Sussidiarietà  tra principi giuridici e politici

L'amministrazione non è vincolata dal principio di sussidiarietà  nell'esercizio della discrezionalità  amministrativa.

Il tema della sentenza

Con la sentenza in oggetto il giudice amministrativo affronta il tema del rapporto tra esercizio di attività  discrezionale da parte di una figura soggettiva pubblica e il principio di sussidiarietà  orizzontale entrato a far parte dell’architettura costituzionale, come è noto, a seguito della legge costituzionale numero 3 dell’ottobre 21.
La fattispecie che ha originato la decisione in commento nasce nel quadro di un Tavolo comune per discutere insieme ad attori della società  civile dell’istituzione di un parco delle Mura da destinare, tra l’altro, allo svolgimento di attività  culturali tramite l’assegnazione a privati di alcuni fabbricati di proprietà  dell’amministrazione.
In particolare, nella parte motivata della sentenza resa in forma semplificata dal Tar Veneto, spiccano almeno due passaggi in cui, sostanzialmente, si opera uno svilimento della portata applicativa del principio di sussidiarietà  nella sua declinazione orizzontale. Il giudice amministrativo, invero, ritiene che tale principio non reagisca in alcun modo sull’esercizio della potestà  discrezionale propria dell’amministrazione, non potendo ” (…) vincolare il Comune a destinare un fabbricato e un vano alla ricorrente e non ad altre associazioni ” .

Il valore giuridico del principio di sussidiarietà  orizzontale

Tuttavia, in chiave di riflessione critica sulla portata di tale locuzione, c’è da rilevare come, pur essendo condivisibile il principio secondo cui l’interesse al bene della vita nella disponibilità  dell’amministrazione può essere soddisfatto solo tramite l’esercizio del potere discrezionale che connota l’agere amministrativo, ciò non toglie che l’amministrazione procedente, soprattutto a seguito di contatto qualificato con associazioni e soggetti privati, sia comunque tenuta al rispetto del canone generale del buon andamento e dell’imparzialità . In altri termini la scelta effettuata dal soggetto pubblico, nel quadro delle attività  tese a favorire ” (…) l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività  di interesse generale (…) ” , non può non passare per una valutazione oggettiva, ponderata ed imparziale dell’azione civica da sussidiare.
Tale ultima opzione ermeneutica, avallata dalla dottrina maggioritaria che vede nel principio di sussidiarietà  orizzontale il riconoscimento costituzionale immediato e precettivo della centralità  del cittadino nel rapporto con i poteri pubblici, capace di per sé di trasformare il carattere stesso della nostra democrazia, viene sconfessata dal giudice amministrativo il quale, a ben vedere, sostituisce la discrezionalità  con l’arbitrio, soprattutto laddove esclude che il provvedimento amministrativo di assegnazione non necessiti di alcuna motivazione sui profili concernenti il rispetto del canone costituzionale della sussidiarietà .

Il valore politico della sussidiarietà  orizzontale

Il secondo elemento degno di nota nella decisione in commento, consequenziale all’impostazione fatta propria dal Tar Veneto ma non per questo condivisibile, è quello in cui si afferma, nella sostanza, che il principio di sussidiarietà  avrebbe una portata prevalentemente politica e sociale.
In realtà , tanto le anticipazioni a livello di normazione primaria del principio di sussidiarietà  operate dal legislatore nel corso degli anni novanta, quanto, ed a maggior ragione, la consacrazione del suddetto principio a livello costituzionale, testimoniano della volontà  di conferire il crisma della giuridicità  a questo nuovo modo di intendere il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione.
Se, dunque, come già  affermato dal Consiglio di Stato ” Il principio di sussidiarietà  orizzontale di cui all’art. 118 comma 4 cost., costituisce il criterio propulsivo in coerenza al quale deve da ora svilupparsi, nell’ambito della società  civile, il rapporto tra pubblico e privato anche nella realizzazione delle finalità  di carattere collettivo ” (Cons. Stato, 1 luglio 22, n.1354), viene spontaneo interrogarsi sulle ragioni che hanno condotto il Tar Veneto a relegare la sussidiarietà  nella sfera politica e sociale, privandola della forza giuridica necessaria ad orientare l’azione dei pubblici poteri alla stregua di un rinnovato paradigma partecipato del rapporto cittadini-amministrazione.
Si potrebbe tentare una risposta nel senso della ineludibile lentezza che caratterizza i grandi rivolgimenti sul piano della relazione autorità -libertà , soprattutto quando ad essere ridisegnata è la forma di esercizio del potere amministrativo inteso non più come scure unilaterale che si abbatte sul privato ma, al contrario, come luogo condiviso di esercizio della sovranità .



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