L'organizzazione dei ministeri e il principio di sussidiarietà 

Le ricadute sui profili di organizzazione dei ministeri del principio di sussidiarietà 

La sentenza

Il parere in esame è di estremo interesse perché prospetta la declinazione del principio di sussidiarietà  orizzontale in relazione ai temi dell’organizzazione dell’amministrazione e, nel caso specifico, del ministero della salute.
Infatti, chiamata a esprimere un parere sul regolamento organizzativo del ministero della salute, l’adunanza plenaria chiarisce come le modifiche costituzionali del titolo V, avvenute con la l. cost. n. 3 del 21, abbiano un’implicazione anche sui profili organizzativi degli apparati amministrativi statali, dovendo questi risultare non disancorati dal nuovo disegno di riparto costituzionale delle competenze legislative e amministrative.
In questo contesto assumono notevole importanza anche le potenzialità  innovative insite nel principio di sussidiarietà  orizzontale; pur non esprimendo una precisa valutazione sul carattere del principio stesso, il consiglio di stato si limita a osservare che il nuovo contesto dei rapporti tra pubblico e privati entro il quale si perseguono gli interessi generali è foriero di implicazioni significative e non più trascurabili neppure al livello organizzativo.
Il parere, in particolar modo, nota che, sebbene il regolamento prefiguri una struttura ministeriale caratterizzata da un naturale – vista la vicinanza dei tempi con la riforma costituzionale – grado di continuità  con il passato, in prospettiva tale struttura non appare più conforme al ruolo mutato degli apparati pubblici, potendo immaginare che le applicazioni del principio di sussidiarietà  debbano assumere l’attivazione di strumenti di vigilanza e di controllo diversi da quelli tradizionali.
Il consiglio di stato sembra concludere che la concreta attuazione del principio di sussidarietà  implichi il recesso dalle funzioni gestionali e attive del ministero a favore di un ruolo che sia maggiormente di controllo dell’attivismo civico dei privati, tanto più in un settore come quello relativo alla tutela della salute.

Il commento

Il parere merita di essere posto in risalto perché apre riflessioni su un campo di applicazione che normalmente non viene considerato quando si parla di sussidiarietà  orizzontale: si pensi, infatti, al tema del responsabile del procedimento, all’organizzazione adeguata di uffici di interlocuzione con cittadini che assumono un ruolo di forte attivismo, alle implicazioni sotto il profilo della responsabilità  amministrativa e dei risultati.
Se, da una parte, il parere non appare in grado di delineare molto più di una generica idea di possibili ricadute future sul livello organizzativo, dall’altra ha il merito di aprire una nuova frontiera di riflessione.
Meno interesse, invece, desterebbe l’atto in esame se la stringatezza delle valutazioni presenti dovesse essere letta esclusivamente in termini di riduzione della sfera pubblica nel perseguimento di interessi generali a cui concorrono anche i soggetti privati.
Poco convincente, infine, è anche la dimenticanza di un ruolo attivo di alleanza che gli apparati pubblici devono essere in grado di assicurare con i privati: il riferimento al solo ruolo di controllo e vigilanza del settore pubblico sembra metterne in ombra il carattere attivo nel favorire il perseguimento degli interessi generali da parte dei cittadini singoli e associati.