Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani

Il Regolamento rappresenta una conferma dell'impianto normativo originario concepito dal comune di Bologna in collaborazione con Labsus

Il Regolamento ripropone fedelmente la struttura del “Capo I – Disposizioni generali”, già prefigurata nell’articolato bolognese, ricalcando quella che può essere definita la “parte generale” del testo normativo. Qui, vengono definiti, prima di tutto, i parametri di riferimento – costituzionali e legislativi – della nuova normativa, tra cui spicca, senza dubbio, il principio di sussidiarietà orizzontale, sancito nell’art. 118, co. 4, Cost., vero elemento propulsore della dialettica tra cittadini e amministrazione, necessaria alla gestione partecipata ovvero cura e rigenerazione dei beni comuni urbani; ad esso, peraltro, fa da corredo, per così dire, l’adozione di atti di natura non autoritativa, idonei ad inverare questo rapporto, tendenzialmente, paritario e, comunque, massimamente collaborativo.

A questa primissima parte, contenuta nell’art. 1, segue un’elencazione esaustiva delle differenti “definizioni” utilizzate nel Regolamento (art. 2), nonché dei “principi generali” cui è ispirata la collaborazione tra cittadini e amministrazione (art. 3), utili ad un’agevole comprensione del testo, nel suo complesso. Di particolare rilievo, poi, la previsione di cui all’art. 5, che disciplina i c.d. “patti di collaborazione” – tra i cittadini attivi e le amministrazioni – con cui vengono concordate le “condizioni” dell’azione comune e che consentono, peraltro, di modulare l’intervento, secondo le diverse esigenze (si veda, in particolare, quanto disposto dall’art. 6 e artt. 12, 13, 14, 15).

Quanto alle novità rispetto all’originario testo bolognese, se si eccettuano le modificazioni regolamentari meramente “nominali” (quelle di cui all’art. 11, co. 6 e 9) e quelle che appaiono poco significative (si veda la locuzione “…e laddove previsto…”, aggiunta nell’art. 22), occorre soffermarsi, innanzitutto, sul disposto di cui all’art. 16, co. 6, il quale garantisce la prosecuzione dei contratti di servizio (quindi, già in essere), a titolo oneroso, stipulati tra un soggetto terzo e il comune, aventi ad oggetto le azioni di cura e rigenerazione di beni immobili comunali, in deroga al regime di applicazione del Regolamento. In questa materia, pertanto, la norma – concepita per tutelare la posizione acquisita da un soggetto terzo nei confronti del comune – preclude un’applicazione retroattiva del Regolamento, nel rispetto degli impegni contrattuali sottoscritti dalle parti.

Un ulteriore elemento di novità, nel senso indicato, è da rinvenire nell’art. 20, rubricato “esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali”. Non convince pienamente la formulazione del comma 1, nella parte in cui riconosce alle attività di raccolta pubblica di fondi, svolte nell’ambito dei patti di collaborazione, “le agevolazioni previste dal regolamento comunale per l’occupazione del suolo e per l’applicazione della relativa tassa”, senza, tuttavia, disciplinarne le condizioni di applicabilità, sulla scorta dell’esempio bolognese. Tale omissione, probabilmente, meriterebbe di essere colmata nel senso indicato, così da raccordare gli interessi propugnati dai cittadini attivi con quelli tutelati dall’amministrazione e scongiurare fenomeni di conflitto potenziale. Appare, poi, auspicabile riproporre la disposizione di cui all’art. 20, co. 3 del Regolamento di Bologna, contenente una “clausola interpretativa” applicabile ai patti di collaborazione, volta a valorizzare, quanto più possibile, il principio di sussidiarietà orizzontale, ai fini delle esenzioni e agevolazioni previste dalla normativa di riferimento. Sembra apprezzabile, invece, la specificazione resa all’art. 24, co. 6, primo periodo, che permette una maggiore approssimazione della corretta entità del rimborso, finalizzato alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani (anche se sembra più appropriato il termine “rimborso” invece che “valorizzazione”) e fondamentalmente ininfluente la modifica di cui alla lettera c) del medesimo comma.

In sostanza, rimane inalterato l’impianto originario della normativa regolamentare, rilevandosi circoscritti ma utili elementi di perfezionamento e qualche lieve incertezza giuridica, che non altera, comunque, il quadro generale e che si spera venga corretta durante i due anni di sperimentazione, tenendo conto, altresì, dell’imprescindibile coinvolgimento dei cittadini attivi, sulla scorta di quanto dispone l’art. 35, co. 3.