Il referendum confermativo sulle norme di riforma costituzionale

Si avvicina il referendum confermativo sulle norme di riforma costituzionale già approvate dal Parlamento nella precedente Legislatura. La FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) assume una propria posizione che deriva da una forte preoccupazione per la tutela dei livelli essenziali dei diritti alle prestazioni sociali, sanitarie e scolastiche, la quale non apparirebbe così forte nel testo della nuova riforma costituzionale


Per comprendere i contenuti della riforma costituzionale – denominata anche devolution e già approvata dal Parlamento nella precedente legislatura – vanno analizzati soprattutto tre articoli della Costituzione sottoposta a referendum confermativo: l’articolo 7 sulla funzione legislativa, il 117 sulla ripartizione dei contenuti di tale funzione, il 135 sulla composizione della Corte Costituzionale, che è il "Giudice delle leggi".

L’articolo 117 della Costituzione, approvato nel 21 durante il Governo Amato, al comma 2, lettera "m", stabilisce che è di competenza legislativa esclusiva dello Stato «la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale».
Nella successiva lettera "n" dello stesso comma, stabilisce poi che sono di competenza esclusiva dello Stato «le norme generali sull’istruzione».
Al comma 3 del medesimo articolo 117, si determina infine come siano di competenza legislativa «concorrente» (cioè lo Stato fissa le norme generali e le Regioni approvano le leggi di dettaglio) «le norme generali sulla salute».

La nuova riforma
L’articolo 117, comma 2 della cosiddetta devolution sembrerebbe confermare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e scolastiche, in quanto riproduce integralmente le lettere "m" e "n" del testo approvato dal Centrosinistra.
Esso, anzi, sembrerebbe rafforzare le norme generali sulla tutela della salute, in quanto riporta questo inciso nel comma 2 dell’articolo 117, inserendo una nuova lettera, la "m bis".
E tuttavia, nel successivo comma 4, vengono analiticamente specificate le competenze esclusive delle Regioni nelle seguenti materie: «a) assistenza ed organizzazione sanitaria; b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici…».
Viene dunque da chiedersi il senso e l’efficacia pratica che potranno avere le leggi statali in materia di salute e scuola, se in tali questioni le Regioni avranno competenza legislativa «esclusiva».

Quanto poi ai livelli essenziali delle prestazioni sociali, l’apparente conferma di tutela risulta indebolita se si legge l’articolo 7 della devolution sulla funzione legislativa. Tale norma, infatti, al primo comma assegna competenza esclusiva alla Camera dei Deputati, con possibili osservazioni del Senato federale, non vincolanti, nelle materie di competenza dello Stato ed espressamente sull’articolo 117, ad eccezione però del comma 2, lettera "m".
Al comma 3 dello stesso articolo 7 si stabilisce poi che per le materie contenute nella lettera "m" – cioè i livelli essenziali delle prestazioni sociali – i disegni di legge debbano essere approvati dalle due Camere nel medesimo testo. In caso di divergenza, i presidenti delle due Camere nominano un comitato composto da trenta membri della Camera e trenta del Senato che debbono trovare un accordo.
Già questa procedura risulta macchinosa, ma ancor più preoccupante è che nulla si dice se non si trova l’accordo. Se non lo si trova, in sostanza, la legge sui livelli essenziali delle prestazioni sociali non viene approvata e questi non possono essere determinati, con una carenza di tutela, quindi, nei confronti dei cittadini.

Tutela debole
E del resto la tutela è ancor più indebolita se si osserva la nuova composizione della Corte Costituzionale, introdotta dall’articolo 135 della devolution.
In tale norma i cinque giudici di nomina rispettivamente del presidente della Repubblica e della Magistratura si riducono a quattro ciascuno. Gli altri sette vengono ripartiti in quantità di tre alla Camera e quattro al Senato federale il quale non è portatore di interessi generali, ma di quelli delle comunità locali.

E quindi si può dire che malgrado le prime apparenze, la riforma della Costituzione sottoposta a referendum confermativo – o devolution non tuteli l’eguaglianza dei cittadini e l’interesse generale, ma con i nuovi poteri attribuiti al Senato federale tuteli sostanzialmente gli interessi locali, specie delle comunità più forti.
Per sostenere i diritti all’eguaglianza e all’omogeneità di trattamento su tutto il territorio nazionale per le persone con disabilità, la FISH invita dunque a votare NO all’imminente referendum confermativo.

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