Sussidarietà  orizzontale e obblighi delle scuole paritarie

La sussidiarietà  orizzontale e le regole relative alle scuole private parificate

Il merito della causa

La Corte costituzionale giudica un’eccezione di costituzionalità  sollevata dal Tar Lazio e già  commentata in questa sede . Viene in altre parole contestata la legittimità  dell’articolo 14, comma 5, decreto legislativo n. 266 del 25, giacché questa disposizione stabilisce che solamente le scuole statali possono costituire commissioni ad hoc riservate ai soli candidati esterni per gli esami di stato. In particolare si dubita della legittimità  dal momento che le scuole paritarie, costituite da istituti privati e da scuole di enti locali, fanno parte del sistema nazionale scolastico integrato e, in quanto tali, osservano regole e hanno diritti del tutto simili a quelli delle scuole statali. In virtù di questo quadro disciplinare generale, si contesta la legittimità  della norma ricordata perché sembra riproporre una differenziazione tra scuole statali e scuole paritarie.
Il giudice delle leggi, tuttavia, non ritiene che tale deroga al quadro generale dei rapporti tra scuole statali e paritarie sia irragionevole. Infatti, sottolinea che, anche con riferimento alle norme che attengono alle prove di esami di stato, le scuole paritarie osservano le stesse regole garantite dalle scuole statali, a norma delle quali le commissioni di esami non possono valutare più di 35 candidati e tra questi i candidati esterni non possono essere più del 5%; dunque il valore dell’eccezione che qui viene contestata è limitato e attiene alla sola circostanza che, se residuano candidati esterni dall’applicazione delle regole ora ricordate, devono essere costituite commissioni speciali riservate a loro: per queste ultime, si prevede che solo le scuole statali possano costituirle.
Il giudice ritiene che questa deroga che ripropone una differenza tra scuole statali e scuole paritarie si giustifica con la necessità  di evitare che le scuole paritarie diventino sedi privilegiate per sostenere gli esami di stato da parte degli studenti «privatisti »; in tal modo, sarebbe a rischio la serietà  delle prove di valutazione. Inoltre, il giudice rileva che la scelta di privilegiare le scuole statali si spiega con la loro maggiore diffusione capillare sul territorio, circostanza non assicurata dalle scuole paritarie che si costituiscono in base a un atto d’iniziativa volontaria privata.

Il tema della sussidiarietà  orizzontale

Tra le eccezioni di illegittimità  sollevate vi è anche la lesione della sussidiarietà  orizzontale dal momento che la norma contestata avvantaggia le scuole statali a scapito di quelle private parificate. La corte su questo punto si limita a dire che le ragioni esposte a confutazione dei dubbi di legittimità  sono sufficienti a giudicare irrilevanti tutte le altre ragioni di illegittimità  e aggiunge che, comunque, la sussidiarietà  orizzontale non può offrire una rilettura dell’articolo 33 della Costituzione nel senso di assicurare l’obbligo di costituire commissioni per esami di stato riservate agli studenti diversi dai propri alunni.
Più in generale è da osservare che nel caso specifico il tema della sussidiairetà  orizzontale sembra invocato ingiustificatamente, perché le relazioni tra scuole private parificate e amministrazione rientrano nelle ordinarie relazioni tradizionali che sussistono tra privati e amministrazioni: le scuole private richiedono alla pubblica amministrazione di acquisire il titolo di scuola parificata, l’amministrazione si riserva di effettuare una valutazione di ammissibilità  tenendo conto dei requisiti necessari. In altre parole, la circostanza per cui le scuole parificate entrano a far parte del sistema nazionale di istruzione non ha nulla a che vedere con l’art. 118 della costituzione: si tratta di un tipo di relazione del tutto differente.
[1] Si tratta della decisione Tar Lazio, sez. III-bis, 13 marzo 26, n. 196, pubblicata su questa rivista con commento di G. Mazzei.



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