Il legislatore nazione e le singole regioni (o gruppi di esse) possono dettare, stringendo specifici accordi, la disciplina di esercizio di funzioni amministrative da parte dello Stato anche in materie in potestà legislativa concorrente o residuale.
Con la sentenza in commento, la Corte costituzionale si è pronunciata in ordine alla legittimità dell’art. 54, quarto comma, del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico degli enti locali – TUEL) come successivamente modificato nel 2008, il quale dispone che “il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto deiprincipi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.
Se tutti hanno diritto di accedere all’acqua, l’aspetto dominicale della tutela si colloca in secondo piano, rispetto alla primaria esigenza di programmare e vigilare sulle ricerche e sui prelievi.
Oggetto della sentenza in esame è l’impugnazione di numerose disposizioni della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" da parte delle regioni, Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, le quali hanno denunciato l’art. 11 di detta legge, in riferimento all’art. 117, terzo e sesto comma, della Costituzione.

