Regolamento comunale per la partecipazione nel governo e nella cura dei beni comuni

Spicca il principio di partecipazione affiancato dal concetto di condivisione delle responsabilità

Il più appariscente è il nome attribuito all’atto normativo, dove fa da protagonista il principio di partecipazione nel governo e nella cura dei beni comuni. Il concetto di collaborazione tra cittadini e amministrazioni tende ad andare in secondo piano – e lessicalmente, di fatto, a scomparire – quasi a preludio di alcune delle scelte sostanziali compiute dal Consiglio comunale che si riflettono nel testo normativo. Ripercorrendo uno schema di analisi ormai consolidato ed efficace in termini di chiarezza espositiva (vedi il punto di Labsus del 9 settembre 2014), prendiamo ancora una volta in esame sette parametri di raffronto per analizzare le disposizioni del regolamento sui beni comuni e per capire quali siano gli aspetti caratterizzanti quello chierese.

I principi che governano la cura e rigenerazione dei beni comuni

Nello scorrere il testo del regolamento il principio che spicca più di tutti, lo abbiamo anticipato, è quello di partecipazione, affiancato dal concetto di condivisione della responsabilità fra i soggetti, singoli o associati, e l’amministrazione comunale nell’individuazione, cura e rigenerazione dei beni comuni. Attraverso l’art. 4 – dedicato ai valori di riferimento – è possibile constatare come l’elenco ricalchi i principi già riprodotti nel regolamento promosso da Labsus. In aggiunta fanno però la propria comparsa quelli di ragionevolezza e precauzione (art. 4, lett. j) e quello di accesso (art. 4, lett. k), intesi come impegno assunto dal comune di Chieri a rimuovere le diseguaglianze sostanziali e a garantire la più ampia fruizione di risorse e servizi. Si tratta di novità interessanti, che riempiono il significato del regolamento di un denso contenuto sociale con risvolti anche concreti, come vedremo.

I soggetti sottoscrittori del patto

Nella qualificazione dei soggetti troviamo ancora delle peculiarità sostanziali. Il regolamento di Chieri parla infatti, di “soggettività autonome” o “collettività di riferimento”, definite come tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, che si attivano per l’individuazione, la cura e la rigenerazione di determinati beni comuni (vedi l’art. 3, c. 1, lett. c). Qualora si attivino in modo stabile in relazione ad un determinano bene comune, tali soggettività autonome si costituiscono in “comunità di riferimento” le quali sono aperte a tutti e hanno – come requisiti obbligatori – l’assenza di scopo di lucro e la democraticità interna. A questo proposito uno specifico titolo del regolamento, il quinto (artt. 20-27), è proprio dedicato alle regole di gestione dei beni comuni da parte delle comunità di riferimento, che dovranno gestirsi sulla base di regolamenti interni di autogoverno. Scompaiono del tutto i “cittadini attivi” e qualche dubbio si affaccia sulla legittimità delle iniziative di gestione condivisa e rigenerazione che possano provenire da operatori commerciali interessati alla cura di spazi e beni in prossimità del proprio esercizio. Si tratta di una delicata scelta di discrezionalità politica che potrebbe però avere dei riflessi non positivi sulla sostenibilità economica degli interventi. In sintesi, è palpabile l’intenzione di valorizzare il più possibile le forze sociali spontanee della comunità, facendo leva sul potere aggregante della missione di cura dei beni comuni.

Il regime dei beni

L’oggetto delle azioni di cura è reso il più ampio possibile, sorvolando nell’identificare come “urbani” i beni comuni, che sono invece definiti come beni – materiali, immateriali e digitali – individuati dalla collettività come comuni, anche attraverso procedure partecipative, funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali delle persone. I principi che ne regolano il governo sono la cura condivisa e la partecipazione nei processi decisionali. Guardando le specifiche disposizioni che concernono i beni oggetto degli interventi, appaiono più attenuate le novità rispetto al regolamento promosso da Labsus; infatti sono contemplati tanto spazi ed immobili pubblici che spazi privati ad uso pubblico. L’assenza di previsioni circa un diritto di prelazione sulle aree riservate a verde pubblico è compensata dall’introduzione del community land trust ossia di un istituto che consente trasferimenti di proprietà vincolati al perseguimento permanente di scopi legati all’interesse di una comunità di riferimento ed amministrato nell’interesse della medesima in modo aperto e partecipato (art. 3, c. 1, lett. p). Inoltre sono menzionati anche altri soggetti associativi atipici per il nostro ordinamento, quali le “fondazioni aperte di scopo”, volte al perseguimento di un fine definito e le “fondazioni di vicinato o comprensorio”, simili alle prime ma la cui partecipazione è circoscritta alle persone la cui residenza o domicilio è in prossimità di un determinato bene comune.

I profili organizzativi

I riflessi organizzativi dell’adozione del regolamento rispetto all’amministrazione comunale sono invece in linea con le scelte compiute dal regolamento redatto da Labsus con il comune di Bologna; infatti la gestione della condivisione dei beni comuni con le comunità di riferimento comporta l’individuazione di una vera e propria funzione amministrativa, il cui esercizio implica l’identificazione di una struttura organizzativa interna deputata alla gestione delle proposte di condivisione e che costituirà per i soggetti proponenti l’unico interlocutore nei suoi rapporti con il comune.

I modelli di amministrazione

Su questo fronte è possibile constatare una continuità del regolamento chierese rispetto a quello promosso da Labsus nella misura in cui l’art. 2, c. 3, dispone che la condivisione tra soggettività autonome e comune si estrinseca nell’adozione da parte di quest’ultimo di atti amministrativi di natura non autoritativa, sebbene sia poi previsto, in aperta contraddizione, l’istituto del silenzio assenso (art. 11, c. 3). Una volta stipulato il patto di condivisione, l’amministrazione comunale sembra spogliarsi di qualsiasi potere sul bene; in effetti è piuttosto la comunità di riferimento che diventa assoluta protagonista nel regolamento di Chieri. I soggetti che si prendono cura del bene comune assumono la veste di forme associative preposte ad una gestione condotta totalmente dal basso, benché sulla base di precise indicazioni contenute nel titolo V del regolamento. Coerentemente, si prevede che lo svolgimento delle attività all’interno di ciascuno dei beni comuni venga programmato dalla comunità di riferimento, cui può partecipare il personale dell’amministrazione ma al solo scopo di vigilanza (art. 6, c. 3, lett. i). Ogni progetto sarà discusso e gestito non in sede istituzionale, bensì attraverso assemblee di autogestione, dove appare essere del tutto marginale il coinvolgimento dei competenti funzionari amministrativi, i quali, anziché svolgere un ruolo di custodia del bene e di mediazione tra interessi, sono solo spettatori rispetto alle sedute delle assemblee (art. 23).

Le misure di sostegno

Sul fronte delle misure di sostegno concesse dal comune agli interventi troviamo ancora delle novità significative, che si concentrano soprattutto sull’erogazione delle risorse finanziarie. Infatti, per quanto venga disposto che non possano essere corrisposti compensi di qualsiasi natura a coloro che svolgano attività di cura condivisa dei beni comuni, si stabilisce contestualmente (l’art. 34, c. 3) che è fatta salva la possibilità di compensare, in misura non superiore alla metà dei costi rimborsabili da parte dell’ente pubblico, le figure professionali di cui si avvalga la comunità di riferimento nelle azioni di cura. Tali disposizioni – di per sé non particolarmente innovative – lo diventano se lette in combinato con quanto previsto dall’art. 5, c. 6. Questo prevede che agli interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni possano essere destinate risorse comunali al fine di promuovere la coesione sociale, attraverso anche bandi di lavoro accessorio. Diventa qui evidente come la cura dei beni comuni possa diventare a tutti gli effetti un escamotage per rivitalizzare esperienze di lavoro socialmente utile. Inoltre è previsto che nel patto di condivisione possano inserirsi clausole con cui il comune offre la propria garanzia o una fideiussione per eventuali piani di finanziamento a progetto, ovvero di project bond. Tali disposizioni possono comportare un travisamento del concetto di sussidiarietà orizzontale, che si fonda piuttosto sull’idea di un’iniziativa libera dei cittadini, per lo svolgimento di attività di interesse generale, certamente da favorire ma non tale da comportare nuovi, sproporzionati oneri per l’amministrazione comunale. Si possono quindi considerare legittimi solo quegli impegni di spesa che consentano di far fronte a necessità per le quali il comune non è in grado di fornire un sostegno in natura, assicurando la realizzazione dell’azione di cura nel rispetto, tra l’altro, degli obblighi di legge; mentre non lo sono i compensi ai soggetti coinvolti, che dovrebbero agire del tutto spontaneamente e a titolo gratuito.

Gli strumenti di garanzia

Sul fronte delle disposizioni che concernono la prevenzione dei rischi e il riparto di responsabilità non si riscontrano particolari differenze. Tuttavia, considerevolmente innovativi sono gli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie eventualmente insorte tra amministrazione e soggetti sottoscrittori del patto o tra quest’ultimi e i terzi. In primo luogo, il regolamento chierese propone, in sostituzione del procedimento di conciliazione non vincolante, l’istituzione di una “giuria dei beni comuni”, composta da cinque elettori scelti a sorte per l’occasione. Inoltre, la convocazione di questa giuria potrà essere richiesta anche nel caso in cui venga negata, ad un soggetto proponente, la stipula di un patto di condivisione, ipotesi che manca del tutto nel regolamento redatto da Labsus. Infine, il comune di Chieri assume l’impegno di agevolare l’accesso alla giustizia ordinaria, anche attraverso l’erogazione di appositi contributi e privilegiando, su tutti, lo strumento dell’azione popolare. C’è da sottolineare, tuttavia, che poiché nessuno strumento è previsto affinché sia intessuto un confronto costante tra amministrazione e comunità di riferimento, risulta quasi impossibile una mediazione tra interessi prima che la controversia insorga. Questo è probabilmente l’aspetto che desta più perplessità sui risvolti pratici che sono impliciti nell’attuazione del regolamenti del comune di Chieri.

Non resta, dunque, che continuare a mantenere alta l’attenzione su di esso, per valutarne nel tempo le esperienze concrete di attuazione, nello spirito di un confronto che già si presenta come altamente costruttivo.

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