Si vedano gli artt. 822 e ss. c.c.. Con la sentenza in commento le Sezioni Unite rompono gli schemi della dicotomia pubblico – privato e sembrano fornire un contributo all'enucleazione di una teoria giuseconomica dei beni comuni (vedi articolo), poiché affermano che "il solo aspetto della demanialità non appare esaustivo per individuare beni che, per loro intrinseca natura, o sono caratterizzati da un godimento collettivo o [..] risultano funzionali ad interessi della stessa collettività".
Le ronde devono essere autorizzate
Sussiste l’obbligo di acquisire specifica licenza per l’esercizio di attività di vigilanza privata, quand’anche detta vigilanza sia svolta senza armi e al solo fine di comunicare via radio aggressioni e situazioni di pericolo.
Il discrimine tra beni privati e beni comuni per l'esercizio autorganizzato della sicurezza
FInalità sociali delle fondazioni
Le sezioni unite della Corte di Cassazione sono intervenute con le sentenze n. 1587 e 1588 del 2009 sul tema delle fondazioni bancarie. L’argomento suscita ancora oggi una particolare attenzione nonostante abbia già interessato per almeno un decennio sia il legislatore nazionale, sia il giudice amministrativo, sia la dottrina, senza evidentemente giungere ad una opinione condivisa.
I benefici fiscali alle fondazioni dipendono dalle finalità effettive perseguite dalle fondazioni
Benefici fiscali e sussidiarietà orizzontale
Non ha alcun rilievo, per determinare la natura commerciale di un'attività, la circostanza per la quale il reddito prodotto dall'utilizzo di un bene non superi i relativi costi.
Chi reclama il beneficio fiscale deve dimostrare che realmente esistono i presupposti necessari
Benefici fiscali e sussidiarietà orizzontale
L'esenzione d'imposta stabilita dall'art. 7, comma 1, lettera i), d. lgs. 504 del 1992 (ICI) richiede l'accertamento di due requisiti: uno soggettivo, che attesti la natura non profit dei beneficiari, l'altro oggettivo, che invece accerti la strumentalità del bene immobile alle attività di interesse generale specificatamente individuate dalla norma stessa.
Si può favoirire l'attività privata di interesse generale attraverso la leva fiscale
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