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Lazio, Roma, II-bis, 16 marzo 2009, n. 2690
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| domenica 31 gennaio 2010 | Fabio Giglioni |
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Sussidiarietà tra partecipazione e autoamministrazione
La partecipazione al procedimento amministrativo e la dichiarazione di inizio attività sarebbero espressione della sussidiarietà orizzontale come definita in sede costituzionale.
Se sono promosse le autonome iniziative dei privati, a maggior ragione saranno tutelati gli istituti che consentono ai privati di condizionare le pubbliche amministrazioni
La decisione in commento risolve una controversia sorta tra un comune e un operatore di telefonia circa la procedura di autorizzazione all'installazione di un impianto di radio base. Il tema, in verità, è inconferente rispetto ai temi di sussidiarietà orizzontale e tuttavia si segnala ugualmente la sentenza perché il giudice in due occasioni, per incidens, richiama il principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'articolo 118, comma 4, della costituzione.
Il solo fatto che la sussidiarietà sia richiamata incidentalmente indica già a prima vista che essa non è stata considerata l'argomento principale di risoluzione della controversia ed è stata utilizzata solo come rinforzo di altri argomenti utilizzati nella motivazione della sentenza. In particolare, in un'occasione il giudice ha osservato che tutta la disciplina sulla partecipazione al procedimento disciplinata dalla legge numero 241 del 1990 sarebbe manifesta espressione del principio di sussidiarietà, dal momento che, se la sussidiarietà valorizza le iniziative autonome del privato, a maggior ragione deve essere ritenuto che gli interventi del privato siano protetti e promossi quando le iniziative siano delle pubbliche amministrazioni. In altri termini ci sarebbe una stretta connessione tra sussidiarietà e partecipazione al procedimento amministrativo. In altra parte della motivazione della sentenza, invece, il giudice ritiene che la dichiarazione di inizio attività sarebbe in coerenza piena con il principio di sussidiarietà, dal momento che la dichiarazione dei privati sostituisce il procedimento di autorizzazione della pubblica amministrazione, realizzando così l'istituto dell'autoamministrazione. In questo caso, dunque, la sussidiarietà viene fatta coincidere con un istituto diverso dalla partecipazione al procedimento amministrativo. Se si provasse a cercare di trarre un collegamento tra questi due riferimenti, si potrebbe dire che il giudice sembra voler sostenere che nella sussidiarietà c'è un prior che è dato dalla possibilità dei privati di sostituirsi alla amministrazione (caso della dichiarazione di inizio attività) e, quando questo non è possibile, gli viene quanto meno garantito di condizionare lo svolgimento del procedimento amministrativo. |
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