Regolamento per la cura e la gestione condivisa dei beni comuni urbani

Il regolamento promuove la cura dei beni comuni al fine di soddisfare interessi collettivi

 

I principi

Il regolamento propone gli ormai noti principi guida che ispirano l’azione di gestione condivisa dei beni comuni; e, dunque, ai classici principi di fiducia reciproca, proporzionalità e sostenibilità – per citarne alcuni – nella governance dei beni comuni vengono affiancati i principi della fruizione collettiva, della partecipazione e responsabilità condivisa; viene posto in rilievo l’idea che tutta la collettività assieme all’amministrazione possa usufruire dei beni comuni e partecipare alla gestione degli stessi con le responsabilità relative che ne derivano.

I soggetti

Sotto il profilo soggettivo il regolamento di Alessandria riconosce la possibilità di intervento per la cura e gestione dei beni comuni a tutti i , siano essi singoli, ovvero in forma associata. Gli interventi di cura e gestione possono costituire progetto di servizio civile, e – a seguito di pena commutata in lavori per pubblica utilità – riparazione del danno nei confronti dell’ente comunale, così come già proposto nel testo bolognese.

Il modello di amministrazione

Così come precisato nell’art. 2 del presente regolamento, viene proposto un modello di amministrazione condivisa che si esplica nell’emanazione di atti amministrativi di natura non autoritativa, ponendo idealmente sullo stesso piano i cittadini e l’amministrazione.

Profili organizzativi

Sotto il profilo organizzativo il regolamento predispone che il Comune individui la struttura organizzativa interna quale unico organo di interfaccia per il proponente. Tale struttura emetterà considerazioni tecniche in relazione all’intervento di cura. Il dirigente pertanto potrà esprimere esito favorevole con relativa sottoscrizione del patto, ovvero escludere i proponenti la cui domanda non risulti congrua ai parametri dell’intervento. La giunta comunale una volta l’anno pone in un elenco gli ambiti di intervento per la cura e gestione dei beni comuni, con relativo iter procedurale per la loro attivazione. Le richieste di collaborazione vengono sottoposte al vaglio dell’amministrazione la quale si avvale dell’istituto del silenzio per darne il consenso. Essendo però l’istituto giuridico del silenzio assenso un tipico strumento attraverso cui l’amministrazione espleta la propria attività invia autoritativa, quest’ultima disposizione appare incoerente con la natura dell’atto, essendo quest’ultimo volto a regolare rapporti di natura non autoritativa.

Disciplina dei beni

Il regolamento sulla scorta del testo bolognese in sostanza annovera tra l’ambito oggettivo dei patti di collaborazione i beni pubblici, ovvero i beni privati a uso pubblico. È consentita inoltre la possibilità di usufruire degli spazi comunali per svolgere attività di autofinanziamento e riunioni.

Forme di sostegno

Nell’attività di progettazione il regolamento prevede che i cittadini attivi possano essere affiancati dal personale tecnico del comune per la realizzazione della proposta.Vengono poi considerate all’art. 11 del regolamento in commento forme di sostegno afferenti alla materia di entrate e tributi.

Garanzie

È prevista dal regolamento una Giuria dei beni comuni la cui composizione varia in base ai soggetti contrapposti. In particolare la composizione della Giuria viene individuata nell’art. 18, comma 1, del suddetto regolamento. Tale Giuria può essere adita sul diniego a una comunità in merito a un patto di collaborazione; e in tal caso entro 30 gg la Giuria sottopone alle parti una proposta di conciliazione non vincolante.



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