La presente legge dispone il riordino della disciplina legislativa regionale in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto d'autonomia della Lombardia.
Anche dal punto di visto della tecnica legislativa questo intervento solleva seri dubbi in quanto non sembra favorire la certezza del diritto. L'art. 113 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (cd. Testo Unico degli enti locali - T.U.E.L.), dopo la modifica operata con l'articolo 14 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, subisce un ulteriore svuotamento della propria portata precettiva. Dopo che l'art. 23-bis del D.L. n. 112 del 2008 aveva già abrogato nelle parti incompatibili le disposizioni incompatibili contenute nell'articolo 113 del T.U.E.L.. Ora l'art. 23-bis viene a sua volta modificato dall'art. 15 del D.L. n. 135 del 2009. E quindi il puzzle normativo che disciplina i servizi pubblici locali a rilevanza economica si compone a questo punto di quattro diversi blocchi normativi. Ci son voluti dieci per ripartire quasi da zero!
E in questa babele normativa manca ancora all'appello il regolamento attuativo di cui non si conosce il destino, nè il percorso, nonostante i diversi annunci e le diverse bozze circolate finora. Ma è facile presagire che anche nel 2010 il legislatore sarà costretto a tornare sul tema per le indubbie criticità che la nuove disposizioni presentano sotto il profilo del rispetto del diritto comunitario e delle autonomie regionali e locali.
Un modello efficace ed efficiente per la rigenerazione fisica ed economica di aree urbane ed industriali degradate e/o abbandonate deve necessariamente essere improntato ad un approccio plurisoggettivo ed integrato che ne affronti i diversi aspetti.
Dopo la direttiva n.87 del 2003, la Comunità europea torna a emanare un nuovo atto con cui vincola gli stati membri alla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra nella misura indicata dall’allegato II entro il 2020. Tale obiettivo è diversificato da stato a stato e si inserisce in un programma più ampio che punta a ottenere la riduzione di tali emissioni del 30 percento rispetto al 1990 entro il 2020 e del 50 percento entro il 2050, in modo che l’aumento della temperatura media mondiale della superficie terrestre non aumenti oltre i 2° C rispetto ai livelli dell’era preindustriale.

