L'azione popolare e il principio di sussidiarietà  orizzontale

L'azione popolare costituisce la prosecuzione in sede processuale di una funzione di controllo pubblico esercitata dai privati

La sentenza

La sentenza consolida l’indirizzo giurisprudenziale volto a riconoscere un immediato effetto estensivo della legittimazione processuale attiva da parte del principio di sussidiarietà  orizzontale. Coerentemente il tribunale richiama i propri precedenti (sentt. 12978/23 e 1847/25) e la sentenza del Tar Liguria 267/24 che avevano già  sostenuto tale interpretazione (si rinvia ai commenti presenti in questa rivista).
Rispetto a tali precedenti, questa sentenza si segnala per due novità . La prima concerne il campo di applicazione: in questo caso la legittimazione processuale attiva derivante dal principio di sussidiarietà  orizzontale è riconosciuta ai consiglieri comunali e provinciali nei casi in cui questi agiscono contro le amministrazioni di appartenenza per reclamare controlli di legalità  delle funzioni loro attribuite.
La giurisprudenza è restia infatti a riconoscere il diritto ad agire di chi ricopre un incarico d’ufficio nei confronti delle proprie amministrazioni: infatti, qualora le controversie non investano direttamente la qualifica del soggetto attivo, si ritiene solitamente che il ricorso è inammissibile per difetto dell’alterità  delle parti.

Il commento

Nella sentenza in commento, invece, il giudice ritiene che un’interpretazione più ampia della legittimazione alla lite nei confronti delle amministrazioni di competenza sia giustificata perché il ricorso periodico all’illegalità  può comportare anche lo scioglimento dell’organo di appartenenza del ricorrente e conseguentemente la lesione di un suo interesse specifico e differenziato.
In tal modo appaiono intimamente connessi interessi privati e interessi collettivi: ciò confermerebbe la correttezza del richiamo del principio di sussidiarietà  orizzontale.
L’altra novità  contenuta in questa sentenza è data dal collegamento di tale estensione della legittimazione attiva con l’azione popolare dell’art. 9 TUEL.
In altri termini, il tribunale amministrativo, attraverso questa equivalenza, classifica l’azione popolare tra gli istituti di sussidiarietà  orizzontale; essa sarebbe, in effetti, la prosecuzione in sede processuale di una funzione di controllo nei confronti delle amministrazioni di appartenenza esercitata da ciascun amministrato.