Testo approvato in prima lettura il 18 settembre 2004

ARTICOLO 19

Attività di interesse generale

1. La regione, i comuni, le province, le città metropolitane e le comunità montane in attuazione del principio di sussidiarietà favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.