Approvato il 19 luglio 2004

ARTICOLO 3

Principi generali

1. La Regione fonda la propria azione sui valori della Costituzione italiana e sugli accordi tra gli Stati per la Costituzione europea.

2. La Regione opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona e dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità personale e dei diritti umani.

3. La Regione sostiene i principi di sussidiarietà sociale e istituzionale; opera per l’integrazione delle politiche con le autonomie locali; riconosce e favorisce le formazioni sociali e il loro libero sviluppo.

4. La Regione garantisce la partecipazione di tutti i residenti e dei toscani residenti all’estero alle scelte politiche regionali.

5. La Regione promuove l’effettivo esercizio dei diritti politici ai toscani residenti all’estero.

6. La Regione promuove, nel rispetto dei principi costituzionali, l’estensione del diritto di voto agli immigrati.

(…)

ARTICOLO 58

Principio di sussidiarietà

1. La Regione conforma la propria attività al principio di sussidiarietà e opera, a tal fine, per avvicinare nella più ampia misura ai cittadini l’organizzazione della vita sociale e l’esercizio delle funzioni pubbliche.

 

ARTICOLO 59

Sussidiarietà sociale

1. La Regione favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro aggregazioni per il diretto svolgimento di attività di riconosciuto interesse generale.

2. L’attuazione del principio della sussidiarietà sociale è prioritariamente diretta al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali, a favorire la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo le loro specificità, ai fini della valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale delle comunità.

 

ARTICOLO 6

Autonomie funzionali

1. La Regione valorizza le autonomie funzionali e ne favorisce la partecipazione all’attività propria e degli enti locali.

 

ARTICOLO 61

Conferenza permanente delle autonomie sociali

1. La legge disciplina la conferenza permanente delle autonomie sociali, che si riunisce in almeno tre sessioni annuali per esprimere proposte e pareri al consiglio ai fini della formazione degli atti della programmazione economica, sociale e territoriale.

2. La conferenza è convocata anche per verificare gli esiti delle politiche regionali.

3. La Regione garantisce alla conferenza l’autonomia e le risorse necessarie allo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti.

4. La conferenza è istituita presso il consiglio regionale.

(…)

ARTICOLO 72

Principi

1. La legge promuove, secondo i principi dell’articolo 3, la partecipazione dei cittadini, dei residenti e dei soggetti sociali organizzati, nelle diverse forme: come iniziativa autonoma verso l’amministrazione, come libero apporto propositivo alle iniziative regionali, come intervento nelle fasi formali di consultazione, come contributo alla verifica degli effetti delle politiche regionali.

2. La Regione, per favorire la partecipazione, garantisce politiche attive dirette alla semplicità delle procedure, alla trasparenza amministrativa, alla funzionalità degli strumenti informativi.

3. I partiti politici sono strumenti fondamentali della partecipazione.