Legittimazione attiva e associazioni non riconosciute

Anche un soggetto non rientrante nell ' elenco ministeriale, può ricorrere dinanzi al giudice, se in possesso dei requisiti richiesti


La sentenza

Ricorrono in appello, dinanzi al CGA della Regione Sicilia, l’Associazione Legambiente – Comitato regionale ONLUS, l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità  Siciliana, la Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali della provincia di Ragusa e l’Associazione nazionale Italia Nostra – ONLUS.
Le parti ricorrenti deducono l’erroneità  della sentenza del TAR Sicilia, Catania, n. 2146, del 2011 con la quale l’autorità  catanese annullava, per ricorso del Comune di Ragusa, il provvedimento con cui l’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e dell’Identità  Siciliana adottava il piano paesistico degli ambiti 15, 16 e 17 della Provincia di Ragusa.
Nello specifico, i soggetti appellanti contestano nel merito la pronuncia impugnata per l’assenza dei presupposti sulla base dei quali il Tribunale argomentava la necessaria assoggettabilità  a Valutazione Ambientale Strategica del piano de quo.
Costituitosi in giudizio, l’appellato Comune di Ragusa eccepisce l’infondatezza di tutti e tre gli appelli in esame e, altresì, l’inammissibilità  del ricorso per difetto di legittimazione dell’Associazione Legambiente perché ritenuta ” mera articolazione territoriale di un’associazione nazionale, quella sìlegittimata ai sensi degli artt. 13 e 18 della l. 8 luglio 1986 n. 349 ” .

Sulla legittimazione ad agire

Il Collegio procede con l’argomentazione in diritto, respingendo, in primis, l’eccezione di difetto di legittimazione attiva riscontrata in capo all’Associazione Legambiente – Comitato regionale ONLUS. Sul punto, il Consiglio di giustizia della Regione Sicilia elabora la tesi secondo cui la legittimazione di cui all’art. 13, l. 349/1986, non esclude – di per sé sola – altri tipi di legittimazione ad agire in ambito territoriale circoscritto, ancor di più se questa debba essere riconosciuta a favore di meri comitati spontanei che si costituiscano al precipuo scopo di proteggere l’ambiente, la salute e/o la qualità  della vita delle popolazioni residenti su tale circoscritto territorio, oppure di quelle articolazioni territoriali di sodalizi nazionali che svolgano in ambito locale tali compiti. Il Consiglio, dunque, si avvale del titolo per riconoscere, caso per caso, la legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull’ambiente a quelle associazioni locali che, seppur non riconosciute ex lege, sono in possesso dei requisiti necessari – e, verificata la documentazione depositata dal Sodalizio appellante, accorda la sua legittimazione ad agire in giudizio.

Piano paesistico – Assoggettabilità  a VAS

Sull’oggetto del contendere – ovvero sulla necessità  ex lege, o meno (per gli appellanti), di sottoporre a VAS il piano paesistico per cui è causa – il Collegio, con una vasta e complessa disquisitio in merito, ritiene che il piano adottato dall’Assessorato regionale, pur essendo senza dubbio uno strumento di programmazione, non soggiace a VAS, non perché sia fuori dal campo di applicazione della relativa disciplina, ma solo perché esso fissa il parametro di validità  e di validazione di tutti i piani e programmi che devono esser sottoposti alla VAS stessa, essendo a loro volta obbligati dalla legge a proporre soluzioni di sviluppo sostenibile a salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio culturale.
Cosìdisputando, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia accoglie gli appelli in epigrafe e, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta integralmente il ricorso di primo grado, proposto dal Comune di Ragusa.

Il commento

La pronuncia in commento, oltre ad offrire un’articolata e importante analisi in merito ad alcuni profili di tipo amministrativistico-ambientale puro, rappresenta una nuova e buona occasione in cui è possibile scorgere quei ‘passi in avanti’ che la giurisprudenza – da un po’ di anni a questa parte – sta tentando di compiere rispetto al tema della legittimazione attiva di quei soggetti ascrivibili all’ambito di applicazione dell’art. 118, 4 ° comma della Costituzione. Nel caso di specie, il CGA Sicilia non fa riferimento esplicito al principio di sussidiarietà  orizzontale, ma sembra pacifica la rintracciabilità  di elementi, posti a sostegno della decisione, che si muovono ai sensi della norma costituzionale. Il giudice, infatti, va oltre quella legittimazione processuale ammessa ex lege, e intesa come rigorosamente circoscritta alle sole associazioni riconosciute ai sensi dell’art. 13 della l. 349/1986 (si veda, per tutti, Cons. St., IV, 16 giugno 2011 n. 3662), e attribuisce la legittimazione ad agire in giudizio ad un soggetto che, pur esorbitando dal regime di cui al medesimo art. 13, rappresenta comunque la longa manus – a livello locale – del relativo sodalizio nazionale riconosciuto per legge, perseguendo cosìla tutela degli stessi interessi diffusi su un territorio più circoscritto. Cosìdecretando, il Collegio amplia lo spettro di quelle ‘formazioni sociali’ che possono concretamente svolgere attività  nell’interesse generale, e lo fa anche in maniera ragionevole. Il giudice siciliano, infatti, si dimostra consapevole dell’impossibilità  di estendere siffatta legittimazione ‘speciale’ sic et simpliciter a qualsiasi soggetto che ne faccia richiesta; piuttosto, passa a verificare la sussistenza di quei requisiti necessari perché un organismo non rientrante nell’apposito elenco ministeriale, possa vedersi riconosciuta la legittimazione ad agire in giudizio: il perseguimento statutario e non occasionale di obiettivi di tutela ambientale e un adeguato grado di rappresentatività  e stabilità  nell’area ricollegabile alla zona in cui si trova il bene ambientale che si presume leso.
Si riconferma dunque, sulla scia di precedenti pronunce giurisprudenziali (Cfr. sul punto già  C.d.S., sez VI, 7.2.1996, n.182), la presenza di un doppio binario di accertamento della legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste; l’uno effettuato dalla legge, l’altro svolto, caso per caso, dal giudice che può decidere – in presenza di specifici requisiti – di prescindere dalla natura giuridica del soggetto.
Cos’altro è, allora, questo che la giurisprudenza sta intraprendendo, se non un percorso che appare orientato sempre più all’autonomia e meno all’identificazione, che guarda piuttosto allo sviluppo democratico e volontario di una società  civile e meno ad un’impostazione legislativa spesso troppo rigida e statica? L’art. 118 della Costituzione sembra proprio sancire e rafforzare siffatto orientamento, rendendo attuabile la sua applicazione.

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