Legittimazione processuale e sussidiarietà  orizzontale

Il principio di sussidiarietà  orizzontale conduce nel dubbio ad affermare, e non a negare, la legittimazione ad impugnare un provvedimento amministrativo da parte di cittadini associati

La sentenza

La sezione bresciana del Tar Lombardia consolida il proprio indirizzo in relazione alla legittimazione processuale di associazioni rappresentative di cittadini. Nel corso, infatti, di una causa promossa da un Comitato di cittadini contro l’approvazione della variante al Piano di governo del territorio di un comune e la successiva approvazione del piano di lottizzazione, il giudice di primo grado si pronuncia in via preliminare sulle eccezioni sollevate dai resistenti a proposito della legittimazione processuale attiva. Al fine di risolvere tale punto di contestazione il Tar lombardo si avvale del principio di sussidiarietà  orizzontale per sostenere la legittimazione processuale del ricorrente, dal momento che il principio deve essere inteso quale vincolo giuridico che – nel dubbio – favorisce le iniziative dei cittadini che si attivano per la tutela di interessi collettivi quali sono quelli dell’ambiente.

Il commento

La sentenza in commento conferma che il giudice amministrativo accoglie con favore l’utilizzo del principio di sussidiarietà  orizzontale per la risoluzione delle eccezioni sulla legittimazione processuale. In particolare, nel caso specifico, al principio viene attribuita una forza giuridica vincolante immediata che orienta il giudice in merito alla verifica della legittimazione di associazioni non legittimate preventivamente e con un limitato grado di organizzazione per la tutela di interessi diffusi. Il riconoscimento di questa forza vincolante è importante perché consente al giudice di andare decisamente oltre la mera legittimazione formale delle associazioni portatrici di interessi diffusi, potenziando i già  noti argomenti che la giurisprudenza ha negli anni sviluppato per ricercare gli elementi soggettivi idonei a consentire la legittimazione.
Nella causa qui commentata, a proposito della ricerca degli elementi soggettivi, il giudice si limita a verificare se l’associazione non abbia carattere strumentale, ovvero che si sia costituita esclusivamente per l’impugnazione degli atti dedotti in giudizio, e ciò viene ricavato sia da elementi fattuali (per esempio, la data di costituzione del Comitato) sia da elementi giuridici collegati alla legittimazione derivante dalla partecipazione del soggetto interessato al procedimento amministrativo. In questo senso, dunque, la decisione deve essere rimarcata anche per riconoscere la capacità  della partecipazione al procedimento di garantire la legittimazione processuale, profilo che nella giurisprudenza appare assai controverso.
In conclusione, si può rilevare che la causa in parola non abbandona la ricerca degli elementi soggettivi specifici per la ricerca della legittimazione processuale dei soggetti idonei a tutelare gli interessi diffusi, ma, da un lato, consacra il principio di sussidiarietà  orizzontale quale vincolo giuridico capace di orientare l’interpretazione del giudice su questi punti di controversia andando ben oltre la mera legittimazione formale, dall’altro, consente di garantire la legittimazione anche ad associazioni con basso grado di coesione organizzativa, ampliando i criteri tradizionali che la giurisprudenza ha elaborato nell’ultimo trentennio.

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