Volontariato, cooperative sociali & c. Forse, meglio iniziare a distinguere!

A determinate condizioni le associazioni di volontariato possono essere chiamate a gestire in convenzione servizi socio sanitari

La sentenza

La pronuncia del Tar Lombardia, pur distinguendo nettamente la disciplina giuridica delle associazioni di volontariato e delle cooperative sociali, riconosce la possibilità  in capo ad un soggetto pubblico, l’Azienda Ospedaliera, la possibilità  di scelta discrezionale tra le due categorie di soggetti in questione, sottolineandone ed evidenziandone i profili strutturali ed organizzativi.
L’iter argomentativo della pronuncia si segnala dunque per una compiuta analisi dei soggetti privati operanti nel settore socio-sanitario, un’operazione necessaria al fine di sottolinearne i singoli requisiti tecnici, i pregi ed i difetti; a tal proposito si ricorda inoltre, come, in un sistema sociale caratterizzato dal principio di sussidiarietà  orizzontale, un’operazione ermeneutica di tal genere si palesa necessaria per evitare di confondere, come spesso avviene in dottrina e giurisprudenza, piani, livelli e settori che meriterebbero essere distinti.

Il commento

La disciplina giuridica particolarmente favorevole delle associazioni di volontariato non preclude ad esse, secondo quanto stabilito dal Tar, tuttavia la possibilità  di ottenere una convenzione per la gestione di un servizio socio-sanitario, in presenza di requisiti tecnici adeguati: la soluzione merita di essere letta favorevolmente in quanto, ragionando altrimenti, si rischierebbe di confinare il ruolo di questi organismi ad interventi episodici e poco rilevanti.