La legge sul “Dopo di noi” è un passo importante che dispone misure sociali innovative in ambito assistenziale, in quanto «è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità»

Presentazione dell’autore

Il presente contributo mira a ripercorrere i principali contenuti presenti nella l. 22 giugno 2016, n. 112, la c.d. “Legge sul Dopo di noi”, che dispone una serie di misure a favore delle “persone con disabilità grave”, prive del sostegno familiare, nonché in vista del venir meno del medesimo. Come risaputo, si tratta di una legge oggettivamente importante ed innovativa, in quanto «è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità», nonché ad evitare soluzioni “istituzionalizzate” all’interno delle tradizionali strutture di accoglienza.
In questa prospettiva e sinteticamente, il lavoro tiene conto di due distinte linee di intervento, mediante cui il legislatore nazionale, da un lato, istituisce un «Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare», (il «Fondo»), a copertura del triennio 2016-2018, teso a garantire interventi a favore di soluzioni abitative tendenzialmente di tipo familiare; dall’altro favorisce il ricorso a moduli e strumenti “classici” del diritto privato – vale a dire erogazioni liberali da parte dei privati (siano esse in denaro ovvero in natura); la stipula di polizze assicurative; la costituzione di trusts, nonché di vincoli di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c. e di fondi speciali, composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario – anche attraverso la previsione di apposite agevolazioni ed esenzioni fiscali.
Ad ogni modo, la legge sul Dopo di noi si rivela di particolare interesse in questa sede, in quanto promuove il principio di sussidiarietà orizzontale sancito all’art. 118, co. 4, Cost., sotto diversi profili: 1) favorendo forme di compartecipazione pubblico-privata (particolarmente “aperte”) in relazione al finanziamento dei programmi e all’attuazione degli interventi coperti dal Fondo; 2) configurando delle agevolazioni ed esenzioni fiscali in capo ai soggetti che si attivano (mediante interventi vari) a favore delle persone con disabilità grave; 3) incentivando il ricorso ai trusts, ai vincoli di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c. e ai fondi speciali, disciplinati con contratto di affidamento fiduciario. In tale ambito, comunque, il focus della ricerca è più specificamente incentrato su quest’ultimo profilo.
Al riguardo, vale la pena di rammentare che, in termini molto generali, i trusts, i vincoli di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c. e i fondi speciali, disciplinati con contratto di affidamento fiduciario, rappresentano degli istituti che operano tradizionalmente nel campo del diritto privato – con riferimento, peraltro, ad ambiti settoriali diversificati, incluso quello assistenziale – mediante i quali un soggetto trasferisce dei beni e/o riconosce dei diritti in capo ad un altro soggetto, il quale è chiamato a favorire un determinato beneficiario e/o risulta vincolato al perseguimento di un obbiettivo specifico. Con la legge sul Dopo di noi, tuttavia, il legislatore nazionale ha innovato profondamente il quadro giuridico nazionale, configurando tali istituti quali strumenti di diritto pubblico, assoggettati ad una comune disciplina e concepiti esclusivamente a favore delle persone con disabilità grave.

Con riferimento a tali profili, l’analisi che si propone nel Labsus Paper risulta essenzialmente orientata a comprendere le principali implicazioni derivanti dalla configurazione “pubblicistica” di questi strumenti. In tale ambito, il lavoro terrà conto, inoltre, di alcune significative ipotesi applicative – concernenti due casi di “trust autodichiarato” e la costituzione di un fondo speciale, disciplinato con contratto di affidamento fiduciario – dimostrando, in particolare, le potenzialità espansive riconducibili al principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale.
Il contributo termina con l’elaborazione di alcune riflessioni volte ad evidenziare le più significative potenzialità e criticità ascrivibili ai richiamati strumenti giuridici, delineati nella legge sul Dopo di noi.

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