Puglia, Lecce, 5 aprile 2005, n. 1847
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mercoledì 24 gennaio 2007 | Fabio Giglioni   
La sussidiarietà orizzontale quale criterio di legittimazione
Il principio di sussidiarietà orizzontale - recentemente introdotto, anche a livello costituzionale nel nostro ordinamento, dalla legge 18 ottobre 2001 n. 3 (di revisione del Titolo V della parte II della Costituzione) - se (indubbiamente) necessita di leggi ordinarie di attuazione per realizzare la piena valorizzazione dell'apporto diretto dei singoli cittadini e delle formazioni sociali nella gestione della funzione amministrativa (in modo che l'intervento pubblico istituzionale assuma, effettivamente, carattere sussidiario rispetto all'iniziativa dei cittadini e delle loro libere associazioni), impone, però, immediatamente di privilegiare, tra le esistenti opzioni interpretative, quelle più avanzate in tema di legittimazione ad agire che garantiscono agli stessi soggetti la più ampia possibilità di sindacare in sede giurisdizionale l'esercizio di detta funzione da parte degli enti pubblici istituzionali a ciò preposti.
La collaborazione dei cittadini per la tutela di interessi ambientali richiede la possibilità di esercitare una funzione contitolare di tutela anche in sede processuale
La sentenza si inscrive in quella linea interpretativa adottata anche da altri tribunali amministrativi regionali (quello della Liguria, in particolare) secondo cui il principio di sussidiarietà troverebbe immediata applicazione in sede di legittimazione processuale attiva. Il fondamento di questa tesi è molto semplice: se dei cittadini costituiscono comitati rappresentativi a tutela di rilevanti interessi pubblici, nel caso specifico quelli ambientali, la sussidiarietà orizzontale consente perlomeno che le funzioni pubbliche, fino a quel momento esercitate dalle amministrazioni, siano oggetto di sindacato in sede giurisdizionale, realizzando così un controllo e una gestione diffusa delle funzioni stesse.


La soluzione proposta costituisce un nuovo criterio per il riconoscimento della legittimazione processuale attiva che si aggiunge così a quelli elaborati dalla giurisprudenza nel corso degli ultimi trenta anni in materia di interessi diffusi.


È noto, infatti, che la giurisprudenza, ben prima che il legislatore intervenisse in alcuni settori per individuare con precisione quali associazioni e soggetti giuridici possano essere titolari della legittimazione processuale a tutela degli interessi diffusi, aveva già elaborato una serie di criteri per consentire alla realtà crescente dei soggetti civici di tutelare interessi che hanno la caratteristica di essere indifferenziati rispetto a quelli pubblici.


Ne deriva che il principio di sussidiarietà orizzontale, ammettendo la possibilità che i cittadini concorrano al perseguimento degli interessi generali, possa estendere la sua portata anche alle regole processuali al fine di garantire un controllo diffuso della funzione amministrativa che si esplichi anche dopo il suo esercizio da parte dei poteri pubblici.


Questa interpretazione tuttavia si regge su due postulati non dichiarati:


a) l'interesse a ricorrere, necessario per la legittimazione processuale, richiede che la dimostrazione della titolarità dell'interesse, la cui integrità è minata, avvenga secondo canoni differenti rispetto a quelli normalmente utilizzati per i ricorsi amministrativi;

b) il controllo giurisdizionale dell'attività amministrativa costituisce la continuazione dell'esercizio della funzione amministrativa entro cui può trovare ancora spazio l'intervento dei soggetti privati a tutela di interessi generali.


Si rileva, infine, che appare non del tutto condivisibile la premessa con cui il giudice in commento giunge a dare applicazione immediata al principio di sussidiarietà orizzontale in termini di legittimazione processuale: la premessa è, infatti, che in attesa che il legislatore dia applicazione concreta al principio, esso trova un suo spazio nella tutela processuale. In realtà il principio, specie come espresso dall'art. 118, c. 4, cost., è immediatamente cogente esprimendo una fattispecie a cui la norma attribuisce un comando chiaro, sicché l'intervento mediato del legislatore, per quanto importante e auspicabile, non è ostativo al riconoscimento di un campo di applicazione più vasto di quello ammesso dal tribunale amministrativo in parola.

 
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