Secondo la legge 266 del 1991:"…per attività di volontariato si intende quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito (…) senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà"
(art. 2).
Il volontariato se vule essere veramente servizio, deve avere la volontà e la capacità di modificarsi per rispondere ai bisogni mano mano come si manifestano, mantenendo fermi i principi e i valori fondamentali che lo ispirano.
In allegato l’articolo di Mons. Giovanni Nervo "Promuovere cittadinanza sociale e realizzare il sistema integrato dei servizi sociali: quale ruolo per il volontariato?"