Diritto di accesso ai documenti amministrativi e interesse all ' esibizione degli atti

L ' Amministrazione deve puntualmente rispettare gli obblighi di buona fede e collaborazione nel rapporto bilaterale con il privato, titolare del diritto di accesso ormai contemplato tra quelli minimi da garantire ai sensi dell ' art. 117, comma 2 lett m Cost.

La sentenza

Il giornalista e direttore responsabile del quotidiano on line ” Siciliainformazioni.com ” ha chiesto, mediante ricorso al Tar, l’annullamento del fax con il quale l’Assemblea Regionale Siciliana (A.R.S.) aveva respinto l’istanza di accesso ai documenti amministrativi avanzata allo scopo di realizzare un articolo giornalistico sul trattamento economico dei deputati dell’Assemblea; il ricorrente ha chiesto altresìla condanna dell’Amministrazione all’esibizione e al rilascio in copia dei medesimi documenti.
Il ricorrente ha addotto sei motivi di censura: la violazione e falsa applicazione dell’art.22, comma 1, lett. d) della l. n. 241 del 1990; il difetto di motivazione e illogicità  manifesta; l’erroneità  dei presupposti; la violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 3 e dell’art. 22, comma 2 della l.241 del 1990; il difetto di motivazione ed erroneità  dei presupposti; l’illegittimità  del regolamento di accesso dell’Assemblea per violazione dell’art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione in combinato disposto con l’art. 29, comma 2-bis, della l. n. 241 del 1990.
L’Assemblea Regionale Siciliana, costituita in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità  del ricorso e degli interventi ad adiuvandum da parte del Codacons Onlus e dell’Associazione ” Lo sportello del cittadino ” , che chiedevano l’accoglimento del ricorso.
Il Collegio giudicante esamina preliminarmente l’eccezione sollevata dalla difesa con cui si deduce l’inammissibilità  del ricorso in quanto l’oggetto dell’istanza di accesso verterebbe non su ” documenti ” ma su ” informazioni ” : richiamando la definizione di ” documento amministrativo ” contenuta nell’art. 22, comma 1, lett. d) della l. n. 241 del 1990, il Collegio sostiene che i documenti in oggetto, seppur non tipizzati sotto forma di un tipo di provvedimento specifico, sono comunque riconducibili a ” specifici segmenti organizzativo-gestionali dell’Amministrazione, ed a connessi documenti da questa detenuti ” . Pertanto l’eccezione è dichiarata infondata.
E’ invece accolta dal Collegio l’eccezione di inammissibilità  dell’intervento ad adiuvandum delle Associazioni private costituitesi, per tre motivi: perché tale intervento sarebbe subordinato, secondo la disciplina del diritto di accesso, alla sussistenza della possibilità  di intervento in sede procedimentale, esclusa nel caso di specie; perché è inoltre da escludersi che questa fattispecie rientri nel campo di applicazione delle disposizioni sulla legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori e degli utenti previste dal Codice del Consumo; infine perché la tipologia dei documenti in oggetto non rientra nella disciplina di matrice comunitaria del d. lgs. 19 agosto 2005, n. 195, che prevedrebbe una diversa configurazione della legittimazione processuale, e in particolare dell’intervento in giudizio.
Mediante l’analisi dei documenti richiesti dalla parte ricorrente (ovvero i documenti relativi al trattamento economico dei deputati A.R.S. e al vitalizio degli stessi, infine quelli relativi al fondo di quiescenza dell’A.R.S.), è stabilito che la richiesta di accesso in oggetto mira ” ad ottenere copia di determinazioni attinenti a specifici segmenti procedimentali dell’attività  di spesa dell’A.R.S. che (…) sono facilmente e rapidamente individuabili non solo nella loro configurazione provvedimentale ” ma anche come ” rappresentazione informatica, ammessa dall’art. 22 della l. n. 241 del 1990, delle singole componenti espressione della complessiva spesa ” .
Secondo il Collegio ogni qualvolta il rilascio di documenti non dia luogo a particolari attività  di ricerca ” tali da nuocere al regolare andamento dell’attività  amministrativa ” esso dovrà  essere reso agevole, stante l’interesse dell’Amministrazione ad agevolare con ogni mezzo l’accesso ai documenti e non invece di limitarlo. Ciò consegue infatti dall’obbligo di buona fede e collaborazione che l’Amministrazione deve rispettare nel rapporto bilaterale con il privato, titolare di un diritto che rientra tra quelli minimi da garantire ai sensi dell’art. 117, comma 2 lett. m Cost.
Essendo infine la stessa legge regionale a prevedere forme di pubblicità  in ordine al trattamento economico dei deputati dell’A.R.S., il Collegio giudicante ordina l’esibizione ed il rilascio di copia dei documenti richiesti: l’A.R.S. dovrà  fornire quindi entro 30 giorni ” l’elenco in forma anonima di tutte le somme lorde integralmente liquidate (e pagate) in favore di un numero pari a dieci deputati A.R.S. nel periodo compreso tra il 1 ° luglio e il 31 dicembre 2009 individuati dall’Amministrazione ” .
Sono invece improcedibili le altre due richieste di accesso sui vitalizi in deroga e sul fondo di quiescenza.

Il commento

La sentenza in oggetto, nella parte in cui accoglie il ricorso di ” Siciliainformazioni.com ” contro l’Assemblea Regionale Siciliana in merito al diniego della richiesta di accesso ai documenti amministrativi proposta dalla testata giornalistica, viene in rilievo per più motivi.
In primo luogo, essa stabilisce che la pubblica amministrazione ha l’obbligo di consentire l’accesso ai documenti amministrativi qualora essi non abbiano carattere generico e indeterminabile e ciò non sia particolarmente gravoso per l’amministrazione stessa. E’ peraltro indicato come, nell’epoca dell’amministrazione ” digitale ” , anche documenti non specificamente individuati possano essere considerati facilmente individuabili senza particolare dispendio di energie grazie all’elaborazione informatica, superando la tesi per la quale l’applicazione del diritto di accesso sarebbe da escludere ogni qual volta si tratti di atti che necessitano di un’elaborazione dei dati di cui l’amministrazione è in possesso.
Tale ragione esclude quindi l’eccezione dettata dalla mancata puntuale identificazione dei documenti dei quali si chiedeva l’accesso e dalla complessità  dell’operazione di estrazione delle informazioni richieste.
In tali casi, pertanto, ” è compito dell’amministrazione approntare ogni misura affinché sia garantito l’obbligo collaborativo che deve permeare il rapporto con il cittadino ” . Il secondo rilievo attiene quindi ai ravvisati obblighi di buona fede e di collaborazione che l’Amministrazione deve puntualmente rispettare nel ” rapporto bilaterale con il privato ” riconosciuto titolare del diritto d’accesso.
Richiamando infatti l’evoluzione di tale diritto, ormai contemplato tra quelli minimi da garantire ai sensi dell’art. 117, comma 2 lett. m della Costituzione, ma anche quella dell’ordinamento comunitario in materia, in particolare attraverso la direttiva 2003/98/CE, questa sentenza porta al centro la questione del diritto di accesso come strumento di collaborazione tra cittadini ed amministrazioni, presupposto per una ” società  dell’informazione e della conoscenza ” .
Il ricorrente dunque non ha l’onere di indicare gli estremi dei documenti di cui si chiede accesso, potendo come detto essere ricavabili ed individuabili dall’Amministrazione, ma ha ancora quello, superato in parte dal d. lgs. n. 33 del 2013 almeno per i dati pubblici di cui è prevista pubblicazione, di dimostrare l’interesse all’esibizione degli atti (in questo caso ” direttamente legato all’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente tutelato ” ). L’Amministrazione, d’altra parte, avendo l’interesse astratto a non limitare l’accesso ai documenti amministrativi dovrà  rendere agevole tale accesso nei casi detti.
Se quindi questa sentenza è ancorata alle specifiche fattispecie del diritto di accesso dei documenti amministrativi previste dalla legge 241 del 1990 agli artt. 22 e seguenti, essa rappresenta un primo e forte esempio dell’interpretazione sempre più estensiva della nozione di accessibilità , intesa non soltanto come strumento finalizzato al controllo del procedimento amministrativo ma come principio che permea tutta l’azione dell’amministrazione, nell’organizzazione interna e nel suo rapporto con i cittadini.

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