Interessante intervento della regione Veneto che in occasione dell'approvazione del testo statutario, ai lavori già dal 2004, esplicita il riconoscimento del principio di sussidiarietà sancito nell'articolo 118 della Costituzione. Al fine di rendere garanzia dei diritti inviolabili e dei doveri dell'uomo, il Consiglio si impegna nella valorizzazione del principio che agevola la partecipazione della cittadinanza, realizzando le condizioni affinché l'intervento pubblico non sia sostitutivo della libera capacità di autorganizzazione delle persone e delle aggregazioni sociali e si svolga nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ogni soggetto.
Rimane inoltre all'articolo 9 dello Statuto in esame, l'esplicito riferimento alla promozione dei processi di partecipazione alla determinazione delle scelte legislative e amministrative per il perseguimento dell'interesse generale da parte dei cittadini e del mondo dell'associazionismo.
La Provincia favorisce la crescita e la capacità di risposta ai bisogni senza sovrapporsi alle attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e di tutte le loro forme organizzate.
includendo alla popolazione residente gli apolidi e gli stranieri di età superiore ai sedici anni.
Una definizione che associa alla descrizione "classica" del principio il valore della partecipazione
Lo Statuto della regione Toscana è ricco di riferimenti, in gran parte originali, al principio sussidiarietà orizzontale.
A parte infatti la genericissima norma di principio di cui all'art.3, comma 3, infatti, possiamo ricondure al tema qui in esame l'intera sequenza degli articoli dal 58 al 61.
L'art. 58, rubricato espressamente "Principio di sussidiarietà", offre una definzione che tenta di riassumere, nella medesima formulazione, sia la dimensione verticale che quella orizzontale del principio, affermando la necessità di conformare a tale principio l'attività della regione, per poi precisare che, a tal fine, ci si adopererà per "avvicinare nella più ampia misura ai cittadini l'organizzazione della vita sociale e l'esercizio delle funzioni pubbliche".
Alla sussidiarietà sociale è invece dedicato l'articolo seguente, che ne finalizza "prioritariamente" l'attuazione ad una serie articolata di finalità, e precisamente
- al miglioramento del livello dei servizi
- al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali
- a favorire la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo le loro specificità, ai fini della valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale delle comunità.
Infine (dopo la menzione, di cui all'art.60, del ruolo delle autonomie funzionali) all'art. 61 si prevede l'istituzione della Conferenza permanente delle autonomie locali, destinata a "esprimere proposte e pareri al Consiglio ai fini della formazione degli atti della programmazione economica, sociale e territoriale".
Di un certo interesse anche la norma di cui all'art. 72 dedicata ai principi della partecipazione, che prevede l'intervento dei cittadini, dei residenti e dei soggetti sociali organizzati in diverse modalità, e precisamente
- come iniziativa autonoma verso l'amministrazione,
- come libero apporto propositivo alle iniziative regionali
- come intervento nelle fasi formali di consultazione
- e infine come contributo alla verifica degli effetti delle politiche regionali
Ancora una volta non c'è una definizione unitaria, ma la sussidiarietà orizzontale emerge come principio che ispira
a) le relazioni tra le regioni e le formazioni sociali
b) l'istituzione di enti, aziende, società e associazioni

