e simili, quelli che noi classifichiamo sotto la voce “Vivibilità  urbana”. Ma se si vuole avere un’idea del contenuto e della varietà  delle iniziative dei cittadini attivi la cosa migliore è prendere visione dei tanti casi riportati nell’apposita sezione del nostro sito.

Sul piano più strettamente giuridico l’esperienza di questi anni conferma un’intuizione che fin dall’inizio ha caratterizzato la nostra interpretazione della norma contenuta nell’ultimo comma dell’art. 118. Il riferimento costituzionale ad iniziative finalizzate allo “svolgimento di attività  di interesse generale” poteva infatti generare difficoltà  sia sul piano dell’interpretazione sia su quello della divulgazione, perché non è facile definire l’interesse generale.

Per questo si è dimostrata vincente l’idea di riempire di contenuto l’astratta espressione “interesse generale” parlando di “cura dei beni comuni”, affermando che le “autonome iniziative per lo svolgimento di attività  di interesse generale” sono in realtà  attività  volte alla produzione, cura e sviluppo dei beni comuni.

Questa scelta ha funzionato molto bene, sia sul piano della comunicazione, perché tutti capiscono di cosa si parla quando si parla di beni comuni, sia sul piano della mission di Labsus, perché ci ha consentito di promuovere la sussidiarietà  essendo presenti su entrambi i fronti. Da un lato i soggetti (i cittadini attivi), dall’altro l’oggetto (i beni comuni), un tema nei cui confronti oggi l’opinione pubblica è molto attenta.