Il numero degli articoli si espande fino a 46, ovvero rispetto al modello originale ben dieci in più, la maggior parte dei quali hanno contenuto del tutto originale. A parziale spiegazione di ciò, c’è da rilevare che questo atto sostituisce e abroga un precedente regolamento del 2010 ” per la stipula dei contratti di sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione ” , i cui contenuti sono in parte assorbiti e riprodotti.
Chiaramente del tutto innovative sono le sezioni seconda, dedicata alle attività  solidaristiche, e quarta, in cui trovano spazio disposizioni concernenti i contratti di sponsorizzazione (art. 42), le donazioni (art. 43) e infine, le eredità  e legati testamentari (art. 44). Le attività  solidaristiche, o di impegno civico, sono intese come azioni spontanee e gratuite prestate dai cittadini attivi ad integrazione dei servizi svolti dall’amministrazione comunale. Se nel regolamento ideato da Labsus per Bologna l’attenzione si concentrava principalmente su attività  meramente materiali, qui diventa protagonista la prestazione di servizi sociali in via sussidiaria.
I cittadini attivi potranno dunque svolgere un ventaglio di attività , elencate dall’art. 7, che si estendono da quelle socio-assistenziali a quelle culturali o sportive, sulla base di un atto chiamato ” patto di impegno ” siglato con il comune, che in nulla sembra discostarsi da un normale patto di collaborazione, se non per il nome.
La sezione IV, invece, si occupa di disciplinare eventuali fattispecie in cui il comune sia beneficiario di un atto ampliativo della propria sfera giuridica, per la volontà  di soggetti privati di disporre a favore dell’ente un’eredità , un legato ovvero di stipulare contratti di sponsorizzazione ai sensi della normativa vigente.
La sezione III, relativa alla cura e rigenerazione dei beni comuni urbani, non si discosta di fatto dal modello bolognese e tuttavia troviamo inclusi articoli originali, rubricati ” Giardini condivisi ” (art. 18), ” Orti in Comune ” (art. 19) e ” Food Forest ” (art. 20). Sembra doveroso osservare, però, che il loro carattere innovativo non è cosìdirompente. Si tratta, piuttosto, di disposizioni che cristallizzano in una disciplina puntuale alcune tipologie di collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale rivolte alla cura del verde pubblico, anche sotto forma di orti urbani.
Tra le disposizioni di carattere procedurale un’altra specificità  di rilievo è data dal fatto che il regolamento di Parma prevede la pubblicazione infraprocedimentale delle proposte di collaborazione pervenute agli uffici comunali allo scopo di permettere ai terzi di presentare proprie osservazioni «utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a fare emergere eventuali effetti pregiudizievoli della medesima, oppure nuove proposte sulla medesima » (art. 22, c. 5). Si tratta di un’interessante garanzia procedurale che sollecita il dialogo tra e con tutti i soggetti portatori di interessi rispetto ad un determinato bene o spazio fisico, rendendo più democratico il processo decisionale.
Le forme di sostegno subiscono anch’esse alcune modifiche, dettate dalla rimozione delle disposizioni relative alle esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali e all’accesso agli spazi comunali.

Nonostante le rilevanti addizioni rispetto al modello bolognese, il testo parmense non devia dall’impostazione di Labsus al tema della gestione condivisa dei beni comuni urbani, piuttosto ne avvalora l’alto grado di adattabilità  ad esigenze locali specifiche. A supporto di questa visione vi sono almeno tre argomenti. In primo luogo e da un punto di vista formale, escludendo le disposizioni originali di cui si è detto sopra, l’articolato non solo riproduce sostanzialmente lo stesso ordine, ma ha anche il medesimo contenuto del regolamento bolognese.
Da un punto di vista più prettamente sostanziale, invece, è da apprezzare il vigore con cui viene ribadito il carattere volontaristico delle azioni di cura, rigenerazione e gestione condivisa, che felicemente si coniugano con le attività  di impegno civico.
Infine, la pur dubbia scelta di cancellare dal panorama delle forme di sostegno lo strumento delle agevolazione ed esenzioni fiscali si potrebbe interpretare come un’opzione coerente con quest’approccio. Se da un lato questa decisione pare eccessivamente rigida, essa ha dalla sua parte di chiudere ogni spazio all’ipotesi del baratto amministrativo, la cui natura coatta confligge con lo spirito di liberalità  che deve muovere l’azione sussidiaria dei cittadini per la cura di beni e spazi comuni urbani.

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