L’insostenibilità del piano economico finanziario costituisce sin dall’inizio un elemento essenziale che vizia l’atto di riconoscimento dell’interesse pubblico del progetto presentato da un soggetto privato nell’ambito del project financing.
Il principio di sussidiarietà orizzontale è volto a privilegiare la programmazione, il coordinamento e il controllo della finalizzazione pubblica e condivisa di energie e risorse private rispetto alla gestione diretta.
L’assenza di un interesse giuridicamente utile a partecipare ad una gara preclude la possibilità di impugnare la procedura d’asta pubblica, i relativi atti ed, infine, l’aggiudicazione.
Qualora l’applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale si risolva nell’attribuzione di pubblici poteri o facoltà ai privati, il paradigma procedimentale da seguire deve essere quello del rilascio di una concessione.
Alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale, l’ampliamento della platea dei soggetti titolari di interesse alla censura dell'atto amministrativo ‘ex parte subiecti’ non rappresenta più lo scopo principale della legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste.
Ai sensi dell’art. 10 bis della direttiva del Consiglio 85/337/CEE non sarebbe legittima una disposizione nazionale che limiti la legittimazione processuale di associazioni, che operano per la protezione dell’ambiente, per la sola violazione dei diritti dei singoli.
Il legislatore nazione e le singole regioni (o gruppi di esse) possono dettare, stringendo specifici accordi, la disciplina di esercizio di funzioni amministrative da parte dello Stato anche in materie in potestà legislativa concorrente o residuale.

