L a sentenza
In seguito a ricorso presentato da diversi istituti paritari, il TAR del Lazio è stato chiamato a valutare alcuni aspetti del sistema nazionale di istruzione, nell’ambito del quale scuole statali e scuole paritarie svolgono una funzione sostanzialmente identica nel perseguimento di fondamentali obiettivi di rilevanza costituzionale.
Infatti, in adeguamento dei principi di libera concorrenza, è stato realizzato un sistema di prestazione dei servizi di istruzione articolato e concorrenziale che consenta l’espansione dell’offerta formativa e, in armonia con i principi del pluralismo e della sussidiarietà , garantisca diversi modi per godere un diritto sociale quale quello all’istruzione.
Ciò premesso, sembra ai giudici che la norma suddetta attui una indebita discriminazione delle scuole paritarie, cui è precluso di costituire commissioni di esame per i soli candidati esterni, con ciò ledendo i principi di iniziativa economica privata, di parità scolastica, di cui all’art. 33 costituzione, e di sussidiarietà . Pertanto il TAR del Lazio, sollevando la questione di legittimità costituzionale, ritiene che una valorizzazione del principio di sussidiarietà possa giocare, nel caso considerato, un ruolo di supporto alle istanze degli istituti paritari, dirette ad ottenere un pieno riconoscimento della propria capacità imprenditoriale nello svolgimento di servizi considerati di interesse generale.