La causa
Il ricorso giudicato dal tribunale di prime cure è stato proposto da una fondazione che opera principalmente nel campo della ricerca contro il diniego opposto dall’agenzia delle entrate ad acconsentire l’iscrizione del ricorrente nell’anagrafe delle ONLUS, condizione indispensabile per beneficiare di agevolazioni fiscali. Affinché sia possibile iscrivere un soggetto nell’anagrafe delle ONLUS, occorre la presenza di alcuni requisiti stabiliti dal decreto legislativo n. 46 del 1997, il quale tuttavia esclude che possano essere comunque iscritti enti pubblici, società commerciali diverse dalle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge n. 218 del 199, partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali, associazioni di datori di lavoro e associazioni di categoria. Da un punto di vista formale, pertanto, appurata la presenza dei requisiti stabiliti dal decreto legislativo richiamato, nulla sembra possibile ostare all’accoglimento della domanda di iscrizione di una fondazione, essendo essa un soggetto diverso da quelli puntualmente ritenuti esclusi dal decreto legislativo 46/1997.
Le motivazioni della sentenza
In realtà il giudice amministrativo contesta il possesso di uno dei requisiti indicati proprio dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 46/1997 e, in particolare, sottolinea l’eccessiva ampiezza degli scopi perseguiti dalla fondazione che vanno oltre quelli individuati in modo esclusivo dalla norma. Ma l’obiezione principale che argomenta il giudice nei confronti del ricorrente è un’altra e attiene a una valutazione che non è immediatamente ricavabile dal testo normativo: secondo il giudice, infatti, la fondazione in questione è una ‘fondazione di impresa’ in cui cioè il soggetto fondatore, una società per azioni, esercita un’influenza dominante tale da poter escludere la qualificazione di ONLUS. Si applicherebbe al caso di specie «una sorta di proprietà transitiva, discendente dall’influenza dominante esercitata» dalla società fondatrice. Questa qualificazione di fondazione di impresa trarrebbe la sua legittimazione da una circolare emessa dalla stessa agenzia delle entrate in esito a un protocollo d’intesa che essa ha definito con l’agenzia per le ONLUS e da alcuni atti di associazioni di fondazioni nazionali e internazionali che precisano e distinguono il ruolo delle fondazioni che risentono dell’influenza prevalente delle società commerciali fondatrici. Nel caso di specie il giudice ha rinvenuto l’esistenza di questa qualificazione dalla compresenza di alcuni indici:
a) il patrimonio della fondazione che sarebbe costituito dal patrimonio iniziale messo a disposizione dalla stessa società fondatrice e alimentato successivamente da contributi ordinari disposti sempre dalla stessa società;
b) il personale d’impresa costituisce l’esclusiva risorsa umana della fondazione; c) la presenza maggioritaria negli organi decisionali della fondazione di consiglieri della società fondatrice.
Ne discende così un complesso di rapporti in termini di controllo della gestione che farebbe supporre la fondazione come soggetto strumentale della società commerciale e pertanto non effettivamente autonomo.
L’interesse della sentenza
Le fondazioni, i soggetti di volontariato e i soggetti ONLUS sono da sempre considerati organizzazioni particolarmente idonee a realizzare le fattispecie di sussidiarietà orizzontale e per questo è opportuno prenderle in considerazione con molta attenzione. Tuttavia, se certamente appare vero che questi soggetti per proprie peculiarità, sebbene diverse, presentano caratteristiche che li rendono particolarmente adatti a interessare le relazioni di sussidiarietà orizzontale, va sempre tenuto a mente che l’elemento qualificante della sussidiarietà non è costituito dalla natura dei soggetti che si rendono protagonisti di queste relazioni, ma dalla natura delle relazioni stesse; ciò che rileva nella sussidiarietà orizzontale, in altre parole, è se le azioni capaci di soddisfare gli interessi generali provengono da autonome iniziative dei cittadini, singoli o associati. In questo senso, dalla prospettiva di chi studia la sussidiarietà orizzontale, potrebbe avere poca importanza comprendere se un soggetto possa essere qualificato come una semplice fondazioni ONLUS o come una fondazione di impresa; in via ipotetica entrambe queste tipologie di fondazioni, ammesso che la seconda abbia un qualche fondamento, possono realizzare esperienze di sussidiarietà orizzontale, il che però si ricava non da un’astratta conformazione dell’assetto organizzativo del soggetto preso in considerazione, ma dalla capacità che esso ha di promuovere azioni di interesse generale stabilendo un rapporto di alleanza con i soggetti di pubblico potere.