Sostegno di associazioni sportive

Il sostegno economico è lecito se il soggetto privato non ne trae un vantaggio economico

Il fatto

Con sentenza depositata il 22 febbraio 27, la sezione giurisdizionale per il Lazio della corte dei conti si è pronunciata su una richiesta di condanna formulata dalla procura regionale nei confronti del sindaco pro tempore e di alcuni assessori componenti la giunta comunale del comune di Ponza, per aver autorizzato erogazioni di denaro pubblico a favore dell’Associazione Polisportiva Ponza per l’organizzazione della manifestazione celebrativa Capodanno 2 e per l’effettuazione di altre attività sportive nel gioco del calcio.
In particolare, la procura sostiene che “…l’ente locale non potrebbe, infatti, destinare risorse pubbliche per finanziare attività di società sportive agonistiche né potrebbe decidere di stanziare una somma a favore di un’associazione privata per lo svolgimento di attività finalizzate alla manifestazione Capodanno 2 e poi dover provvedere alla liquidazione delle restanti spese il cui onere economico era stato assunto dall’Associazione Polisportiva”. In merito al profilo della liquidazione delle spese assunto inizialmente dall’associazione sportiva, è opportuno segnalare come parte delle spese per l’organizzazione dell’evento Capodanno 2 era sì posto a carico del soggetto privato, ma a condizione (in concreto non verificatasi) che i ricavi della lotteria organizzata in occasione dell’ultimo giorno dell’anno fossero stati tali da consentire il rimborso della somma anticipata dall’amministrazione locale. In altri termini l’obbligo di restituzione contenuto nella convenzione tra il comune e la polisportiva rappresentava un mero elemento accidentale della convenzione stessa; il mancato avveramento della condizione, quindi, non incideva sull’efficacia del trasferimento delle somme stanziate dall’amministrazione comunale.

Il richiamo al principio di sussidiarietà orizzontale

La sentenza in commento, per la parte che in questa sede più direttamente interessa, contiene un espresso richiamo al principio di cui al quarto comma dell’articolo 118 della costituzione. Ed invero, nella parte in diritto della sentenza, dopo aver correttamente ed in via preliminare affermato che la valutazione del giudice contabile sul merito della scelta discrezionale comportante un impegno di spesa da parte dell’amministrazione comunale vada effettuata ex ante, cioè, nel caso di specie, collocandosi temporalmente al momento dell’adozione della scelta di avvalersi di un soggetto estraneo all’amministrazione per lo svolgimento di attività di interesse della comunità locale, la corte si domanda se l’erogazione operata dal comune di Ponza possa essere considerata in contrasto con norme di legge, con i fini istituzionali dell’ente o con i principi generali dell’ordinamento.
Tra questi ultimi, l’attenzione del giudice contabile cade proprio sulla sussidiarietà orizzontale di cui all’articolo 118, comma 4, della costituzione. In particolare la corte, dopo aver richiamato l’ampiezza dei fini istituzionali demandati agli enti locali e in primis ai Comuni sul versante dell’esercizio delle funzioni amministrative, ritiene non preclusa agli enti locali medesimi la facoltà di erogare a soggetti privati contributi per lo svolgimento di attività sociali, culturali e ricreative “…atteso che, nell’attuale ordinamento delle funzioni amministrative, soprattutto alla luce del principio di sussidiarietà su cui è basato il vigente riparto delle funzioni amministrative fra lo Stato centrale e le autonomie locali dopo la riforma del titolo V della II parte della costituzione operata con la legge costituzionale 18 ottobre 21, n. 3, la promozione, il sostegno e l’incentivazione di attività sociali, culturali e ricreative, rientrano sicuramente fra le funzioni amministrative e le finalità istituzionali degli enti locali”.
Certo, prosegue la sentenza, l’attività di promozione e sostegno, soprattutto quando (come nel caso di specie) si traduce in erogazioni di denaro pubblico a favore di figure soggettive estranee all’apparato dell’amministrazione, dovrà essere oggetto di verifica tesa ad accertare che le somme stanziate non siano utilizzate per il perseguimento di finalità che non presentino punti di contatto con l’interesse pubblico locale. Tuttavia, nel caso sottoposto all’esame della corte, questa evenienza non può dirsi realizzata, atteso che sia sul fronte dei festeggiamenti del Capodanno 2 che su quello delle attività sportive legate al gioco del calcio, la comunità di riferimento ha senza dubbio beneficiato dell’attività posta in essere dalla polisportiva privata, la quale, per altro, non ha tratto alcuna utilità dalle iniziative intraprese rivolte (lo si ripete) ad esclusivo vantaggio e degli amministrati.
Pertanto, la corte ritiene non irragionevole né esorbitante la spesa sostenuta dall’amministrazione locale e, di conseguenza, conclude che l’attività di quest’ultima non abbia prodotto alcun nocumento all’erario.

Valutazioni finali

La sentenza in commento merita alcune brevi riflessioni sul modo di interpretare e intendere la sussidiarietà orizzontale, di cui all’art. 118, comma 4, costituzione fatto proprio dal giudice contabile. In particolare, la circostanza che il giudizio di responsabilità abbia preso le mosse dalle delibere comunali con le quali erano state autorizzate le erogazioni di denaro pubblico a favore di soggetti privati, consente di affermare che l’amministrazione comunale si sia mossa in piena sintonia con il nuovo paradigma di amministrazione condivisa che fa da sfondo al principio di sussidiarietà orizzontale. In altri termini, sembra ragionevole ritenere che la richiesta di organizzare eventi come quelli posti in essere dall’Associazione Polisportiva Ponza si ponga quale elemento di stimolo e impulso della società civile per lo svolgimento di attività di interesse generale; stimolo e impulso che il comune, in linea con la lettera e, ancor prima, con lo spirito dell’art. 118, comma 4, Cost., ha raccolto dandovi seguito attraverso l’erogazione delle somme necessarie all’organizzazione degli eventi. In questa prospettiva la sussidiarietà svolge una rilevante funzione di “copertura procedimentale” al sussidio pubblico in favore di privati, dando corpo alla dimensione più autentica della sussidiarietà orizzontale consistente nell’attivazione di dinamiche circolari pubblico-privato preordinate, in ultima istanza, al soddisfacimento di un interesse che trascende la dimensione della sfera propria del soggetto (privato) che si attiva per il bene comune.
Di un certo rilievo anche il passaggio della sentenza in commento in cui la corte dei conti, a sostegno della legittimità dell’azione posta in essere dall’amministrazione comunale ritenuta non foriera di danno erariale, pone in rilievo che l’associazione privata destinataria delle somme di denaro pubblico non ha ritratto alcuna utilità dall’organizzazione degli eventi finanziati. Tale profilo, come è noto, rappresenta un punto di snodo centrale dei meccanismi operativi e di risultato collegati alla sussidiarietà orizzontale, dal momento che in tanto può dirsi soddisfatto il paradigma di azione sussidiaria ex art. 118, comma 4, Cost., in quanto l’attività che ne consegue sia informata prevalentemente al raggiungimento di obiettivi solidaristici i quali, a loro volta, mettono in contatto la sussidiarietà orizzontale con il settore non controverso della Costituzione medesima e, particolarmente, con gli articoli 2 e 3.
Nel caso di specie, come rileva la stessa Corte, il finanziamento all’associazione privata è stato disposto in relazione all’esigenza concreta da perseguire, collegata alla promozione, al sostegno e all’incentivazione di attività sociali, culturali e ricreative. Il fatto che poi l’obbligo assunto dal soggetto privato di restituire parte delle somme stanziate dal comune non sia stato assolto in quanto la lotteria organizzata in occasione dei festeggiamenti non ha portato all’incasso sperato, costituisce solo il mancato avveramento di una condizione sospensiva cui, come detto, l’obbligo di restituzione era stato subordinato dalle parti. Pertanto, non può che condividersi il percorso argomentativo del giudice contabile volto, come si è cercato di dimostrare, a conferire ulteriore forza e sostanza al principio introdotto nel nostro sistema costituzionale dalla legge di revisione dell’ottobre 21.



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