Obiettivi
articolo 1: Costituzione
articolo 2: Scopo dell’associazione
articolo 3: Durata
Soci
articolo 4: Condivisione degli scopi
articolo 5: Perdita dell’appartenenza all’associazione
articolo 6: Diritti e doveri
Organi
articolo 7: Organi dell’associazione
Assemblea
articolo 8: Convocazione e compiti dell’Assemblea
articolo 9: Presidente dell’Assemblea
articolo 10: Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea
Consiglio direttivo
articolo 11: Componenti del Consiglio direttivo
articolo 12: Convocazioni e deliberazioni del Consiglio direttivo
articolo 13: Compiti del Consiglio direttivo
Presidente
articolo 14: Diritti e doveri del Presidente
Vice presidente
articolo 15: Compiti del Vice presidente
Segretario
articolo 16: Compiti del Segretario
Collegio dei revisori dei conti
articolo 17: Compiti del Collegio dei revisori
Comitato scientifico
articolo 18: Compiti del Comitato scientifico
Collegio dei probiviri
articolo 19: Compiti del Collegio dei probiviri
Risorse economiche
articolo 20: Provenienza
Esercizio finanziario
articolo 21: I bilanci
Scioglimento
articolo 22: Scioglimento dell’associazione
Disposizioni generali
articolo 23: La quota associativa
articolo 24: Riferimento alle norme del codice civile
articolo 1
Costituzione
E’ costituita, ai sensi dell’articolo 12 e seguenti del Codice civile, l’associazione "LABSUS - Laboratorio per la Sussidiarietà", di seguito chiamata "LABSUS", su iniziativa di Astrid e del Comitato “Quelli del 118”, la quale si richiama e si uniforma alle disposizioni della legge 383 del 2000.
L’associazione ha sede in Roma.
Con deliberazione dell’Assemblea possono essere istituite sedi secondarie in Italia e all’estero.
L’associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto ed ispira il proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nonché all'elettività e alla gratuità delle cariche associative.
Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo nonché tutti coloro ai quali tale qualifica venga successivamente attribuita con deliberazione dei soci fondatori presa con la maggioranza dei due terzi in ragione di particolari meriti.
L’associazione è disciplinata dal presente Statuto, che vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti e si ispira ai principi contenuti nello Statuto di Astrid ed ai principi dell’iniziativa civica delle associazioni appartenenti al Comitato "Quelli del 118".
articolo 2
Scopo dell’associazione
L’associazione ha per scopo l’attività di ricerca sul principio di sussidiarietà quale riconosciuto dall’articolo 118, comma 4 della Costituzione della Repubblica Italiana.
In particolare l’associazione intende perseguire lo scopo sociale attraverso:
- l’approfondimento dei diversi profili scientifici riguardanti il principio di sussidiarietà e la sua applicazione, mediante ricerche svolte direttamente o in collaborazione con Università, istituti di ricerca, associazioni ed altri soggetti interessati al tema;
- la creazione e lo sviluppo di una banca dati in materia di sussidiarietà;
- un servizio di informazione, assistenza e consulenza ad associazioni, amministrazioni ed imprese sull’applicazione del principio di sussidiarietà, con particolare attenzione al livello amministrativo locale;
- la creazione e la gestione di un sito internet;
- la promozione e partecipazione ad iniziative di informazione e divulgazione del principio di sussidiarietà;
- la partecipazione ed il supporto ad iniziative di formazione in materia di sussidiarietà;
- la pubblicazione di un Rapporto annuale sulla sussidiarietà.
articolo 3
Durata
L’associazione ha durata illimitata.
SOCI
articolo 4
Condivisione degli scopi
All’associazione possono aderire persone fisiche, persone giuridiche ed altri enti, pubblici o privati, che condividano in modo espresso gli scopi dell’associazione formulati con il presente Statuto.
Sono soci dell’associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione della stessa e gli altri soggetti che, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio direttivo a farne parte.
articolo 5
Perdita dell’appartenenza all’associazione
L’appartenenza all’associazione si perde per decesso, estinzione, dimissioni, morosità. La morosità viene dichiarata dal Consiglio direttivo.
L’appartenenza si perde, altresì, qualora il socio non accetti più lo scopo statutario ovvero non operi in conformità ad esso. In questi casi il Consiglio direttivo, accertata la sussistenza di dette circostanze, comunicherà al socio interessato, con lettera raccomandata, il provvedimento di esclusione, contro il quale potrà proporsi impugnativa con ricorso al Collegio dei probiviri entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento stesso.
I soci che, comunque, cessano dall’appartenere all’associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.
articolo 6
Diritti e doveri
I soci hanno il diritto di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dal presente Statuto, di esser eletti alle cariche sociali, di votare direttamente o per delega, di recedere in qualsiasi momento dall’associazione.
I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, nonché le deliberazioni degli Organi dell’associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare e alle scadenze fissate dall’Assemblea.
L’associazione si avvale prevalentemente, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, delle attività che sia i soci singoli sia gli associati dei soci prestano in forma volontaria, libera e gratuita; pertanto i soci sono tenuti a svolgere le attività deliberate dagli Organi sociali e ad essi consensualmente assegnate.
Ai soci possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.
ORGANI
Organi dell’associazione
Gli organi dell’associazione sono:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Comitato scientifico;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- il Collegio dei probiviri.
Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.
ASSEMBLEA
articolo 8
Convocazione e compiti dell’Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti i soci, sia fondatori sia ordinari.
L’Assemblea deve esser convocata dal Consiglio direttivo tramite il Presidente almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve tenersi entro 30 giorni dalla convocazione.
Le convocazioni dell’Assemblea devono esser effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine.
L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria,deve esser convocata nella sede sociale o in altro luogo, purchè in Italia.
Spetta all’Assemblea ordinaria:
- deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo;
- esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’associazione;
- deliberare sulle convenzioni tra l’associazione ed altri enti e soggetti;
- eleggere i componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori dei conti, del Collegio dei probiviri;
- nominare i membri del Comitato scientifico;
- stabilire l’ammontare della quota associativa annuale e il termine del relativo pagamento.
Spetta all’Assemblea straordinaria:
- deliberare sulle modifiche allo Statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell’associazione e su tutto quant’altro ad essa demandato per legge.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.
I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci purchè non membri del Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori dei conti.
articolo 9
Presidente dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione; in sua assenza dal Vice presidente; in assenza di entrambi l’Assemblea nomina per l’occasione chi la presiede.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
articolo 10
Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o a mezzo delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. E’ ammesso il voto per corrispondenza, anche in formato elettronico, su proposte di deliberazioni comunicate a tutti i soci almeno dieci giorni prima della riunione dell’Assemblea. Si considerano presenti anche i soci che hanno partecipato al voto per corrispondenza.
Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria riguardanti le modifiche statutarie sono valide se approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci; quelle concernenti lo scioglimento dell’associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Le deliberazioni dell’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, devono in ogni caso ottenere il voto favorevole della maggioranza dei soci fondatori.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale trascritto nel libro dei verbali dell’Assemblea, sottoscritto dal presidente dell’Assemblea e dal Segretario.
CONSIGLIO DIRETTIVO
articolo 11
Componenti del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci.
Esso è composto da 7 membri scelti tra i soci, se persone fisiche, o tra gli associati dei soci, se soggetti diversi.
I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più componenti il Consiglio direttivo provvede per cooptazione. I Consiglieri cooptati durano in carica fino alla scadenza del Consiglio.
Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente.
La nomina del Presidente e del Vice Presidente ed ogni variazione della composizione del Consiglio direttivo debbono risultare dal libro dei verbali del Consiglio direttivo.
Nessun compenso di alcun genere è dovuto ai componenti del Consiglio direttivo per l’attività svolta, salvo il rimborso delle spese come previsto dal precedente articolo6.
articolo 12
Convocazioni e deliberazioni del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso spedito con lettera raccomandata postale o a mano o con mezzi informatici che diano certezza dell’avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, quando questi lo reputi necessario oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi componenti e, comunque, almeno una volta l’anno per ogni esercizio, per deliberare in ordine al bilancio preventivo e consuntivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea.
L’avviso deve contenere il luogo, il giorno e l’ora della riunione nonché l’elenco delle materie da trattare.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Essi possono partecipare anche mediante collegamenti telematici, audio o video a condizione che il Presidente consideri tale strumento idoneo per il corretto svolgimento dei lavori del Consiglio.
Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente; le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, trascritto nel libro dei verbali del Consiglio direttivo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
articolo 13
Compiti del Consiglio direttivo
Al Consiglio direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive,di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’associazione.
Al Consiglio direttivo spetta inoltre:
- eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente e il Vice presidente;
- nominare il Segretario;
- amministrare le risorse economiche dell’associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- predisporre, al termine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- redigere eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’associazione;
- indire convegni, incontri di studio, seminari ed altro;
- deliberare in merito ad ogni atto relativo all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione;
- deliberare l’adesione dell’associazione ad altre istituzioni analoghe;
- decidere sull’ammissione e l’esclusione o la decadenza dei soci;
- deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci o ad associati dei propri soci.
PRESIDENTE
articolo 14
Diritti e doveri del Presidente
Il Presidente, che è anche presidente dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, ha la rappresentanza legale dell’associazione, anche in sede giudiziaria, e provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo; cura i rapporti con l’esterno; presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni dello stesso sono esercitate dal Vice presidente.
Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’associazione; in particolare può aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di compensi a dipendenti e collaboratori.
Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio direttivo può richiedere la firma abbinata di altro consigliere.
In caso di urgenza il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile.
VICE PRESIDENTE
articolo 15
Compiti del Vice presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento dello stesso, in tutte le funzioni attribuitegli.
SEGRETARIO
articolo 16
Compiti del Segretario
Il Segretario affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio direttivo.
Il Segretario provvede all’invio delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, cura la tenuta dei libri verbali e di tutta la documentazione relativa all’associazione.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
articolo 17
Compiti del Collegio dei revisori
I Revisori dei conti, scelti, avuto riguardo alla loro competenza, in tutto o in parte fra persone estranee all’associazione, sono eletti dall’Assemblea in numero di tre, di cui uno con le funzioni di Presidente, durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
Al Collegio dei revisori spetta:
- il controllo della gestione amministrativa e contabile dell’associazione;
- la sorveglianza dell’andamento gestionale dell’associazione in tutte le sue attività e del rispetto di tutte le norme cui l’associazione è tenuta, ivi comprese quelle poste con il presente Statuto.
Il Collegio provvede a redigere la relazione al bilancio da sottoporre all’Assemblea in sede di approvazione del medesimo.
COMITATO SCIENTIFICO
articolo 18
Compiti del Comitato scientifico
Il Comitato scientifico sostiene il Consiglio direttivo nella progettazione e nella realizzazione delle attività dell’associazione, ne valuta annualmente i risultati e dà conto degli stessi a mezzo di apposita relazione.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
articolo 19
Compiti del Collegio dei probiviri
I Probiviri, eletti dall’Assemblea tra i propri soci o tra gli associati dei propri soci in numero di tre, durano in carica un triennio e sono rieleggibili; eleggono nel loro seno il Presidente.
Al Collegio dei probiviri spetta di arbitrare inappellabilmente le vertenze sorte nell’ambito dell’associazione e che interessino uno o più soci; spetta, altresì, di proporre al Consiglio direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
Il Collegio si riunisce su richiesta del Consiglio direttivo, di un terzo dei soci o di un socio interessato alla vertenza.
RISORSE ECONOMICHE
articolo 20
Provenienza
L’associazione trae le proprie risorse economiche da:
- quote e contributi dei soci;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche e di soggetti privati, come associazioni e fondazioni anche bancarie, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali.
ESERCIZIO FINANZIARIO
articolo 21
I bilanci
L’esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e quello preventivo, che avrà cura di depositare presso la sede sociale, unitamente alla relazione sulla gestione e a quella del Collegio dei revisori, a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data dell’Assemblea ordinaria annuale convocata per l’approvazione.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione così come i proventi delle attività non potranno essere distribuiti in nessun caso fra i soci, neppure in modo indiretto, ma dovranno essere investiti in favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.
SCIOGLIMENTO
articolo 22
Scioglimento dell’associazione
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 10.
L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.
In caso di scioglimento tutte le risorse economiche che residuano dopo esaurite le operazioni di liquidazione, non potranno esser divise tra i soci ma saranno devolute a fini di utilità sociale.
DISPOSIZIONI GENERALI
articolo 23
La quota associativa
La quota associativa stabilita annualmente dall’Assemblea non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.
I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prender parte alle attività dell’associazione; non sono elettori e non possono esser eletti alle cariche sociali.
articolo 24
Riferimento alle norme del codice civile
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, di quelle in materia di associazioni senza fine di lucro ed in particolare della legge 398 del 1991 in materia di agevolazioni fiscali e della legge 383 del 2000 recante la disciplina delle associazioni di promozione sociale e delle corrispondenti leggi regionali.
Il progetto
|
Lo Statuto
|
|
|
|
| mercoledì 15 dicembre 2004 | Redazione |
|
Statuto dell'associazione "LABSUS - Laboratorio per la Sussidiarietà"
|




