Benefici fiscali e sussidiarietà  orizzontale

Si può favoirire l'attività  privata di interesse generale attraverso la leva fiscale

La decisione

La decisione in commento concerne la corretta interpretazione effettuata dal giudice di merito circa il periodo d’imposta da cui far applicare l’esenzione disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 54 del 1992, comma 1, lettera i) con riferimento al pagamento dell’ICI. La fattispecie riguardava un terreno, che era stato acquistato nel 1994 da una fondazione, sul quale a partire dal 1995 la fondazione aveva costruito un ospedale per svolgere attività di cura e ricerca contro il cancro. La disputa tra il comune e la fondazione concerneva appunto il periodo di imposta a partire dal quale far valere l’esenzione: secondo il comune, l’esenzione doveva farsi valere dal 1995 non essendo l’anno prima il terreno utilizzato ad attività di assistenza e ricerca da parte della fondazione; secondo la fondazione, invece, l’esenzione doveva comprendere già il 1994, dal momento che la destinazione del terreno non avrebbe potuto essere diversa da quella in cui poi è stato effettivamente utilizzato, non potendo la fondazione svolgere altra attività. Il giudice di merito aveva acceduto all’interpretazione della fondazione e anche la cassazione in questa decisione in commento conferma questa interpretazione.

Il commento

La norma oggetto di valutazione dispone l’esenzione dal pagamento dell’ICI dei soggetti pubblici o di quei soggetti privati, diversi dalle società, che non svolgano, in modo esclusivo o prevalente, attività commerciale, qualora il bene sia destinato in modo esclusivo allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, didattiche, sanitarie, ricettive, culturali, ricreative e sportive. La corte di cassazione ritiene che per valutare l’applicabilità della norma occorre la ricorrenza di due elementi: uno soggettivo e uno oggettivo. Mentre quello soggettivo non presenta particolari problemi, dovendosi ritenere evidente che il beneficio fiscale riguarda i soggetti non profit, più difficile è la valutazione relativa al requisito oggettivo. Attraverso una meticolosa considerazione della distinzione tra il significato dei concetti di “utilizzo”, “destinazione” e “possesso” del bene, la corte arriva a sostenere che la disposizione di esenzione richiede semplicemente l’accertamento della strumentalità del bene alle finalità richiamate, non avendo invece alcuna rilevanza il carattere effettivo dell’utilizzo del bene.
In questo modo la corte giunge a sostenere implicitamente che il beneficio fiscale sia da considerare legittimo ogni qualvolta riguardi un soggetto privato che svolge attività non profit prendendosi cura di una serie di beni, puntualmente indicati dal d. lgs. 54 del 1992 richiamato, che potremmo definire comuni. Tale beneficio si traduce come un modo in cui le amministrazioni “favoriscono” attività di interesse generale, cosicché la disposizione in esame può essere ascritta tra quelle che possono aiutare a realizzare esperienze di sussidiarietà orizzontale.



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