Legittimazione ad agire e aste pubbliche

La ricorrente è incapace di porsi quale esponente rappresentativo degli interessi lesi dall'amministrazione

 

 

La sentenza

La vicenda oggetto della presente pronuncia prende avvio con l’impugnazione da parte dell’Associazione Italia Nostra o.n.l.u.s. di tutti gli atti adottati dal Comune di Salerno relativi a una procedura di asta pubblica per l’alienazione della proprietà  di suoli demaniali e dei relativi diritti edificatori in un’area situata in località  S. Teresa. La ricorrente ne chiedeva più precisamente l’annullamento prospettando svariati motivi di doglianza e, in particolare, la violazione dei principi di pubblicità  dei bandi di gara stabiliti dal d.lgs. 163/2006, codice sugli appalti. Il giudice amministrativo di primo grado ha tuttavia ritenuto che il ricorso fosse inammissibile per carenza di legittimazione e di interesse ad agire della ricorrente. Il giudice sostiene, da un lato, l’incapacità  di Italia Nostra di porsi quale esponente rappresentativo degli interessi lesi dall’iniziativa dell’amministrazione comunale. La carenza di interesse a ricorrere deriverebbe anche dalla circostanza che l’organizzazione in questione non ha partecipato alla procedura pubblica di gara né avrebbe potuto farlo, stanti i requisiti richiesti dall’avviso di gara. La circostanza per cui la ricorrente non è portatrice nel caso specifico di un interesse giuridicamente sostenibile a partecipare alla gara, le preclude perciò la possibilità  di impugnare gli atti della procedura ad evidenza pubblica.

Il commento

Secondo giurisprudenza consolidata (da ultimo TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 1 luglio 2010, n. 2411) Italia Nostra è legittimata ad agire in giudizio per la tutela di interessi ambientali tanto in senso stretto che lato, in quanto statutariamente preposta alle finalità  di protezione dell’ambiente, proprie dello Stato, le quali costituiscono anche applicazione del principio di sussidiarietà  orizzontale. Molto sorprendentemente il giudice amministrativo salernitano afferma che la legittimazione ad agire sarebbe esclusa per via dell’assenza, nella fattispecie, di uno specifico interesse ascrivibile all’ambito culturale, artistico, ambientale o paesaggistico, non rinvenibile nelle intenzioni della ricorrente, nonostante questa affermi di voler salvaguardare la funzione pubblica dell’area demaniale oggetto della controversia. Il ricorso in questione sarebbe fondato su elementi che appaiono scollegati ed avulsi dalla sfera d’azione dell’organizzazione. Questo benché le censure riguardino un procedimento complesso che ha condotto alla vendita di un’area demaniale a soggetti privati a fini di speculazione economica (la realizzazione di un condominio) privando di essa una collettività  intera. Pare, allora, ancor meno condivisibile quanto sostenuto dal giudice secondo cui è indifferente l’appartenenza della proprietà  del bene ad un soggetto, pubblico o privato che sia, poiché le finalità  statutarie perseguite da Italia Nostra attengono propriamente alla tutela ed alla valorizzazione dei beni ambientali, paesaggistici e storici. Questo argomento, infatti, sembra del tutto ignorare che solo la pubblica amministrazione risulta vincolata nella sua azione al rispetto di determinati principi – violati nel caso di specie – che consentono l’assunzione di scelte condivise tra gli enti, formalmente titolari della proprietà  dei terreni demaniali, e i cittadini. Il rispetto di questi principi, nel consentire il giusto bilanciamento dei vari interessi in gioco, fa sìche l’eventuale apporto di un valore aggiunto ai beni possa avvenire in un’ottica più ampia di quella strettamente economica, che includa anche gli aspetti ambientali, paesaggistici e storici, nonché più lungimirante, nel rispetto dei doveri di ciascuno verso le generazioni future.

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