il Patto di collaborazione potrà  stabilire in modo permanente il vincolo di destinazione a fini di interesse generale e una gestione condivisa e partecipata dei beni

Il Regolamento del comune di Monza assegna alla collaborazione con i cittadini il valore di funzione ordinaria della propria attività , facendone occasione di un vero e proprio investimento amministrativo con la previsione di uno specifico ufficio ad hoc (art. 6). La collaborazione è intesa, infatti, «come normale modalità d’azione» (art. 1, c. 3), del tutto equiparata all’uso degli altri tradizionali strumenti.

La sottolineatura è importante anche perché nella stessa disposizione viene anche sostenuto che la collaborazione si realizza con atti di diritto comune e solo ove occorra con atti amministrativi. Dunque si stabilisce una sorta di graduazione degli strumenti giuridici, anche se si sottolinea che l’espressione atti di diritto comune potrebbe non significare atti di diritto privato.

Il comune di Monza privilegia un’organizzazione che favorisce la massima prossimità territoriale e incentra nella creazione di una specifica unità organizzativa il compito di regia interno alla pubblica amministrazione. Tale ufficio si caratterizza sia come interfaccia con i cittadini al momento della raccolta delle proposte sia come ufficio di supporto, collaborazione, promozione e coordinamento con gli uffici comunali di volta in volta interessati. Inoltre monitora le fasi di formazione ed esecuzione dei patti. È riservato alle figure dirigenziali la trattazione delle proposte e l’approvazione stessa, anche se per i patti più complessi è previsto anche il coinvolgimento del livello politico.

Il comune di Monza nell’elenco delle definizioni contiene anche quella di amministrazione condivisa, considerata come modello organizzativo in cui cittadini e amministrazione condividono risorse e responsabilità nell’interesse generale. Il concetto dunque si fa norma. Tra i principi generali invece si menziona quello di prossimità e territorialità a cui il Regolamento assegna la funzione di privilegio per la definizione dei Patti di collaborazione.

I Patti di collaborazione di Monza si dividono in due tipologie: quelli ordinari e quelli complessi. I primi sono caratterizzati dal fatto che l’art. 7 indica esemplificativamente alcuni casi in cui si possono sostanziare in modo da chiarire cosa si debba intendere per essi. Per quelli complessi (art. 8) si prevede che, in considerazione del loro valore culturale, storico e/o rilevanza economica i Patti siano promossi esclusivamente dall’unità organizzativa ad hoc, ferma restando però la possibilità dei cittadini attivi di proporre di includere nell’elenco di questi beni, eventualmente oggetto di avviso pubblico, anche altri. Quindi è un sistema più rigido, ma che consente la comunicazione e integrazione da parte dei cittadini attivi.

Interessante è l’ultimo comma dell’art. 9, dove si prevede che il comune favorisce la possibilità di azioni in amministrazione condivisa dei beni in totale o parziale disuso di proprietà dei terzi, disponendo in modo anche ultroneo rispetto a quanto prevede l’art. 838 cod. civ. Il comune di Monza, in generale, privilegia l’uso di beni in parziale o totale disuso anche se di proprietà comunale, che rappresenta dunque una vera e propria condizione, sebbene non necessitata, per la rigenerazione (art. 11). Altresì si segnala sempre all’art. 9 la possibilità che il Patto di collaborazione stabilisca in modo permanente il vincolo di destinazione a fini di interesse generale e una gestione condivisa e partecipata dei beni: si sottolinea come tali effetti sembrano assumere valenza integrativa degli ordinari strumenti urbanistici.

Per quanto riguarda le misure di sostegno l’art. 10 richiama direttamente l’applicazione dell’art. 24, l.n. 164 del 2014, c.d. Sblocca Italia, che è fondata esclusivamente sulla riduzione di tributi. La disposizione, peraltro, prevede quali attività possono essere considerate non commerciali, applica esenzioni e agevolazioni dell’imposta municipale secondaria per effetto della sussidiarietà orizzontale. A dispetto di tale impostazione, in realtà, tra le forme di agevolazione si comprendono anche il comodato d’uso gratuito, l’accollo di spese relative alle utenze, alla manutenzione e ai lavori, la messa in disponibilità di beni strumentali e materiali di consumo, l’affiancamento di dipendenti, la partecipazione al reperimento di fondi esterni (art. 12), purché ciò non si traduca in contributi in denaro derivanti dalle casse comunali.

Infine, si sottolineano tre aspetti che attengono alla promozione. Il primo riguarda l’investimento che il Regolamento opera nei confronti di dipendenti comunali e cittadini per diffondere la cultura della collaborazione (art. 13). In secondo luogo, nelle disposizioni transitorie il regolamento prevede un meccanismo di verifica a due anni dell’approvazione preceduto da una relazione dell’ufficio ad hoc che dia conto dei risultati realizzati con la sua applicazione anche in vista di una possibile modifica del regolamento (art. 22). Infine, il comune di Monza, alla stregua della disciplina sulla trasparenza, prevede la creazione di un apposito portale dedicato all’amministrazione condivisa per la raccolta delle informazioni relative ai Patti di collaborazione (art. 23).



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