CAMPANIA legge 12 del 1 luglio 2011
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lunedì 31 ottobre 2011 | Carla Falzone   
Autorizzazione del comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione sulla sussidiarietà orizzontale
Raro esempio di legge regionale interamente dedicata al principio di sussidiarietà, paragonabile soltanto alla legge regionale numero 16 del 4 dicembre 2006 della regione Umbria, il provvedimento chiarisce nei suoi articoli oltre che le direttive di utilizzo della norma anche il senso del principio di sussidiarietà orizzontale dandone interessante interpretazione.
"L'iniziativa dei cittadini singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, svolte nel rispetto del principio della legalità, è libera e non è soggetta ad autorizzazione o censura".

Importante iniziativa è stata presa dai legislatori campani che si mostrano seriamente interessati a chiarire il loro intento nel voler agevolare e incrementare uno spirito sussidiario tra la cittadinanza comprendendone a pieno l’importanza per la rinascita di una collettività.

 

Attraverso la legge di autorizzazione, si preme chiarire come l’autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale non potrà in alcun modo essere lesa da altra iniziativa legislativa, nel rispetto dei diritti acquisiti da questi.

 

In ottemperanza all’articolo 41 della Costituzione e all’articolo 3 del Decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011 relativo alle misure per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo che sancisce:“ Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge”, all’articolo 2 della norma qui presa in esame tra i principi generali si legge:“L’iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, svolte nel rispetto del principio di legalità, è libera e non è soggetta ad autorizzazione o censura”.

 

Interessante è vedere quali sono i soggetti che secondo il provvedimento diventano attivi e che si fanno protagonisti dell’azione sussidiaria: oltre ai naturali attori quali i cittadini singoli ed associati, si intende sottolineare ancora la centralità della famiglia, quale motore della società.

 

Grande attenzione è richiamata dall’ingresso nell’elenco delle imprese e degli agenti del terzo settore, considerati quindi a pieno titolo protagonisti e compartecipi all’azione di governo nel territorio. Anche gli organi privati vengono quindi coinvolti e incoraggiati ad un impegno verso l’interesse generale a contrasto delle inefficienze istituzionali, arrivando li dove l’amministrazione non riesce a coprire. Vengono infatti considerate attività oggetto della sussidiarietà generale (art.4) “…quelle inerenti i servizi pubblici sociali, i servizi culturali, i servizi per la valorizzazione del lavoro e dell’iniziativa economica sociale volti al rafforzamento dei sistemi produttivi locali, i servizi alla persona e i servizi di utilità alla generalità dei cittadini e alle categorie svantaggiate, con particolare riferimento a forme di erogazione e svolgimento di servizi che privilegiano la libera scelta e l’autorientamento in una logica di collaborazione e di coamministrazione”.

 

A differenza di come fece nel 2006 la regione Umbria che, in piena armonia con il principio della sussidiarietà orizzontale favoriva “lo svolgimento di attività d’interesse generale da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, anche con benefici e agevolazioni di carattere fiscale” (articolo 3 comma 1), la Regione Campania si impegna invece nella promozione del principio dando la possibilità agli enti pubblici di finanziare direttamente le iniziative che prendono attivo interesse al bene civico favorendo la collaborazione tra le formazioni sociali e i livelli di governo.

 

Essendo la norma prioritariamente rivolta al miglioramento del livello dei servizi e alla promozione della cittadinanza attiva umanitaria, affinché possa essere concretamente favorita l’autonoma iniziativa dei cittadini, una misura di questo tipo rischia di rivelarsi tanto favorevole quanto limitativa del “modello sussidiario" nella prospettiva dell’individuo e della sua autonomia di iniziativa .

 
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