Immaginate un ' architrave sostenuta da due colonne. Sull ' architrave c ' è scritto Interesse Generale, mentre su una colonna c ' è scritto Solidarietà , sull ' altra Sussidiarietà 

Immaginate un’architrave sostenuta da due colonne. Sull’architrave c’è scritto Interesse Generale, mentre su una colonna c’è scritto Solidarietà , sull’altra Sussidiarietà . L’immagine vuole esprimere il concetto secondo il quale sviluppando la solidarietà  e la sussidiarietà  si realizza l’interesse generale.  Ma cos’è l’interesse generale? Se ne possono dare diverse definizioni, naturalmente, ma dal nostro punto di vista è nell’interesse generale tutto ciò che contribuisce alla pienezza dell’essere umano.

Lo conferma anche la Costituzione quando all’art. 3, 2 ° comma attribuisce alla Repubblica come fine costituzionalmente centrale il pieno sviluppo della persona. Se la Costituzione dispone che il compito dell’intero sistema dei pubblici poteri (la Repubblica) consiste nel creare le condizioni per la piena realizzazione di ciascun essere umano, delle sue capacitazioni e talenti, ciò significa che tale pieno sviluppo è nell’interesse generale. Altrimenti non si spiega perché, dopo aver affermato all’art. 1 la sovranità  popolare e all’art. 2 l’inviolabilità  dei diritti dell’uomo, all’art. 3 affermi con altrettanta solennità  la pienezza dell’essere umano come obiettivo fondamentale cui tutto l’agire pubblico (ma anche privato! Anche noi cittadini siamo ” la Repubblica ” ) deve essere finalizzato.

Pieno sviluppo della persona e articolo 118.4

In questa chiave si può dunque rileggere l’art. 118, ultimo comma, con il quale la Costituzione attribuisce a tutti i poteri pubblici (in sostanza, stando all’elenco dei poteri di cui all’art. 114, alla Repubblica) un compito che ricorda, ma in positivo, quello della rimozione degli ostacoli di cui all’art. 3, 2 ° comma. L’art. 118, ultimo comma dispone infatti che la Repubblica deve favorire ” le autonome iniziative dei cittadini per lo svolgimento di attività  di interesse generale ” .
Ma, poiché la Repubblica non potrebbe mai favorire attività  contrastanti con la missione che la Costituzione le attribuisce all’art. 3, 2 ° comma, ne deriva che le attività  di interesse generale svolte dai cittadini e favorite dai poteri pubblici coincidono con quelle che ” la Repubblica ” stessa, secondo l’art. 3, 2 ° comma, deve porre in essere. E cioè la creazione delle condizioni per il pieno sviluppo della persona.

Il bene comune nella Costituzione conciliare

Una ulteriore conferma che è nell’interesse generale tutto ciò che contribuisce alla pienezza dell’essere umano viene dalla Costituzione conciliare Gaudium et Spes   secondo la quale il bene comune è ” l’insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono tanto ai gruppi quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente ” .
C’è una notevole assonanza fra questa definizione di bene comune e la formula utilizzata dalla Costituzione all’art. 3, 2 ° comma, anche se perfezione e pieno sviluppo non sono la stessa cosa, né potrebbero esserlo considerata la diversità  delle prospettive in cui si pongono i due testi. Ma ciò che conta qui è che questo parallelismo consente di individuare il punto di contatto fra bene comune e interesse generale.
La Costituzione conciliare afferma che perseguire il bene comune significa, in positivo, creare ” le condizioni della vita sociale che permettono tanto ai gruppi quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente ” , mentre la Costituzione della Repubblica afferma che le istituzioni devono rimuovere ” gli ostacoli di ordine economico e sociale che … impediscono il pieno sviluppo della persona umana… ” . Sia pure con diverse prospettive, entrambe le disposizioni mirano al raggiungimento di un obiettivo che è la pienezza della persona, lo sviluppo dei suoi talenti, l’affermazione della sua dignità  come individuo unico e irripetibile. E questo, se da un lato coincide con la definizione conciliare di bene comune, al tempo stesso è nell’interesse generale anche dal punto di vista costituzionale.

Il Terzo Settore persegue l’interesse generale

Se dunque sia il bene comune sia l’interesse generale sono entrambi concetti che rinviano alla pienezza dell’essere umano, non c’è dubbio che il Terzo Settore persegua nelle proprie attività  l’interesse generale. Anzi, si potrebbe dire che proprio questo potrebbe diventare il criterio con cui distinguere all’interno del variegato mondo delle organizzazioni del Terzo Settore quelle che appartengono a pieno titolo a tale mondo e quelle che anziché l’interesse generale perseguono interessi propri, dell’organizzazione o di singoli appartenenti all’organizzazione.
Perché l’interesse generale è per definizione un interesse altrui, non proprio, in quanto finalizzato alla crescita ed al pieno sviluppo di altri esseri umani. Certo, perseguendo l’interesse generale gli appartenenti alle organizzazioni del Terzo Settore perseguono in parte anche il proprio interesse, allo stesso modo in cui la cura condivisa dei beni comuni produce effetti positivi anche per i cittadini attivi. Ma questo effetto positivo per loro deve essere un effetto secondario, una ricaduta, non lo scopo principale.

La prima colonna: la solidarietà 

Come si è detto all’inizio, l’architrave dell’interesse generale poggia sulle due colonne della solidarietà  e della sussidiarietà .  Sulla solidarietà  il riferimento immediato non può che essere al recente saggio di Stefano Rodotà  intitolato Solidarietà . Un’utopia necessaria, in cui il tema è sviluppato in maniera ampia ed approfondita.
Riprendiamo qui solo un concetto, che in questa prospettiva è particolarmente significativo, ovvero l’affermazione di Rodotà  secondo la quale la solidarietà  non va intesa come un’attesa, bensìcome un processo, una costruzione sociale cui contribuiscono molti soggetti. E fra questi ovviamente il Terzo Settore, in quanto soggetto collettivo e organizzato per la realizzazione della solidarietà  e, attraverso di questa, dell’interesse generale.
E, sempre in una prospettiva che vede il Terzo Settore protagonista nel perseguimento dell’interesse generale, possiamo aggiungere una ulteriore interpretazione della solidarietà , intesa in questo caso non soltanto come solidarietà  di chi ha verso chi non ha, come nella parabola del buon Samaritano, ma anche in orizzontale, fra pari. Perché siamo tutti vulnerabili nei confronti dei grandi cambiamenti di cui siamo oggetti e non soggetti, di decisioni e vincoli che ci vengono imposti da centri di potere distanti e indecifrabili. Cosìcome operai ed artigiani creavano alla fine dell’800 le società  di mutuo soccorso per aiutarsi a vicenda a resistere allo sfruttamento capitalistico, allo stesso modo oggi noi tutti dobbiamo essere solidali gli uni con gli altri per resistere agli effetti della crisi.
E anche sotto questo profilo il Terzo Settore ha e più ancora potrebbe avere un ruolo fondamentale, sviluppando forme di solidarietà  orizzontale che affianchino quelle più tradizionali.

La seconda colonna: la sussidiarietà 

Infine, la sussidiarietà . Anch’essa è, per definizione costituzionale, un pilastro dell’interesse generale, perché quando la Costituzione impone alla Repubblica il compito di favorire le autonome iniziative dei cittadini per lo svolgimento di attività  di interesse generale afferma anche che tutto ciò si realizza ” sulla base del principio di sussidiarietà  ” . Realizzare la sussidiarietà  significa dunque contribuire a realizzare la pienezza dell’essere umano.
Si può quindi affermare, in sintesi, che la cura condivisa dei beni comuni (che da sempre per noi è il modo con cui si traduce sul piano operativo l’art. 118, ultimo comma) in quanto contribuisce alla pienezza dell’essere umano, è nell’interesse generale. Detto in termini conciliari, la cura condivisa dei beni comuni realizza il bene comune.

Il ruolo del Terzo Settore

Il ruolo del Terzo Settore nell’attuazione del principio di sussidiarietà , inteso come cura condivisa dei beni comuni è ancora relativamente poco sviluppato, ma ci sono molti segnali che indicano una crescente consapevolezza dell’importanza che questo tema riveste oggi per il mondo del volontariato e del Terzo Settore in genere nel nostro Paese.
Il Terzo Settore potrebbe svolgere un ruolo cruciale nella creazione di una rete di comunità , ciascuna costituita condividendo attività  di cura dei beni comuni, materiali e immateriali, presenti sul proprio territorio, applicando il Regolamento sull’amministrazione condivisa.
Si tratterebbe di far ripartire il Paese investendo non tanto sulla produzione e consumo di beni privati, come nel dopoguerra, bensìsoprattutto sulla cura e lo sviluppo dei beni comuni. Non è affatto un obiettivo utopistico perché questa ricostruzione è già  in atto, migliaia di cittadini attivi si stanno già  prendendo cura dei beni comuni presenti sul proprio territorio, ma senza la consapevolezza che le loro singole, spesso piccole ed isolate iniziative potrebbero far parte di un più ampio movimento di ricostruzione materiale e morale alla cui costruzione il Terzo Settore potrebbe partecipare da protagonista, dando cosìvita al nuovo assetto tripolare della società  italiana.

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