Resta il potere di valutazione dei soggetti pubblici

I progetti individuali di riabilitazione restano sotto il controllo di valutazione pubblica delle asl

Il Tar non fa espressamente riferimento al principio di sussidiaretà  orizzontale al contrario del ricorrente, purtuttavia emerge con evidenza l’impostazione secondo cui, pur in un sistema caratterizzato da una pluralità  di soggetti pubblici e privati erogatori di servizi e prestazioni, deve rimanere un certo grado di responsabilità  e di scelta in capo alla ASL