La disciplina regolamentare è incentrata sul “baratto amministrativo” e non sull’“amministrazione condivisa”

Un Regolamento sul baratto amministrativo
Il Regolamento del comune di Bisceglie sembra elaborato sulla falsariga di altri interventi normativi comunali che hanno assunto il modello di amministrazione condivisa quale nuovo schema giuridico entro cui concepire i rapporti intercorrenti tra i cittadini e l’amministrazione, presentando, al riguardo, analogie, attinenti alla strutturazione dell’articolato, al contenuto delle disposizioni, nonché al linguaggio adottato, ma anche significative differenze e profili problematici.
Il Regolamento presenta rilevanti elementi di specificità da ricollegare, in sintesi, ad una peculiare declinazione degli artt. 24, d.l. n. 133/2014, e 118, c. 4 Cost, il primo recante norme sul c.d. baratto amministrativo, il secondo, come noto, riferimento costituzionale del principio di sussidiarietà orizzontale.
Rileva, a tal riguardo, la restrizione dell’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della normativa regolamentare.

L’ambito oggettivo
Con riferimento al primo aspetto, il Regolamento risulta sostanzialmente incentrato sulla disciplina del baratto amministrativo, qui inteso quale strumento collaborativo volto a riconoscere agevolazioni ovvero esenzioni fiscali da parte del Comune a determinati cittadini che si attivano per la cura e il recupero di talune aree e beni.
Gli interventi ammessi possono derivare, come di consueto, dall’impulso dell’Amministrazione ovvero dei cittadini, per poi essere oggetto di disciplina specifica nei patti di collaborazione.
Tali interventi, tuttavia, in discontinuità con molte esperienze similari, richiedono, in ogni caso, la previa approvazione di un apposito “progetto” e di un relativo “bando” da parte della Giunta comunale, che si avvale di un’attività istruttoria esercitata dall’amministrazione.
La previsione suscita qualche perplessità sotto due punti di vista: da un lato, rappresenta una deroga generalizzata al principio di distinzione tra le funzioni politiche e di gestione amministrativa (condivisa), tale da ingenerare perfino l’insorgenza di rapporti viziosi; dall’altro, sbilancia il rapporto sussistente tra i cittadini e l’Amministrazione comunale verso la classica contrapposizione bipolare, dominante oramai da circa due secoli nel nostro ordinamento, rischiando di costituire un limite alle potenzialità espansive dei patti di collaborazione, che, invece, dovrebbero rappresentare, come più volte affermato in questa Rivista, il cuore dei regolamenti. (Si veda, ad esempio, questo recente editoriale di Gregorio Arena).

L’ambito soggettivo
Con riferimento al secondo aspetto, la normativa stabilisce che ad avere titolo ad attivarsi per la cura e il recupero dei beni comuni urbani siano solamente taluni soggetti in possesso di determinati requisiti.
Più in particolare, il riferimento riguarda tutti i cittadini singoli, anche di natura imprenditoriale, nonché le associazioni stabili e legalmente riconosciute, con esclusione, dunque, delle associazioni non riconosciute, che pure rappresentano una preziosa risorsa della società civile. Tra i requisiti richiesti per l’attivazione degli interventi spiccano per importanza la presenza di un “Indicatore della situazione economica equivalente” (Isee) non superiore a diecimila euro e la sussistenza di una situazione di “disagio socio-economico” relativo ai tributi non inferiore ai cento euro. In questo senso, il baratto amministrativo si configura quale strumento di sostegno sociale, rivolto a quei cittadini che si trovano in oggettive difficoltà nell’adempimento dei propri doveri di contribuenti, a livello comunale.
Nel testo regolamentare è, dunque, rinvenibile una nozione circoscritta di “cittadini attivi”, sensibilmente diversa da quella sostenuta da Labsus, che si estende a tutti coloro i quali intervengono per la cura, la rigenerazione e la gestione dei beni comuni, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione. Da ciò ne consegue, tra l’altro, l’inapplicabilità dei principi e valori di “inclusività” e “apertura”, rilevanti riferimenti giuridici su cui molte amministrazioni hanno improntato i rapporti di collaborazione con i cittadini.

In definitiva, fatica ad intravedersi il modello dell’amministrazione condivisa, radicato su di un’applicazione piena del principio di sussidiarietà orizzontale, per la concomitanza di diversi fattori che, in sintesi, possono essere riassunti nella limitatezza delle forme di sostegno lato sensu riservate alla cittadinanza attiva (le agevolazioni amministrative connesse all’esercizio delle attività di interesse generale, la disponibilità di accesso agli spazi comunali per riunioni o attività di autofinanziamento, la previsione di momenti formativi, anche condivisi, etc.) così come degli stessi soggetti atti a beneficiarne.

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